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<blockquote data-quote="antonellifederico" data-source="post: 107278" data-attributes="member: 12923"><p>ti riporto uno stralcio delle "ISTRUZIONI MINISTERIALI 20 GIUGNO 1896" modificate dal DM 05/07/1975:</p><p></p><p>Art.63. (ora modificato dall'art.1 del D.M. 5-7-1975)</p><p>L'altezza degli ambienti nei piani terreni dovrà essere di almeno m.4, fra il pavimento ed il limite</p><p>inferiore del soffitto, e di m.3 almeno per qualunque altro piano abitabile. Per gli ambienti coperti a</p><p>volta si assumerà come altezza in media tra quella del piano di imposta e quella del culmine allo</p><p>intradosso.</p><p><strong>Sarà solo permessa un'altezza minima di m.2,00 pei sottotetti abitabili, misurata, tra il pavimento e il</strong></p><p><strong>soffitto, sulla parete dal lato dell'impostatura del tetto, se questo sia a falde inclinate. Per le coperture</strong></p><p><strong>a tetto piano, l'altezza del sottotetto dovrà essere di almeno m.2,50.</strong></p><p></p><p>in merito alla tua domanda, credo di intepretare che tu ti riferisca alla norma per il recupero dei sottotetti.</p><p></p><p>se l'ufficio tecnico ti ha già risposto in tal senso non credo che sia possibile</p><p></p><p>oltretutto le norme tecniche per le strutture del DM 14/01/2008 prevedono che in caso di modifiche strutturali (tra cui rientra anche la modifica dell'altezza delle fade del tetto) si deve adeguare sismicamente tutta la struttura sottostante secondo le norme vigenti; ti assicuro che un intervento "mostruoso" <img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/people/confused.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=":confuso:" title="Confuso :confuso:" data-shortname=":confuso:" /></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="antonellifederico, post: 107278, member: 12923"] ti riporto uno stralcio delle "ISTRUZIONI MINISTERIALI 20 GIUGNO 1896" modificate dal DM 05/07/1975: Art.63. (ora modificato dall'art.1 del D.M. 5-7-1975) L'altezza degli ambienti nei piani terreni dovrà essere di almeno m.4, fra il pavimento ed il limite inferiore del soffitto, e di m.3 almeno per qualunque altro piano abitabile. Per gli ambienti coperti a volta si assumerà come altezza in media tra quella del piano di imposta e quella del culmine allo intradosso. [B]Sarà solo permessa un'altezza minima di m.2,00 pei sottotetti abitabili, misurata, tra il pavimento e il soffitto, sulla parete dal lato dell'impostatura del tetto, se questo sia a falde inclinate. Per le coperture a tetto piano, l'altezza del sottotetto dovrà essere di almeno m.2,50.[/B] in merito alla tua domanda, credo di intepretare che tu ti riferisca alla norma per il recupero dei sottotetti. se l'ufficio tecnico ti ha già risposto in tal senso non credo che sia possibile oltretutto le norme tecniche per le strutture del DM 14/01/2008 prevedono che in caso di modifiche strutturali (tra cui rientra anche la modifica dell'altezza delle fade del tetto) si deve adeguare sismicamente tutta la struttura sottostante secondo le norme vigenti; ti assicuro che un intervento "mostruoso" :-? [/QUOTE]
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