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Testo
<blockquote data-quote="ingelman" data-source="post: 498617" data-attributes="member: 9646"><p>Erano le primissime cose cha tanti anni fà studiavamo</p><p>Il codice civile al quale tutti dovremmo fare riferimento</p><p></p><p>Concordo sul fatto che se una persona non vuole più acquistare (almeno nelle primissime fasi della trattativa) obbligare all'acquisto serve a poco</p><p>(idem dicasi intascare una caparra per una proposta e/o trattativa durata pochi giorni)</p><p></p><p>Però c'è da dire che noi AI <u>non</u> <u>possiamo </u>sostituirci alle parti e decidere per libero albitrio</p><p>di sciogliere bonariamente un contratto dove gli attori principali sono le parti per le quali noi prestiamo opera d'intermediazione, o far sì che questo possa avvenire <u>perchè noi non abbiamo svolto il nostro lavoro come andrebbe fatto.</u></p><p></p><p>Concordo sul fatto che l'AI è stato negligente</p><p>Ha preso una proposta che immagino ha una sua validità sulla base temporale (scadenza) ..... l'ha fatta accettare dal proprietario venditore ... però ha omesso per negligenza un passaggio importante ed essenziale</p><p></p><p>Art. 1326 del codice civile (compresi tutti gli articoli che riguardano le obbligazioni)</p><p>cito</p><p>Il contratto è concluso nel momento in cui <strong>chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte </strong></p><p><strong>L'accettazione deve giungere al proponente nel termine da lui stabilito</strong> o in quello ordinariamente necessario secondo la natura dell'affare o secondo gli usi</p><p>Il proponente può ritenere efficace l'accettazione tardiva, purché ne dia immediatamente avviso all'altra parte</p><p><strong>Qualora il proponente richieda per l'accettazione una forma determinata, l'accettazione non ha effetto se è data in forma diversa </strong></p><p>Un'accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta</p><p></p><p>Detto ciò dalle premesse del 3D quando il nostro amico ha scritto che manca nella proposta la firma della presa visione dell'avvenuta accettazione , questo lascia presupporre che la proposta prevedeva questa modalità di comunicazione</p><p></p><p>(alcuni inseriscono la comunicazione a mezzo telegramma et simili comunque riconducibili ad una forma scritta).</p><p></p><p>Quindi l'AI è stato un emerito ...... a trascurare tale adempimento</p><p>(anche se io propendo per la restituzione e non per forzare le volontà ... ma questo spetta alla parte che intende adempiere deciderlo).</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="ingelman, post: 498617, member: 9646"] Erano le primissime cose cha tanti anni fà studiavamo Il codice civile al quale tutti dovremmo fare riferimento Concordo sul fatto che se una persona non vuole più acquistare (almeno nelle primissime fasi della trattativa) obbligare all'acquisto serve a poco (idem dicasi intascare una caparra per una proposta e/o trattativa durata pochi giorni) Però c'è da dire che noi AI [U]non[/U] [U]possiamo [/U]sostituirci alle parti e decidere per libero albitrio di sciogliere bonariamente un contratto dove gli attori principali sono le parti per le quali noi prestiamo opera d'intermediazione, o far sì che questo possa avvenire [U]perchè noi non abbiamo svolto il nostro lavoro come andrebbe fatto.[/U] Concordo sul fatto che l'AI è stato negligente Ha preso una proposta che immagino ha una sua validità sulla base temporale (scadenza) ..... l'ha fatta accettare dal proprietario venditore ... però ha omesso per negligenza un passaggio importante ed essenziale Art. 1326 del codice civile (compresi tutti gli articoli che riguardano le obbligazioni) cito Il contratto è concluso nel momento in cui [B]chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte L'accettazione deve giungere al proponente nel termine da lui stabilito[/B] o in quello ordinariamente necessario secondo la natura dell'affare o secondo gli usi Il proponente può ritenere efficace l'accettazione tardiva, purché ne dia immediatamente avviso all'altra parte [B]Qualora il proponente richieda per l'accettazione una forma determinata, l'accettazione non ha effetto se è data in forma diversa [/B] Un'accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta Detto ciò dalle premesse del 3D quando il nostro amico ha scritto che manca nella proposta la firma della presa visione dell'avvenuta accettazione , questo lascia presupporre che la proposta prevedeva questa modalità di comunicazione (alcuni inseriscono la comunicazione a mezzo telegramma et simili comunque riconducibili ad una forma scritta). Quindi l'AI è stato un emerito ...... a trascurare tale adempimento (anche se io propendo per la restituzione e non per forzare le volontà ... ma questo spetta alla parte che intende adempiere deciderlo). [/QUOTE]
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