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Locazione Comodato Nuda Proprietà e Usufrutto
Modifica a contratto locazione in essere con cedolare secca
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<blockquote data-quote="Pennylove" data-source="post: 357791" data-attributes="member: 31598"><p>La riduzione del canone di locazione (sia in regime ordinario che in cedolare secca) non richiede obbligatoriamente la comunicazione all’Amministrazione finanziaria (Agenzia delle Entrate, risoluzione n°60/E/2010). Ciò nonostante, per attribuire certezza e computabilità all’accordo, le parti possono (è una facoltà, non un obbligo) richiederne la registrazione volontaria (del canone e della relativa base imponibile).</p><p></p><p>In tal caso, l’imposta di registro è dovuta nella misura fissa di 67 euro (mod. F23; cod. trib. 109T) e l’accordo integrativo di riduzione (n°2 copie da presentare all’Agenzia delle Entrate) sconta l’imposta di bollo sin dall’origine, nella misura di 16,00 euro per ogni foglio: la riduzione di canone è soggetta all’imposta di registro anche se il contratto è assoggettato a cedolare secca, in quanto – come ha precisato l’Agenzia delle Entrate Direzione Normativa dell’Emilia-Romagna su istanza di interpello – non costituisce una delle fattispecie per cui, in caso di opzione per la cedolare secca, non ne è dovuto il versamento.</p><p></p><p>Nel mod. 69, nel quadro A, in TIPOLOGIA DELL’ATTO dovrà essere riportato: RIDUZIONE CANONE DI LOCAZIONE + serie e numero dell’atto, e in ADEMPIMENTO, dovrà barrarsi la casella “REG”.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Pennylove, post: 357791, member: 31598"] La riduzione del canone di locazione (sia in regime ordinario che in cedolare secca) non richiede obbligatoriamente la comunicazione all’Amministrazione finanziaria (Agenzia delle Entrate, risoluzione n°60/E/2010). Ciò nonostante, per attribuire certezza e computabilità all’accordo, le parti possono (è una facoltà, non un obbligo) richiederne la registrazione volontaria (del canone e della relativa base imponibile). In tal caso, l’imposta di registro è dovuta nella misura fissa di 67 euro (mod. F23; cod. trib. 109T) e l’accordo integrativo di riduzione (n°2 copie da presentare all’Agenzia delle Entrate) sconta l’imposta di bollo sin dall’origine, nella misura di 16,00 euro per ogni foglio: la riduzione di canone è soggetta all’imposta di registro anche se il contratto è assoggettato a cedolare secca, in quanto – come ha precisato l’Agenzia delle Entrate Direzione Normativa dell’Emilia-Romagna su istanza di interpello – non costituisce una delle fattispecie per cui, in caso di opzione per la cedolare secca, non ne è dovuto il versamento. Nel mod. 69, nel quadro A, in TIPOLOGIA DELL’ATTO dovrà essere riportato: RIDUZIONE CANONE DI LOCAZIONE + serie e numero dell’atto, e in ADEMPIMENTO, dovrà barrarsi la casella “REG”. [/QUOTE]
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