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Testo
<blockquote data-quote="irma" data-source="post: 698940" data-attributes="member: 19787"><p>Per chiarire, poi chiudo perchè certe consulenze hanno un costo … (a buon rendere, spero).</p><ol> <li data-xf-list-type="ol">Anche se un immobile è stato costruito (con difformità rispetto al permesso di costruire) nel 2000, l'illecito edilizio viene sanzionato con le norme in vigore al tempo in cui viene scoperto, </li> <li data-xf-list-type="ol">Non intendevo escludere che la responsabilità (e quindi la sanzione) sia da spartirsi anche con il committente; ad ogni modo spesso il committente non è l'ignaro acquirente succedutosi nel tempo.</li> <li data-xf-list-type="ol">Non capisco perchè tu fai riferimento alla SCIA; io ho parlato della responsabilità del Direttore dei lavori e del Costruttore, non del Progettista. Ti invito a leggere l'Art. 29, a partire dal titolo: “Responsabilità del titolare del permesso di costruire, del committente, del costruttore e del direttore dei lavori, <em>nonché anche del progettista per le opere subordinate a segnalazione certificata di inizio attività” </em><br /> Solo il co. 3 si riferisce alla SCIA.</li> <li data-xf-list-type="ol">Infine, ti rammento che anche prima del 2001 gli abusi edilizi erano proibiti: prima del TUE 380/2001 era in vigore il similare ART. 6 della LEGGE 28 febbraio 1985, n. 47 (Responsabilita' del titolare della concessione, del committente, del costruttore e del direttore dei lavori) … saluti<br /> <br /> <br /> <br /> </li> </ol></blockquote><p></p>
[QUOTE="irma, post: 698940, member: 19787"] Per chiarire, poi chiudo perchè certe consulenze hanno un costo … (a buon rendere, spero). [LIST=1] [*]Anche se un immobile è stato costruito (con difformità rispetto al permesso di costruire) nel 2000, l'illecito edilizio viene sanzionato con le norme in vigore al tempo in cui viene scoperto, [*]Non intendevo escludere che la responsabilità (e quindi la sanzione) sia da spartirsi anche con il committente; ad ogni modo spesso il committente non è l'ignaro acquirente succedutosi nel tempo. [*]Non capisco perchè tu fai riferimento alla SCIA; io ho parlato della responsabilità del Direttore dei lavori e del Costruttore, non del Progettista. Ti invito a leggere l'Art. 29, a partire dal titolo: “Responsabilità del titolare del permesso di costruire, del committente, del costruttore e del direttore dei lavori, [I]nonché anche del progettista per le opere subordinate a segnalazione certificata di inizio attività” [/I] Solo il co. 3 si riferisce alla SCIA. [*]Infine, ti rammento che anche prima del 2001 gli abusi edilizi erano proibiti: prima del TUE 380/2001 era in vigore il similare ART. 6 della LEGGE 28 febbraio 1985, n. 47 (Responsabilita' del titolare della concessione, del committente, del costruttore e del direttore dei lavori) … saluti [/LIST] [/QUOTE]
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