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<blockquote data-quote="Irene1" data-source="post: 390781" data-attributes="member: 22370"><p>Buonasera edelf1, quando si parla di acquisto di immobile ricevuto in donazione bisogna sapere innanzi tutto quando l'ha ricevuto, al fine di non incombere in azioni di riduzioni o revoca della donazione; purtroppo molte volte ci si dimentica che la donazione, è caratterizzata dallo spirito di liberalità, e ciò significa che, nelle intenzioni del legislatore, dovrebbe essere utilizzata solo per fare un regalo a qualcuno, ecco perché la donazione non comporta un acquisto definitivo della proprietà, ma soprattutto la donazione, proprio per l’assenza di un corrispettivo, è sempre considerata come “provvisoria” dal nostro ordinamento, in previsione della futura successione.</p><p>Il codice civile tratta questa materia essenzialmente negli articoli 561 e 563, che disciplinano appunto la “riduzione” delle donazioni immobiliari lesive della legittima e la “restituzione” degli immobili donati: se i donatari contro i quali è stata pronunziata la riduzione della donazione hanno alienato a terzi gli immobili donati e non sono trascorsi venti anni dalla trascrizione della donazione, il legittimario, premessa l'escussione dei beni del donatario, può chiedere ai successivi acquirenti la restituzione degli immobili in questione, liberi da qualsiasi gravame (ad esempio, da ipoteche), ed è per questo che le banche, se non sono trascorsi i termini, difficilmente rilascerà un mutuo per l'acquisto dell'immobile.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Irene1, post: 390781, member: 22370"] Buonasera edelf1, quando si parla di acquisto di immobile ricevuto in donazione bisogna sapere innanzi tutto quando l'ha ricevuto, al fine di non incombere in azioni di riduzioni o revoca della donazione; purtroppo molte volte ci si dimentica che la donazione, è caratterizzata dallo spirito di liberalità, e ciò significa che, nelle intenzioni del legislatore, dovrebbe essere utilizzata solo per fare un regalo a qualcuno, ecco perché la donazione non comporta un acquisto definitivo della proprietà, ma soprattutto la donazione, proprio per l’assenza di un corrispettivo, è sempre considerata come “provvisoria” dal nostro ordinamento, in previsione della futura successione. Il codice civile tratta questa materia essenzialmente negli articoli 561 e 563, che disciplinano appunto la “riduzione” delle donazioni immobiliari lesive della legittima e la “restituzione” degli immobili donati: se i donatari contro i quali è stata pronunziata la riduzione della donazione hanno alienato a terzi gli immobili donati e non sono trascorsi venti anni dalla trascrizione della donazione, il legittimario, premessa l'escussione dei beni del donatario, può chiedere ai successivi acquirenti la restituzione degli immobili in questione, liberi da qualsiasi gravame (ad esempio, da ipoteche), ed è per questo che le banche, se non sono trascorsi i termini, difficilmente rilascerà un mutuo per l'acquisto dell'immobile. [/QUOTE]
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