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Testo
<blockquote data-quote="Stefania Brancatelli" data-source="post: 102562" data-attributes="member: 10035"><p>Riassumendo:</p><p>La circolare 2/2010 dell’Agenzia del territorio ha definito l’elenco dei casi nei quali si deve procedere alla variazione catastale. ‘L’obbligo di variazione sussiste in tutti i casi in cui l’intervento effettuato incide sullo stato e sulla consistenza dell’immobile, ridistribuendo i servizi interni o modificando il numero di vani’.</p><p></p><p>Rientrano negli interventi da dichiarare al catasto:</p><p></p><p>- trasformazione di balconi in verande chiuse;</p><p>- trasformazione di sottotetti in ambienti abitabili;</p><p>- costruzione di soppalchi;</p><p>- realizzazione di un secondo bagno;</p><p>- trasformazione di un ripostiglio in un bagno</p><p>- spostamento della cucina in un altro ambiente</p><p>- abbattimento di un tramezzo e trasformazione di due ambienti in un unico ambiente</p><p>- divisione in due ambienti di uno di maggiori dimensioni</p><p></p><p>Sono, quindi, esclusi tutti gli interventi che pur modificando la superficie dei vani non causano una variazione del numero dei vani stessi.</p><p></p><p>Da pag. 9 a pag. 11</p><p><a href="http://www.agenziaterritorio.it/sites/territorio/files/Circolare%202010%20n.%202%20-%20DL%20n.%2078-2010%20art.%2019%20comma%2014.pdf" target="_blank">http://www.agenziaterritorio.it/sites/territorio/files/Circolare 2010 n. 2 - DL n. 78-2010 art. 19 comma 14.pdf</a></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Stefania Brancatelli, post: 102562, member: 10035"] Riassumendo: La circolare 2/2010 dell’Agenzia del territorio ha definito l’elenco dei casi nei quali si deve procedere alla variazione catastale. ‘L’obbligo di variazione sussiste in tutti i casi in cui l’intervento effettuato incide sullo stato e sulla consistenza dell’immobile, ridistribuendo i servizi interni o modificando il numero di vani’. Rientrano negli interventi da dichiarare al catasto: - trasformazione di balconi in verande chiuse; - trasformazione di sottotetti in ambienti abitabili; - costruzione di soppalchi; - realizzazione di un secondo bagno; - trasformazione di un ripostiglio in un bagno - spostamento della cucina in un altro ambiente - abbattimento di un tramezzo e trasformazione di due ambienti in un unico ambiente - divisione in due ambienti di uno di maggiori dimensioni Sono, quindi, esclusi tutti gli interventi che pur modificando la superficie dei vani non causano una variazione del numero dei vani stessi. Da pag. 9 a pag. 11 [url]http://www.agenziaterritorio.it/sites/territorio/files/Circolare%202010%20n.%202%20-%20DL%20n.%2078-2010%20art.%2019%20comma%2014.pdf[/url] [/QUOTE]
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