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Mi hanno incaricato di fare visure per procedere al preliminare
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<blockquote data-quote="federca rova" data-source="post: 533331" data-attributes="member: 63669"><p>incredibile ma e' vero, "abroker" mi sono documentata e in tanti anni e' la prima volta che mi capita un cliente senza soldi che ha paura ad incaricare un notaio adesso perche cosi dovrebbe anticipargli qualche soldo che non ha!! tutte le altre volte appena arrivavo all accettazione il proponente si sceglie il notaio che prima di redigere il preliminare fa le sue VISURE, mi stupisco che lei cosi esperto invece sgravi il notaio, chissa magari le riconosceranno uno storno…e altra cosa 7 righe e manco un consiglio su quale visura fare…mah esperto...</p><p><em>Per quanto concerne la funzione, secondo il disposto dell’art. 1754 c.c , il mediatore mette in relazione le parti, onde favorire l’instaurazione di trattative suscettibili di sfociare nella conclusione di un affare: ne consegue che non è possibile estendere al mediatore responsabilità che sono tipiche di altre figure professionali, non essendo il mediatore il soggetto deputato a garantire la regolarità formale della compravendita – funzione assegnata al notaio – né la concreta presenza delle caratteristiche tecniche e strutturali – di competenza dei tecnici (architetto o ingegnere) - affermate dal venditore. Inoltre, l’art. 1759 c.c. </em><strong><em>affida al mediatore il compito di “comunicare” (e non garantire) </em></strong><em>alle parti le circostanze “note”, ovvero quelle di cui sia a conoscenza, senza alcun obbligo di indagare per apprendere circostanze diverse da quelle conosciute. A tal proposito, la Suprema Corte ha costantemente affermato che “in base alla disciplina codicistica e professionale, </em><strong><em>non si può ritenere che il mediatore sia tenuto, senza uno specifico incarico ad hoc, al compimento di indagini di natura tecnico giuridica</em></strong><em>, quali le visure catastali ed ipotecarie (Cass. civ. n.7630/2002, n. 16009/2003, n. 13767/2004; Cass. civ. 18 gennaio 2006, n. 822). Il principio viene ribadito anche nella sentenza in esame, secondo cui nessuna responsabilità può essere ascritta al mediatore per le circostanze non conosciute, atteso che – in assenza di uno specifico incarico – questi è tenuto a riferire solo le circostanze note e quelle conoscibili con la comune diligenza.</em></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="federca rova, post: 533331, member: 63669"] incredibile ma e' vero, "abroker" mi sono documentata e in tanti anni e' la prima volta che mi capita un cliente senza soldi che ha paura ad incaricare un notaio adesso perche cosi dovrebbe anticipargli qualche soldo che non ha!! tutte le altre volte appena arrivavo all accettazione il proponente si sceglie il notaio che prima di redigere il preliminare fa le sue VISURE, mi stupisco che lei cosi esperto invece sgravi il notaio, chissa magari le riconosceranno uno storno…e altra cosa 7 righe e manco un consiglio su quale visura fare…mah esperto... [I]Per quanto concerne la funzione, secondo il disposto dell’art. 1754 c.c , il mediatore mette in relazione le parti, onde favorire l’instaurazione di trattative suscettibili di sfociare nella conclusione di un affare: ne consegue che non è possibile estendere al mediatore responsabilità che sono tipiche di altre figure professionali, non essendo il mediatore il soggetto deputato a garantire la regolarità formale della compravendita – funzione assegnata al notaio – né la concreta presenza delle caratteristiche tecniche e strutturali – di competenza dei tecnici (architetto o ingegnere) - affermate dal venditore. Inoltre, l’art. 1759 c.c. [/I][B][I]affida al mediatore il compito di “comunicare” (e non garantire) [/I][/B][I]alle parti le circostanze “note”, ovvero quelle di cui sia a conoscenza, senza alcun obbligo di indagare per apprendere circostanze diverse da quelle conosciute. A tal proposito, la Suprema Corte ha costantemente affermato che “in base alla disciplina codicistica e professionale, [/I][B][I]non si può ritenere che il mediatore sia tenuto, senza uno specifico incarico ad hoc, al compimento di indagini di natura tecnico giuridica[/I][/B][I], quali le visure catastali ed ipotecarie (Cass. civ. n.7630/2002, n. 16009/2003, n. 13767/2004; Cass. civ. 18 gennaio 2006, n. 822). Il principio viene ribadito anche nella sentenza in esame, secondo cui nessuna responsabilità può essere ascritta al mediatore per le circostanze non conosciute, atteso che – in assenza di uno specifico incarico – questi è tenuto a riferire solo le circostanze note e quelle conoscibili con la comune diligenza.[/I] [/QUOTE]
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