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Testo
<blockquote data-quote="marcellogall" data-source="post: 243965"><p>La questione è già stata dibattuta altre volte e ognuno è rimasto della sua idea.</p><p>A suo tempo ho chiesto delucidazione all'AdE e ho ricevuto la risposta seguente:</p><p> </p><ul> <li data-xf-list-type="ul"><ul> <li data-xf-list-type="ul"> </li> </ul></li> </ul><p><span style="font-size: 12px"><span style="color: #000000"><span style="font-family: 'Times New Roman'">Testo richiesta informazioni:</span></span></span></p><p><span style="font-size: 12px"><span style="color: #000000"><span style="font-family: 'Times New Roman'">Immobile acquistato come prima casa, rivenduto prima dei cinque anni e senza procedere ad un nuovo acquisto...Qualora il venditore, che non riacquista, sia colpito da sanzioni ma sia insolvente, l'Agernzia delle Entrate puo` rivalersi sull' acquirente finale?..Grazie. Marcello Galluzzo. Agente immobiliare </span></span></span></p><p><span style="font-size: 12px"><span style="color: #000000"><span style="font-family: 'Times New Roman'"></span></span></span></p><p><span style="font-size: 12px"><span style="color: #000000"><span style="font-family: 'Times New Roman'"></span></span></span></p><p><span style="font-size: 12px"><span style="color: #000000"><span style="font-family: 'Times New Roman'">Testo risposta:</span></span></span></p><p><span style="font-size: 12px"><span style="color: #000000"><span style="font-family: 'Times New Roman'">Gentile contribuente, nel caso da Lei prospettato l'Agenzia delle Entrate non potra' rivalersi sull'acquirente finale (principio di solildarieta'). In base all'art. 1 della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, per i trasferimenti di case di abitazione non di lusso, si applica l'imposta di registro nella misura agevolata del 3 per cento. L'agevolazione fiscale di cui trattasi, tuttavia, decade, tra l'altro, se l'immobile viene ceduto prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del suo acquisto, salvo il caso di acquisto, entro un anno, di altro immobile da adibire a propria abitazione principale [cfr. nota II-bis), dell'art. 1 della citata Tariffa. Secondo le precisazioni contenute nella circolare n. 38/E del 12 agosto 2005, che nel caso di specie, l'imposta dovuta a seguito della decadenza dall'agevolazione, ha natura complementare. Trattandosi di imposta complementare, si rende applicabile il disposto dell'art. 57, comma 4, del D.P.R. n. 131 del 1986, il quale stabilisce che l'imposta complementare, dovuta per un fatto imputabile soltanto ad una delle parti contraenti, è a carico esclusivamente di quest'ultima. Con riferimento al quesito in esame, pertanto, tale carico fiscale non incombe, in via solidale, anche sull'acquirente dell'abitazione in quanto l'accadimento indicato nel quesito stesso non costituisce fatto ad esso imputabile. Cordiali saluti. </span></span></span></p><p><span style="font-size: 12px"><span style="color: #000000"><span style="font-family: 'Times New Roman'"></span></span></span></p><p><span style="font-size: 12px"><span style="color: #000000"><span style="font-family: 'Times New Roman'">La presente risposta non è resa a titolo di interpello ordinario ai sensi dell'art.11 della legge n.212 del 2000, bensì a titolo di assistenza al contribuente ai sensi della Circolare Ministeriale n.99/E del 18/05/2000.</span></span></span></p><p><span style="font-size: 12px"><span style="color: #000000"><span style="font-family: 'Times New Roman'"></span></span></span></p><p><span style="font-size: 12px"><span style="color: #000000"><span style="font-family: 'Times New Roman'">Agenzia delle Entrate</span></span></span></p><p><span style="font-size: 12px"><span style="color: #000000"><span style="font-family: 'Times New Roman'">Centro di Assistenza Multicanale</span></span></span></p><p><span style="font-size: 12px"><span style="color: #000000"><span style="font-family: 'Times New Roman'">di Torino</span></span></span></p><p><span style="font-size: 12px"><span style="color: #000000"><span style="font-family: 'Times New Roman'">Contact Center</span></span></span></p><p><span style="font-size: 12px"><span style="color: #000000"><span style="font-family: 'Times New Roman'">IL DIRETTORE</span></span></span></p><p><span style="font-size: 12px"><span style="color: #000000"><span style="font-family: 'Times New Roman'">Francesco Ferrigno</span></span></span></p><p><span style="font-size: 12px"><span style="color: #000000"><span style="font-family: 'Times New Roman'"></span></span></span></p><p><span style="font-size: 12px"><span style="color: #000000"><span style="font-family: 'Times New Roman'"></span></span></span></p><p><span style="font-size: 12px"><span style="color: #000000"><span style="font-family: 'Times New Roman'">Avvertenza: Si prega di non rispondere a questa e-mail in quanto inoltrata da una casella di posta di servizio non abilitata a ricevere messaggi.