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<blockquote data-quote="Roby" data-source="post: 16718" data-attributes="member: 698"><p>Ormai si è tutto diviso in 2 tronconi da 2 distinte sentenze della cassazione:</p><p></p><p>CAss. Civile, SEz.I, 2 sett.1995,n.9266 che in sintesi adduce che i vincoli permangono dato che la convenzione stipulata tra comune e organi tipo CIMEP(insomma la regione) è un atto contrattuale e può essere modificata solo da successivo atto contrattuale e solo dopo 30 anni gli immobili di edilizia convenzionata rientrano nel libero mercato dopo aver riscattato il terreno dal comune.</p><p></p><p>Cass. Civile, Sez.I n. 26195 del 10 NOvembre 2008: riporto testualemte:</p><p>a decorre dall'entrata in vigore della presente legge (art.3 L.85/1994) gli alloggi di di edilizia convenzionata possono essere alienati o locati, nei primi 5 anni decorrenti dall'assegnazione o dall'acquisto e previa autorizzazione della regione, quando sussistano gravi, sopravvenuti e documentati motivi. <strong>Decorso tale termine, gli alloggi possono essere alienati o locati.</strong></p><p></p><p>Il problema è che ci sono notai che si attengono scrupolosamente alla prima sentenza e notai alla seconda.</p><p>Non vi dico che confusione sta nascendo mei comuni a me limitrofi: CEsano Maderno, Seveso, Giussano, Paderno Dugnano ecc.</p><p></p><p>I comuni stessi stanno applicando delibere autonome sconsiderate a mio avviso.</p><p></p><p>Come ci comportiamo?</p><p></p><p>NOn nego che quando mi trovo a vendere un immobile in ediliza convezionata non mi scappi una timida e leggera imprecazione <img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/people/disappointed.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=":disappunto:" title="Disappunto :disappunto:" data-shortname=":disappunto:" /> <img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/people/disappointed.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=":disappunto:" title="Disappunto :disappunto:" data-shortname=":disappunto:" /> <img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/people/disappointed.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=":disappunto:" title="Disappunto :disappunto:" data-shortname=":disappunto:" /> <img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/people/sunglasses.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=":fico:" title="Fico :fico:" data-shortname=":fico:" /></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Roby, post: 16718, member: 698"] Ormai si è tutto diviso in 2 tronconi da 2 distinte sentenze della cassazione: CAss. Civile, SEz.I, 2 sett.1995,n.9266 che in sintesi adduce che i vincoli permangono dato che la convenzione stipulata tra comune e organi tipo CIMEP(insomma la regione) è un atto contrattuale e può essere modificata solo da successivo atto contrattuale e solo dopo 30 anni gli immobili di edilizia convenzionata rientrano nel libero mercato dopo aver riscattato il terreno dal comune. Cass. Civile, Sez.I n. 26195 del 10 NOvembre 2008: riporto testualemte: a decorre dall'entrata in vigore della presente legge (art.3 L.85/1994) gli alloggi di di edilizia convenzionata possono essere alienati o locati, nei primi 5 anni decorrenti dall'assegnazione o dall'acquisto e previa autorizzazione della regione, quando sussistano gravi, sopravvenuti e documentati motivi. [b]Decorso tale termine, gli alloggi possono essere alienati o locati.[/b] Il problema è che ci sono notai che si attengono scrupolosamente alla prima sentenza e notai alla seconda. Non vi dico che confusione sta nascendo mei comuni a me limitrofi: CEsano Maderno, Seveso, Giussano, Paderno Dugnano ecc. I comuni stessi stanno applicando delibere autonome sconsiderate a mio avviso. Come ci comportiamo? NOn nego che quando mi trovo a vendere un immobile in ediliza convezionata non mi scappi una timida e leggera imprecazione :wall: :wall: :wall: 8-) [/QUOTE]
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