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Testo
<blockquote data-quote="ingelman" data-source="post: 394087" data-attributes="member: 9646"><p>scusa mata ma io ho sempre saputo e ne sono fermamente convinto inquanto mi occupo di compravendite immobiliari da tre decenni che la non regolarità dell'immobile dal punto di vista urbanistico ne comporta la non alienabilità come del resto l'illeggittimità e di conseguenza la nullità persino delle scritture o contratti preliminari figuriamoci se riferito ad un atto traslativo.</p><p></p><p>La dichiarazione del venditore inerente la regolarità urbanistica viene obbligatoriamente inserita in ogni atto di compravendita come del resto devono essere citati i titoli (licenze e permessi a costruire etc) e di fronte a difformità eventuali concessioni in sanatoria ...</p><p>addirittura è nullo un preliminare figuriamoci se un Notaio di fronte ad un immobile abusivo può rogitare (tolto ovviamente l'ante 67 ... e anche qui ci sarebbe da dire) ...</p><p></p><p><strong>CONTRATTO PRELIMINARE E NORMATIVA URBANISTICA. GLI ULTIMI ORIENTAMENTI DELLA CASSAZIONE</strong></p><p></p><p></p><p></p><p><em>Sentenze commentate</em></p><p></p><p><strong>OBBLIGAZIONI E CONTRATTI - Nullità del contratto e azione relativa - in genere - Nullità <em>ex</em> art. 40 della legge n. 47 del 1985 - Ambito di applicazione - Preliminare di vendita di immobile irregolare dal punto di vista urbanistico - Inclusione - Fondamento.</strong></p><p></p><p></p><p><strong>I - </strong>CASS., SEZ. 2, 17 ottobre 2013, n. 23591</p><p></p><p>Cassa APPELLO NAPOLI, 29 giugno 2006</p><p></p><p><strong>Il contratto preliminare di vendita di un immobile irregolare dal punto di vista urbanistico è nullo per la comminatoria di cui all'art. 40, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, che, sebbene riferita agli atti di trasferimento con immediata efficacia reale, si estende al preliminare, con efficacia meramente obbligatoria, in quanto avente ad oggetto la stipulazione di un contratto definitivo nullo per contrarietà a norma imperativa.</strong></p><p></p><p>ne potrei postare un'infinità</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="ingelman, post: 394087, member: 9646"] scusa mata ma io ho sempre saputo e ne sono fermamente convinto inquanto mi occupo di compravendite immobiliari da tre decenni che la non regolarità dell'immobile dal punto di vista urbanistico ne comporta la non alienabilità come del resto l'illeggittimità e di conseguenza la nullità persino delle scritture o contratti preliminari figuriamoci se riferito ad un atto traslativo. La dichiarazione del venditore inerente la regolarità urbanistica viene obbligatoriamente inserita in ogni atto di compravendita come del resto devono essere citati i titoli (licenze e permessi a costruire etc) e di fronte a difformità eventuali concessioni in sanatoria ... addirittura è nullo un preliminare figuriamoci se un Notaio di fronte ad un immobile abusivo può rogitare (tolto ovviamente l'ante 67 ... e anche qui ci sarebbe da dire) ... [B]CONTRATTO PRELIMINARE E NORMATIVA URBANISTICA. GLI ULTIMI ORIENTAMENTI DELLA CASSAZIONE[/B] [I]Sentenze commentate[/I] [B]OBBLIGAZIONI E CONTRATTI - Nullità del contratto e azione relativa - in genere - Nullità [I]ex[/I] art. 40 della legge n. 47 del 1985 - Ambito di applicazione - Preliminare di vendita di immobile irregolare dal punto di vista urbanistico - Inclusione - Fondamento.[/B] [B]I - [/B]CASS., SEZ. 2, 17 ottobre 2013, n. 23591 Cassa APPELLO NAPOLI, 29 giugno 2006 [B]Il contratto preliminare di vendita di un immobile irregolare dal punto di vista urbanistico è nullo per la comminatoria di cui all'art. 40, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, che, sebbene riferita agli atti di trasferimento con immediata efficacia reale, si estende al preliminare, con efficacia meramente obbligatoria, in quanto avente ad oggetto la stipulazione di un contratto definitivo nullo per contrarietà a norma imperativa.[/B] ne potrei postare un'infinità [B][/B] [/QUOTE]
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