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<blockquote data-quote="irma" data-source="post: 698798" data-attributes="member: 19787"><p>Appunto... le leggi ci sono e le responsabilità anche.</p><p>Il tecnico non dovrebbe accettare di andare contro legge!</p><p>Sta' di fatto che il Comune è tenuto a verificare le carte presentate, a dare l'OK/emettere prescrizioni (es. che un sottotetto realizzato con balcone non sia destinato ad utilizzo abitativo prima di richiedere un nuovo permesso di costruzione). <em>Il Comune è tenuto anche a vigilare</em> (art. 27 dpr 380/2001). Qualsiasi cittadino, compreso il Tecnico, può "collaborare" segnalando abusi edilizi e il Comune deve intervenire.</p><p>Un ignaro acquirente, se in buona fede, ha gli strumenti per rivalersi legalmente, contro il venditore (chiedendo in alcuni casi la nullità del rogito anche a distanza di anni), contro il Direttore dei lavori e/o contro il Costruttore per far sistemare gli abusi e risarcire i danni. </p><p>In caso di gravi abusi edilizi, si potrebbe rivalere anche contro il Comune per <em>l’omessa vigilanza</em> circa il rispetto delle prescrizioni urbanistiche nella realizzazione del fabbricato da parte della società immobiliare, chiedendo la condanna al risarcimento dei danni (ex art. 2043 c.c.) a lui causati (contro il Comune interessante ad es. la Cassazione Ordinanza n 4889/2019).</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="irma, post: 698798, member: 19787"] Appunto... le leggi ci sono e le responsabilità anche. Il tecnico non dovrebbe accettare di andare contro legge! Sta' di fatto che il Comune è tenuto a verificare le carte presentate, a dare l'OK/emettere prescrizioni (es. che un sottotetto realizzato con balcone non sia destinato ad utilizzo abitativo prima di richiedere un nuovo permesso di costruzione). [I]Il Comune è tenuto anche a vigilare[/I] (art. 27 dpr 380/2001). Qualsiasi cittadino, compreso il Tecnico, può "collaborare" segnalando abusi edilizi e il Comune deve intervenire. Un ignaro acquirente, se in buona fede, ha gli strumenti per rivalersi legalmente, contro il venditore (chiedendo in alcuni casi la nullità del rogito anche a distanza di anni), contro il Direttore dei lavori e/o contro il Costruttore per far sistemare gli abusi e risarcire i danni. In caso di gravi abusi edilizi, si potrebbe rivalere anche contro il Comune per [I]l’omessa vigilanza[/I] circa il rispetto delle prescrizioni urbanistiche nella realizzazione del fabbricato da parte della società immobiliare, chiedendo la condanna al risarcimento dei danni (ex art. 2043 c.c.) a lui causati (contro il Comune interessante ad es. la Cassazione Ordinanza n 4889/2019). [/QUOTE]
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