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Testo
<blockquote data-quote="MauroScherlin" data-source="post: 734592" data-attributes="member: 84395"><p>L'agibilità non occorre per i trasferimenti immobiliari, tuttavia dal 30/06/2003 si considera obbligatoria poiché legata alle nuove costruzioni/ristrutturazioni (ma il notaio rogita comunque).</p><p>L'assenza di agibilità va comunque dichiarata nel preliminare.</p><p>Da quanto ho capito il venditore non ha l'agibilità non per sua inerzia, ma perché l'appartamento fa parte di più ampio fabbricato condominiale.</p><p></p><p>L'acquirente, dal canto suo, deve procurarsi i soldi per procedere all'acquisto. </p><p>L'intervento di un soggetto finanziatore terzo comporta dei rischi e va ben valutato.</p><p></p><p>Cosa desumiamo dalla discussione:</p><p></p><p>Il venditore non é obbligato ad avere il certificato di agibilità, ha chiaramente informato l'acquirente della sua assenza, l'acquirente si è rivolto ad istituto bancario che richiede tale certificato anche in assenza di obbligo, il mutuo è stato approvato, la sospensiva decaduta e la caparra incassata.</p><p></p><p>Ora l'istituto bancario, scelto dall'acquirente, cui erano state date tutte le informazioni, si è tirato indietro.</p><p></p><p>A chi rimane il cerino in mano?</p><p></p><p>Al venditore che si è comportato secondo normativa, o all'acquirente che ha scelto un istituto non idoneo alla specifica vendita?</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="MauroScherlin, post: 734592, member: 84395"] L'agibilità non occorre per i trasferimenti immobiliari, tuttavia dal 30/06/2003 si considera obbligatoria poiché legata alle nuove costruzioni/ristrutturazioni (ma il notaio rogita comunque). L'assenza di agibilità va comunque dichiarata nel preliminare. Da quanto ho capito il venditore non ha l'agibilità non per sua inerzia, ma perché l'appartamento fa parte di più ampio fabbricato condominiale. L'acquirente, dal canto suo, deve procurarsi i soldi per procedere all'acquisto. L'intervento di un soggetto finanziatore terzo comporta dei rischi e va ben valutato. Cosa desumiamo dalla discussione: Il venditore non é obbligato ad avere il certificato di agibilità, ha chiaramente informato l'acquirente della sua assenza, l'acquirente si è rivolto ad istituto bancario che richiede tale certificato anche in assenza di obbligo, il mutuo è stato approvato, la sospensiva decaduta e la caparra incassata. Ora l'istituto bancario, scelto dall'acquirente, cui erano state date tutte le informazioni, si è tirato indietro. A chi rimane il cerino in mano? Al venditore che si è comportato secondo normativa, o all'acquirente che ha scelto un istituto non idoneo alla specifica vendita? [/QUOTE]
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