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Agenti Immobiliari
l'Agente Immobiliare e le Nuove Normative
Ma l'ACE/APE non si allega più al contratto di locazione?
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Testo
<blockquote data-quote="od1n0" data-source="post: 365898" data-attributes="member: 52418"><p>E' il recepimento di quanto contenuto nell'articolo 7 che modifica l'art 3 e 3-bis della legge 192 2005. I preliminari con l'ACE/APE centrano ben poco se non per il fatto che deve essere resa disponibile la certificazione gia' in fase di trattativa iniziale. Da prestare attenzione che lo strumento scelto e' un D.L. e come tale potrebbe essere o non essere confermato o modificato nel termine di 60 giorni.</p><p>PEr le locazioni di singole unità immobiliari non e' piu' necessaria l'allegazione ma solo la citazione in atto.</p><p></p><p>Riporto l'articolo:</p><p></p><p>7. All'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, i</p><p>commi 3 e 3-bis sono sostituiti dal seguente:</p><p>«3. Nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di</p><p>trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di</p><p>locazione di edifici o di singole unita' immobiliari soggetti a</p><p>registrazione e' inserita apposita clausola con la quale l'acquirente</p><p>o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la</p><p>documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla</p><p>attestazione della prestazione energetica degli edifici; copia</p><p>dell'attestato di prestazione energetica deve essere altresi'</p><p>allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole</p><p>unita' immobiliari. In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se</p><p>dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti</p><p>uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro</p><p>18.000; la sanzione e' da euro 1.000 a euro 4.000 per i contratti di</p><p>locazione di singole unita' immobiliari e, se la durata della</p><p>locazione non eccede i tre anni, essa e' ridotta alla meta'.</p><p>L'accertamento e la contestazione della violazione sono svolti dalla</p><p>Guardia di Finanza o, all'atto della registrazione di uno dei</p><p>contratti previsti dal presente comma, dall'Agenzia delle Entrate, ai</p><p>fini dell'ulteriore corso del procedimento sanzionatorio ai sensi</p><p>dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.».</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="od1n0, post: 365898, member: 52418"] E' il recepimento di quanto contenuto nell'articolo 7 che modifica l'art 3 e 3-bis della legge 192 2005. I preliminari con l'ACE/APE centrano ben poco se non per il fatto che deve essere resa disponibile la certificazione gia' in fase di trattativa iniziale. Da prestare attenzione che lo strumento scelto e' un D.L. e come tale potrebbe essere o non essere confermato o modificato nel termine di 60 giorni. PEr le locazioni di singole unità immobiliari non e' piu' necessaria l'allegazione ma solo la citazione in atto. Riporto l'articolo: 7. All'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, i commi 3 e 3-bis sono sostituiti dal seguente: «3. Nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unita' immobiliari soggetti a registrazione e' inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici; copia dell'attestato di prestazione energetica deve essere altresi' allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unita' immobiliari. In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000; la sanzione e' da euro 1.000 a euro 4.000 per i contratti di locazione di singole unita' immobiliari e, se la durata della locazione non eccede i tre anni, essa e' ridotta alla meta'. L'accertamento e la contestazione della violazione sono svolti dalla Guardia di Finanza o, all'atto della registrazione di uno dei contratti previsti dal presente comma, dall'Agenzia delle Entrate, ai fini dell'ulteriore corso del procedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.». [/QUOTE]
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Ma l'ACE/APE non si allega più al contratto di locazione?
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