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<blockquote data-quote="studiopci" data-source="post: 129458" data-attributes="member: 10285"><p>In breve, atto <em>nullo</em> significa che non ha efficacia, è nullo... in quanto contrario a norme imperative e generali , atto <em>annullabile</em> invece significa che ha efficacia ma contenendo vizi può essere annullato a richiesta di parte non da chiunque. La differenza è fondamentale. </p><p>Nei contratti in generale, tranne alcuni casi, l'annullabità può essere richiesta solo dalle parti interessate al contratto, non da chiunque, nel caso di richiesta di annullabilità da parte di terzo, questi deve dimostrare in maniera inequivocabile , di essere parte in causa o che gli effetti di detto contratto ricadano su di essa( parte).</p><p>Esempio il Decreto Lgs 20/6/2005 n° 122 ( tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti immobili in costruzione ) all'art. 2 recita: </p><p>1. All'atto della stipula di un contratto che abbia come finalità il trasferimento non immediato della proprietà o di altro diritto reale di godimento su un immobile da costruire o di un atto avente le medesime finalità, ovvero in un momento precedente, il costruttore e' obbligato, <strong>a pena di nullità del contratto</strong> che può essere fatta valere unicamente dall'acquirente....</p><p>Significa che se il costruttore non emette fidejussione nei modi e termini di legge, l'atto di acquisto è nullo, non è valido.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="studiopci, post: 129458, member: 10285"] In breve, atto [I]nullo[/I] significa che non ha efficacia, è nullo... in quanto contrario a norme imperative e generali , atto [I]annullabile[/I] invece significa che ha efficacia ma contenendo vizi può essere annullato a richiesta di parte non da chiunque. La differenza è fondamentale. Nei contratti in generale, tranne alcuni casi, l'annullabità può essere richiesta solo dalle parti interessate al contratto, non da chiunque, nel caso di richiesta di annullabilità da parte di terzo, questi deve dimostrare in maniera inequivocabile , di essere parte in causa o che gli effetti di detto contratto ricadano su di essa( parte). Esempio il Decreto Lgs 20/6/2005 n° 122 ( tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti immobili in costruzione ) all'art. 2 recita: 1. All'atto della stipula di un contratto che abbia come finalità il trasferimento non immediato della proprietà o di altro diritto reale di godimento su un immobile da costruire o di un atto avente le medesime finalità, ovvero in un momento precedente, il costruttore e' obbligato, [B]a pena di nullità del contratto[/B] che può essere fatta valere unicamente dall'acquirente.... Significa che se il costruttore non emette fidejussione nei modi e termini di legge, l'atto di acquisto è nullo, non è valido. [/QUOTE]
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