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Mancato rilascio di fideiussione. Cosa succede all' extracapitolato e mobili già pagati?
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Testo
<blockquote data-quote="studiopci" data-source="post: 633910" data-attributes="member: 10285"><p>Il contratto di acquisto non è annullabile ( atto questo sottoposto al giudizio arbitrale di una causa civile ) il contratto è nullo per legge. Ti riporto l'articolo 2 del suddetto D.L </p><p> </p><p><strong>Art. 2.</strong></p><p><strong> Garanzia fideiussoria</strong></p><p><strong> 1. All'atto della stipula di un contratto che abbia come finalita'</strong></p><p><strong>il trasferimento non immediato della proprieta' o di altro diritto</strong></p><p><strong>reale di godimento su un immobile da costruire o di un atto avente le</strong></p><p><strong>medesime finalita', ovvero in un momento precedente, il costruttore</strong></p><p><strong>e' obbligato, a pena di nullita' del contratto che puo' essere fatta</strong></p><p><strong>valere unicamente dall'acquirente, a procurare il rilascio ed a</strong></p><p><strong>consegnare all'acquirente una fideiussione, anche secondo quanto</strong></p><p><strong>previsto dall'articolo 1938 del codice civile, di importo</strong></p><p><strong>corrispondente alle somme e al valore di ogni altro eventuale</strong></p><p><strong>corrispettivo che il costruttore ha riscosso e, secondo i termini e</strong></p><p><strong>le modalita' stabilite nel contratto, deve ancora riscuotere</strong></p><p><strong>dall'acquirente prima del trasferimento della proprieta' o di altro</strong></p><p><strong>diritto reale di godimento. Restano comunque esclusi le somme per le</strong></p><p><strong>quali e' pattuito che debbano essere erogate da un soggetto mutuante,</strong></p><p><strong>nonche' i contributi pubblici gia' assistiti da autonoma garanzia.</strong></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="studiopci, post: 633910, member: 10285"] Il contratto di acquisto non è annullabile ( atto questo sottoposto al giudizio arbitrale di una causa civile ) il contratto è nullo per legge. Ti riporto l'articolo 2 del suddetto D.L [B]Art. 2. Garanzia fideiussoria 1. All'atto della stipula di un contratto che abbia come finalita' il trasferimento non immediato della proprieta' o di altro diritto reale di godimento su un immobile da costruire o di un atto avente le medesime finalita', ovvero in un momento precedente, il costruttore e' obbligato, a pena di nullita' del contratto che puo' essere fatta valere unicamente dall'acquirente, a procurare il rilascio ed a consegnare all'acquirente una fideiussione, anche secondo quanto previsto dall'articolo 1938 del codice civile, di importo corrispondente alle somme e al valore di ogni altro eventuale corrispettivo che il costruttore ha riscosso e, secondo i termini e le modalita' stabilite nel contratto, deve ancora riscuotere dall'acquirente prima del trasferimento della proprieta' o di altro diritto reale di godimento. Restano comunque esclusi le somme per le quali e' pattuito che debbano essere erogate da un soggetto mutuante, nonche' i contributi pubblici gia' assistiti da autonoma garanzia.[/B] [/QUOTE]
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