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Testo
<blockquote data-quote="irma" data-source="post: 698904" data-attributes="member: 19787"><p>Come detto trovo la suddetta ordinanza interessante perchè la Corte di Cassazione SU, ha ritenuto la questione fondata (comportamento tenuto dalla PA come causa di lesione dell'integrità patrimoniale ai sensi dell'art. 2043 c.c., per l'efficacia causale del danno-evento da affidamento incolpevole) e ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario.</p><p>Uno strumento in più per gli ignari acquirenti, che và ad aggiungersi all'azione nei confronti del venditore per difformità edilizie (1490 Cc) e/o difetti statici (1669 Cc), alla possibilità di rivalersi contro costruttore e direttore dei lavori per difformità edilizie (art. 29 DPR n. 380 del 2001) e che ora possono rivalersi verso il Comune per abusi edilizi non repressi. <img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/people/wink.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=";)" title="Occhiolino ;)" data-shortname=";)" /></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="irma, post: 698904, member: 19787"] Come detto trovo la suddetta ordinanza interessante perchè la Corte di Cassazione SU, ha ritenuto la questione fondata (comportamento tenuto dalla PA come causa di lesione dell'integrità patrimoniale ai sensi dell'art. 2043 c.c., per l'efficacia causale del danno-evento da affidamento incolpevole) e ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario. Uno strumento in più per gli ignari acquirenti, che và ad aggiungersi all'azione nei confronti del venditore per difformità edilizie (1490 Cc) e/o difetti statici (1669 Cc), alla possibilità di rivalersi contro costruttore e direttore dei lavori per difformità edilizie (art. 29 DPR n. 380 del 2001) e che ora possono rivalersi verso il Comune per abusi edilizi non repressi. ;) [/QUOTE]
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