</span></span></span></p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p><span style="color: #000000"><span style="font-family: 'Times New Roman'">L'Agenzia delle entrate partecipa all'iniziativa "Mettiamoci la faccia".</span></span></p><p><span style="color: #000000"><span style="font-family: 'Times New Roman'">Per esprimere il tuo giudizio sul servizio ricevuto è sufficiente un click sull'immagine seguente</span></span></p><p> </p><p><a href="http://www1.agenziaentrate.gov.it/ar/mlf/internet/index.php?s=WEBMAIL&ID=13373834" target="_blank"><span style="color: blue"><u><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><img src="http://www1.agenziaentrate.gov.it/pie/img/mlf.png" alt="" class="fr-fic fr-dii fr-draggable " style="" /></span></span></u></span></a></p><p> </p><ul> <li data-xf-list-type="ul"> </li> </ul></blockquote><p></p>
[QUOTE="marcellogall, post: 243965"] La questione è già stata dibattuta altre volte e ognuno è rimasto della sua idea. A suo tempo ho chiesto delucidazione all'AdE e ho ricevuto la risposta seguente: [LIST] [LIST] [*][SIZE=3][FONT=Times New Roman][COLOR=#000000] [/COLOR][/FONT][/SIZE] [/LIST] [/LIST] [SIZE=3][COLOR=#000000][FONT=Times New Roman]Testo richiesta informazioni: Immobile acquistato come prima casa, rivenduto prima dei cinque anni e senza procedere ad un nuovo acquisto...Qualora il venditore, che non riacquista, sia colpito da sanzioni ma sia insolvente, l'Agernzia delle Entrate puo` rivalersi sull' acquirente finale?..Grazie. Marcello Galluzzo. Agente immobiliare Testo risposta: Gentile contribuente, nel caso da Lei prospettato l'Agenzia delle Entrate non potra' rivalersi sull'acquirente finale (principio di solildarieta'). In base all'art. 1 della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, per i trasferimenti di case di abitazione non di lusso, si applica l'imposta di registro nella misura agevolata del 3 per cento. L'agevolazione fiscale di cui trattasi, tuttavia, decade, tra l'altro, se l'immobile viene ceduto prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del suo acquisto, salvo il caso di acquisto, entro un anno, di altro immobile da adibire a propria abitazione principale [cfr. nota II-bis), dell'art. 1 della citata Tariffa. Secondo le precisazioni contenute nella circolare n. 38/E del 12 agosto 2005, che nel caso di specie, l'imposta dovuta a seguito della decadenza dall'agevolazione, ha natura complementare. Trattandosi di imposta complementare, si rende applicabile il disposto dell'art. 57, comma 4, del D.P.R. n. 131 del 1986, il quale stabilisce che l'imposta complementare, dovuta per un fatto imputabile soltanto ad una delle parti contraenti, è a carico esclusivamente di quest'ultima. Con riferimento al quesito in esame, pertanto, tale carico fiscale non incombe, in via solidale, anche sull'acquirente dell'abitazione in quanto l'accadimento indicato nel quesito stesso non costituisce fatto ad esso imputabile. Cordiali saluti. La presente risposta non è resa a titolo di interpello ordinario ai sensi dell'art.11 della legge n.212 del 2000, bensì a titolo di assistenza al contribuente ai sensi della Circolare Ministeriale n.99/E del 18/05/2000. Agenzia delle Entrate Centro di Assistenza Multicanale di Torino Contact Center IL DIRETTORE Francesco Ferrigno Avvertenza: Si prega di non rispondere a questa e-mail in quanto inoltrata da una casella di posta di servizio non abilitata a ricevere messaggi.[/FONT][/COLOR][/SIZE] [SIZE=3][FONT=Times New Roman][COLOR=#000000] [/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=3][FONT=Times New Roman][COLOR=#000000] [/COLOR][/FONT][/SIZE] [COLOR=#000000][FONT=Times New Roman]L'Agenzia delle entrate partecipa all'iniziativa "Mettiamoci la faccia". Per esprimere il tuo giudizio sul servizio ricevuto è sufficiente un click sull'immagine seguente[/FONT][/COLOR] [URL='http://www1.agenziaentrate.gov.it/ar/mlf/internet/index.php?s=WEBMAIL&ID=13373834'][COLOR=blue][/COLOR][COLOR=blue][U][SIZE=3][FONT=Times New Roman][IMG]http://www1.agenziaentrate.gov.it/pie/img/mlf.png[/IMG][/FONT][/SIZE][/U][/COLOR][/URL] [LIST] [*][SIZE=3][FONT=Times New Roman][COLOR=#000000] [/COLOR][/FONT][/SIZE] [/LIST] [/QUOTE]
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