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Testo
<blockquote data-quote="joshuatri" data-source="post: 509162" data-attributes="member: 36718"><p>paragrafo 8, dell'allegato “A”, al Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 26 giugno 2009, cosiddette “linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”, per il quale «entro i quindici giorni successivi alla consegna al richiedente dell'attestato di certificazione energetica, il soggetto certificatore trasmette copia del certificato alla Regione o Provincia autonoma competente per territorio». Senonché la norma non prevede specifiche sanzioni (o la nullità degli atti), salvo quelle previste dall'art. 15, commi due, tre e quattro, del Decreto Legislativo 192/2005, per il quale «le autorità competenti che ricevono i documenti di cui al comma 1 eseguono i controlli periodici e diffusi con le modalità di cui all'art. 71 del Decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre 2000, n° 445, e applicano le sanzioni amministrative di cui ai commi da 3 a 6. Inoltre, qualora ricorrano le ipotesi di reato di cui all'articolo 76, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n° 445, si applicano le sanzioni previste dal medesimo articolo. L'ente locale e la regione o la provincia autonoma, che applicano le sanzioni secondo le rispettive competenze, danno comunicazione ai relativi ordini o collegi professionali per i provvedimenti disciplinari conseguenti.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="joshuatri, post: 509162, member: 36718"] paragrafo 8, dell'allegato “A”, al Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 26 giugno 2009, cosiddette “linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”, per il quale «entro i quindici giorni successivi alla consegna al richiedente dell'attestato di certificazione energetica, il soggetto certificatore trasmette copia del certificato alla Regione o Provincia autonoma competente per territorio». Senonché la norma non prevede specifiche sanzioni (o la nullità degli atti), salvo quelle previste dall'art. 15, commi due, tre e quattro, del Decreto Legislativo 192/2005, per il quale «le autorità competenti che ricevono i documenti di cui al comma 1 eseguono i controlli periodici e diffusi con le modalità di cui all'art. 71 del Decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre 2000, n° 445, e applicano le sanzioni amministrative di cui ai commi da 3 a 6. Inoltre, qualora ricorrano le ipotesi di reato di cui all'articolo 76, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n° 445, si applicano le sanzioni previste dal medesimo articolo. L'ente locale e la regione o la provincia autonoma, che applicano le sanzioni secondo le rispettive competenze, danno comunicazione ai relativi ordini o collegi professionali per i provvedimenti disciplinari conseguenti. [/QUOTE]
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