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Testo
<blockquote data-quote="giovanniEDC" data-source="post: 504972" data-attributes="member: 66260"><p>se il contratto è soggetto a registrazione, non è più dovuta la comunicazione di cessione fabbricato.</p><p></p><p> l’art. 2 del D.L. n. 79 del 20/06/2012 <em>(decreto sicurezza)</em> pubblicato sulla G.U. n. 142 del medesimo giorno e in vigore <strong>dal 21 giugno 2012</strong>.</p><p></p><p>"Per tutti i contratti di locazione e di comodato di fabbricati o di porzioni di fabbricato sia ad uso abitativo sia ad uso diverso dall’abitativo per i quali è obbligatoria la registrazione, non è più dovuta la comunicazione di cessione di fabbricato, conosciuta anche come “denuncia antiterrorismo”, prevista dall’art. 12 del D.L. n. 59/78 <em>(decreto antiterrorismo)</em>, in caso di permanenza nell’immobile superiore a trenta giorni."</p><p></p><p>nello stesso decreto è descritta l'eccezione riguardante i cittadini extracomunitari, per i quali la comunicazione resta necessaria.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="giovanniEDC, post: 504972, member: 66260"] se il contratto è soggetto a registrazione, non è più dovuta la comunicazione di cessione fabbricato. l’art. 2 del D.L. n. 79 del 20/06/2012 [I](decreto sicurezza)[/I] pubblicato sulla G.U. n. 142 del medesimo giorno e in vigore [B]dal 21 giugno 2012[/B]. "Per tutti i contratti di locazione e di comodato di fabbricati o di porzioni di fabbricato sia ad uso abitativo sia ad uso diverso dall’abitativo per i quali è obbligatoria la registrazione, non è più dovuta la comunicazione di cessione di fabbricato, conosciuta anche come “denuncia antiterrorismo”, prevista dall’art. 12 del D.L. n. 59/78 [I](decreto antiterrorismo)[/I], in caso di permanenza nell’immobile superiore a trenta giorni." nello stesso decreto è descritta l'eccezione riguardante i cittadini extracomunitari, per i quali la comunicazione resta necessaria. [/QUOTE]
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