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<blockquote data-quote="Bastimento" data-source="post: 116440" data-attributes="member: 6214"><p>Rispondo atutti, quanto già accennato sul post simile: </p><p><a href="http://www.immobilio.it/f43/cedolare-secca-locatore-puo-chiedere-aumenti-fine-dei-primi-4-anni-12156/index3.html" target="_blank">http://www.immobilio.it/f43/cedolare-secca-locatore-puo-chiedere-aumenti-fine-dei-primi-4-anni-12156/index3.html</a></p><p></p><p>L'Agenzia delle Entrate ha predisposto norme attuative e relativi moduli di comunicazione dal 7/4/2011 e sono reperibili sul sito ADE.</p><p></p><p>In breve:</p><p>- è stato aggiornato il Mod. 69: adesso oltre agli estremi del locatore/ri e conduttore/ri, oltre agli identificativi catastali, (Fg, nr, sub) , ed il canone annuo pattuito, occorre aggiungere: categoria e rendita catastale (che prima non erano presenti sul vecchio mod 69) e la specificazione della scelta dell'opzione, eventualmente anche disgiunta se i locatori sono più di uno.</p><p>- esiste anche un modulo alternativo (SIRIA) pseudo-semplificato .... per la domanda di registrazione, che si deposita solo telematicamente e comporta una scelta comune da parte di tutti i locatori (modulo x 3 locatori max), con delega al "trasmettitore".</p><p>Entrambi i moduli prevedono l'onserimento degli identificativi catastali delle pertinenze conensse al contretto medesimo</p><p></p><p>In parallelo a quanto sopra, per esercitare fiscalmente l'opzione cedolare secca occorre inviare raccomandata all'inquilino in cui si comunica la scelta effettuata e relative conseguenze (rinuncia ad ogni tipo di aggiornamento del canone per il periodo di vigenza dell'opzione (n.b.: o di vigenza contrattuale ?, ma è un punto in dubbio)</p><p></p><p>Conseguentemente l'AdE non trattiene copia del contratto, esenta dai tributi di registrazione e non pretende i bolli: se un comproprietario mantiene il regime ordinario, pagherà la solita tassa di registro in proporzione alla sola sua quota di proprietà/reddito, sempre col minimo di 67€, e dovrà bollare il contratto.</p><p></p><p>Fisicamente sul contratto non cambierei nulla, fatta salva la postilla che il locatore/ri si riservano la facoltà di opzionare il nuovo regime, dando nel qual caso comunicazione. (Questo risolverebbe i dubbi se nel tempo convenisse ritornare alla vecchia maniera)</p><p></p><p>La legge è: D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 art. 3 (comma 4..)</p><p></p><p>Nota: </p><p>- sul provevdimento AdE non si fa cenno, almeno non l'ho notato, all'esenzione dall'obbligo di comunicazione cessione fabbricati (anche se tutti i dati necessari sono già presenti: mi rimane sempre il dubbio quando il conduttore viva con un convivente.....)</p><p>- il nuovo regime è esercitabile solo a "<em>ciascun immobile ad uso abitativo locato per finalità abitative e relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione</em>" e "<em>può essere esercitata dal locatore, persona fisica, proprietario o titolare di diritto reale di godimento...</em>" </p><p></p><p>- c'è tempo fino al 6 giugno per "registrare" i contratti in scadenza dal 7/4, per dar modo di adeguare la dichiarazione dei redditi ed il versamento della cedolare inseieme all'acconto IRPEF.</p><p></p><p>Commento aggiuntivo: </p><p>con molti di questo forum si era discusso su legame tra contratto, destinazione d'uso, categ. catastale consona, relativa rendita. Adesso il mod. 69 , vecchia domanda per la registrazione del contratto, include anche la categoria e la rendità, perciò adesso è esplicita e contemporanea la correlazione tra uso e categoria (ricordate le comande se si possa locare un C1 o A10 come abitazione e domande simili?)</p><p>In compenso è in sostanza soppresso il modulo CDC per la comunicazion dei dati catastali: è assornbito dal 69.</p><p></p><p>Insolitamente precisa, (almeno a mio giudizio) la precisazione "ad uso abitativo locato per finalità abitative " che fa i paio con gli A3 locati come uffici, e la limitazione alle persone fisiche: mi domando perchè i titolari di società semplice non commerciale che girano i redditi da fabbricati abitativi col QH sulla propria dichiarazione redditi, debbano essere esclusi da questa opzione. Almeno così dalla circolare sembra doversi intendere.