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Testo
<blockquote data-quote="oromalber" data-source="post: 504967" data-attributes="member: 64634"><p><span style="font-size: 18px"><strong>ABOLITA PER LOCAZIONI DENUNCIA AUTORITA’ P.S.</strong></span></p><p>Come è noto ,l’art.12 del Art. 12 del D.L. 21.3.1978. n. 59 convertito in legge 18.5.1978 n. 191 stabilisce quanto segue:</p><p>“Chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un periodo superiore a 1 mese, l’uso esclusivo di un fabbricato o parte di esso, ha l’obbligo di comunicare all’Autorità di Pubblica Sicurezza, entro 48 ore dalla consegna dell’immobile la sua esatta ubicazione nonché le generalità dell’acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene, e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento che il cedente deve richiedere al cessionario.</p><p></p><p>Convengo sulla necessità/covenienza di effettuare la comunicazione, nondimeno la norma di legge che precede, salvo errorte, è ancora vigente ed è seguita, per quanto potuto appurare, da molti.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="oromalber, post: 504967, member: 64634"] [SIZE=5][B]ABOLITA PER LOCAZIONI DENUNCIA AUTORITA’ P.S.[/B][/SIZE] Come è noto ,l’art.12 del Art. 12 del D.L. 21.3.1978. n. 59 convertito in legge 18.5.1978 n. 191 stabilisce quanto segue: “Chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un periodo superiore a 1 mese, l’uso esclusivo di un fabbricato o parte di esso, ha l’obbligo di comunicare all’Autorità di Pubblica Sicurezza, entro 48 ore dalla consegna dell’immobile la sua esatta ubicazione nonché le generalità dell’acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene, e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento che il cedente deve richiedere al cessionario. Convengo sulla necessità/covenienza di effettuare la comunicazione, nondimeno la norma di legge che precede, salvo errorte, è ancora vigente ed è seguita, per quanto potuto appurare, da molti. [/QUOTE]
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