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<blockquote data-quote="ludovica83" data-source="post: 334521" data-attributes="member: 45256"><p>Preciso con anche le note... onde evitare che NON si guardi il link e si pensi a misure lillipuzziane...</p><p>E' una tabella di un sito... sempre da verificare anche rispetto alle regioni e comuni...(e anche nell'ottica tutti sbagliano anche a riportare... )</p><p> </p><p><img src="http://www.cosedicasa.com/wp-content/uploads/2013/05/089tabella-cdc031.jpg" alt="" class="fr-fic fr-dii fr-draggable " style="" /></p><p>(fonte: <a href="http://www.cosedicasa.com/sottotetto-le-condizioni-per-renderlo-abitabile-34386/" target="_blank">http://www.cosedicasa.com/sottotetto-le-condizioni-per-renderlo-abitabile-34386/</a>)</p><p> </p><p>(1) Gli spazi inferiori vanno chiusi e utilizzati solo come depositi o armadi.</p><p>(2) Rapporto minimo tra la superficie del pavimento (esclusi gli spazi sotto le altezze minime) e quella delle finestre.</p><p>(3) Comuni identificati singolarmente da una legge regionale (Emilia 22/97, Lazio 9/1999, Liguria 20/1996, Piemonte 16/1999, Toscana 82/2000, Veneto 19/1992).</p><p>(4) Norma valida per tutti i locali abitativi (non solo i sottotetti) nei Comuni a più di 1.100 metri s.l.m.</p><p>(5) In Umbria eccezioni sono previste per gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore del DM 5 luglio 1975 o dietro parere Asl. Si parla inoltre non di altezza media, ma massima: la prima (2,2 m) per tetti piani e la seconda per tetti spioventi. Si può far eccezione al rapporto aeroilluminante con impianti di ventilazione meccanizzata e un’adeguata illuminazione artificiale.</p><p>(6) Per i locali con soffitti a volta, l’altezza media è calcolata come media aritmetica tra l’altezza dell’imposta e quella del colmo della volta stessa, misurata dal pavimento al loro intradosso con una tolleranza fino al 5 per cento.</p><p>(7) Il recupero è possibile solo nelle zone A, B, C ed E. La chiusura degli spazi inferiori a 1,5 metri non è prescrittiva in corrispondenza delle fonti di luce.</p><p>(8) Data entro cui doveva essere presentata la richiesta di concessione edilizia.</p><p>(9) L’edificio può essere in costruzione, purché siano completate le parti strutturali.</p><p>(10) Per i sottotetti realizzati dal 6/12/2000 al 30/12/2009 la legge era applicabile fino al 30/6/2011.</p><p>(11) Norma straordinaria, valida per le domande presentate fino al 30 giugno 2012. Recupero consentito fino al 20% della volumetria residenziale preesistente.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="ludovica83, post: 334521, member: 45256"] Preciso con anche le note... onde evitare che NON si guardi il link e si pensi a misure lillipuzziane... E' una tabella di un sito... sempre da verificare anche rispetto alle regioni e comuni...(e anche nell'ottica tutti sbagliano anche a riportare... ) [IMG]http://www.cosedicasa.com/wp-content/uploads/2013/05/089tabella-cdc031.jpg[/IMG] (fonte: [url]http://www.cosedicasa.com/sottotetto-le-condizioni-per-renderlo-abitabile-34386/[/url]) (1) Gli spazi inferiori vanno chiusi e utilizzati solo come depositi o armadi. (2) Rapporto minimo tra la superficie del pavimento (esclusi gli spazi sotto le altezze minime) e quella delle finestre. (3) Comuni identificati singolarmente da una legge regionale (Emilia 22/97, Lazio 9/1999, Liguria 20/1996, Piemonte 16/1999, Toscana 82/2000, Veneto 19/1992). (4) Norma valida per tutti i locali abitativi (non solo i sottotetti) nei Comuni a più di 1.100 metri s.l.m. (5) In Umbria eccezioni sono previste per gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore del DM 5 luglio 1975 o dietro parere Asl. Si parla inoltre non di altezza media, ma massima: la prima (2,2 m) per tetti piani e la seconda per tetti spioventi. Si può far eccezione al rapporto aeroilluminante con impianti di ventilazione meccanizzata e un’adeguata illuminazione artificiale. (6) Per i locali con soffitti a volta, l’altezza media è calcolata come media aritmetica tra l’altezza dell’imposta e quella del colmo della volta stessa, misurata dal pavimento al loro intradosso con una tolleranza fino al 5 per cento. (7) Il recupero è possibile solo nelle zone A, B, C ed E. La chiusura degli spazi inferiori a 1,5 metri non è prescrittiva in corrispondenza delle fonti di luce. (8) Data entro cui doveva essere presentata la richiesta di concessione edilizia. (9) L’edificio può essere in costruzione, purché siano completate le parti strutturali. (10) Per i sottotetti realizzati dal 6/12/2000 al 30/12/2009 la legge era applicabile fino al 30/6/2011. (11) Norma straordinaria, valida per le domande presentate fino al 30 giugno 2012. Recupero consentito fino al 20% della volumetria residenziale preesistente. [/QUOTE]
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