</p><p></p><p></p><p>Spero di esere stato sufficientemete chiaro e sintetico.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Bastimento, post: 116440, member: 6214"] Rispondo atutti, quanto già accennato sul post simile: [url]http://www.immobilio.it/f43/cedolare-secca-locatore-puo-chiedere-aumenti-fine-dei-primi-4-anni-12156/index3.html[/url] L'Agenzia delle Entrate ha predisposto norme attuative e relativi moduli di comunicazione dal 7/4/2011 e sono reperibili sul sito ADE. In breve: - è stato aggiornato il Mod. 69: adesso oltre agli estremi del locatore/ri e conduttore/ri, oltre agli identificativi catastali, (Fg, nr, sub) , ed il canone annuo pattuito, occorre aggiungere: categoria e rendita catastale (che prima non erano presenti sul vecchio mod 69) e la specificazione della scelta dell'opzione, eventualmente anche disgiunta se i locatori sono più di uno. - esiste anche un modulo alternativo (SIRIA) pseudo-semplificato .... per la domanda di registrazione, che si deposita solo telematicamente e comporta una scelta comune da parte di tutti i locatori (modulo x 3 locatori max), con delega al "trasmettitore". Entrambi i moduli prevedono l'onserimento degli identificativi catastali delle pertinenze conensse al contretto medesimo In parallelo a quanto sopra, per esercitare fiscalmente l'opzione cedolare secca occorre inviare raccomandata all'inquilino in cui si comunica la scelta effettuata e relative conseguenze (rinuncia ad ogni tipo di aggiornamento del canone per il periodo di vigenza dell'opzione (n.b.: o di vigenza contrattuale ?, ma è un punto in dubbio) Conseguentemente l'AdE non trattiene copia del contratto, esenta dai tributi di registrazione e non pretende i bolli: se un comproprietario mantiene il regime ordinario, pagherà la solita tassa di registro in proporzione alla sola sua quota di proprietà/reddito, sempre col minimo di 67€, e dovrà bollare il contratto. Fisicamente sul contratto non cambierei nulla, fatta salva la postilla che il locatore/ri si riservano la facoltà di opzionare il nuovo regime, dando nel qual caso comunicazione. (Questo risolverebbe i dubbi se nel tempo convenisse ritornare alla vecchia maniera) La legge è: D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 art. 3 (comma 4..) Nota: - sul provevdimento AdE non si fa cenno, almeno non l'ho notato, all'esenzione dall'obbligo di comunicazione cessione fabbricati (anche se tutti i dati necessari sono già presenti: mi rimane sempre il dubbio quando il conduttore viva con un convivente.....) - il nuovo regime è esercitabile solo a "[I]ciascun immobile ad uso abitativo locato per finalità abitative e relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione[/I]" e "[I]può essere esercitata dal locatore, persona fisica, proprietario o titolare di diritto reale di godimento...[/I]" - c'è tempo fino al 6 giugno per "registrare" i contratti in scadenza dal 7/4, per dar modo di adeguare la dichiarazione dei redditi ed il versamento della cedolare inseieme all'acconto IRPEF. Commento aggiuntivo: con molti di questo forum si era discusso su legame tra contratto, destinazione d'uso, categ. catastale consona, relativa rendita. Adesso il mod. 69 , vecchia domanda per la registrazione del contratto, include anche la categoria e la rendità, perciò adesso è esplicita e contemporanea la correlazione tra uso e categoria (ricordate le comande se si possa locare un C1 o A10 come abitazione e domande simili?) In compenso è in sostanza soppresso il modulo CDC per la comunicazion dei dati catastali: è assornbito dal 69. Insolitamente precisa, (almeno a mio giudizio) la precisazione "ad uso abitativo locato per finalità abitative " che fa i paio con gli A3 locati come uffici, e la limitazione alle persone fisiche: mi domando perchè i titolari di società semplice non commerciale che girano i redditi da fabbricati abitativi col QH sulla propria dichiarazione redditi, debbano essere esclusi da questa opzione. Almeno così dalla circolare sembra doversi intendere. Spero di esere stato sufficientemete chiaro e sintetico. [/QUOTE]
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