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Fisco Tasse e Agevolazioni per la Casa
Notaio trattiene somme cautelative se non riacquisto, è legale?
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Testo
<blockquote data-quote="Umberto Granducato" data-source="post: 244001" data-attributes="member: 245"><p><em><u>Testo richiesta informazioni</u>:</em></p><p><em>Immobile acquistato come prima casa, rivenduto prima dei cinque anni e senza procedere ad un nuovo acquisto...Qualora il venditore, che non riacquista, sia colpito da sanzioni ma sia insolvente, l'Agernzia delle Entrate puo` rivalersi sull' acquirente finale?..Esiste un privilegio speciale da parte dello stato?..qual e` la differenza fra il recupero dell'imposta di registro e l'eventuale privilegio speciale dello stato?..grazie </em></p><p><em></em></p><p><em>T<u>esto risposta</u>:</em></p><p><em>Gentile contribuente, nella fattispecie rappresentata non si ravvisa una responsabilità in capo al soggetto acquirente. In base all'art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/1986, per i trasferimenti di case di abitazione non di lusso, si applica l'imposta di registro nella misura agevolata del 3%. L'agevolazione fiscale di cui trattasi, tuttavia, decade, tra l'altro, se l'immobile viene ceduto prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del suo acquisto, salvo il caso di acquisto, entro un anno, di altro immobile da adibire a propria abitazione principale [cfr. nota II-bis), dell'art. 1 della citata Tariffa]. Come precisato più volte dall'Amministrazione finanziaria (da ultimo con circolare n. 38/2005, paragrafo 5) "l'imposta, dovuta a seguito della decadenza dall'agevolazione, ha natura complementare". Trattandosi di imposta complementare, si rende applicabile il disposto dell'art. 57, comma 4, del D.P.R. 131/1986, il quale stabilisce che l'imposta complementare, dovuta per un fatto imputabile soltanto ad una delle parti contraenti, è a carico esclusivamente di quest'ultima. Con riferimento al quesito in esame, pertanto, tale carico fiscale non incombe, in via solidale, anche sull'acquirente dell'abitazione in quanto l'accadimento indicato nel quesito stesso non costituisce fatto ad esso imputabile. Si precisa che ai sensi dell'art. 56, comma 4, del citato DPR 131/1986 lo Stato ha privilegio secondo le norme stabilite dal codice civile. Il privilegio si estingue con il decorso di cinque anni dalla data di registrazione. Cordiali saluti</em></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Umberto Granducato, post: 244001, member: 245"] [I][U]Testo richiesta informazioni[/U]: Immobile acquistato come prima casa, rivenduto prima dei cinque anni e senza procedere ad un nuovo acquisto...Qualora il venditore, che non riacquista, sia colpito da sanzioni ma sia insolvente, l'Agernzia delle Entrate puo` rivalersi sull' acquirente finale?..Esiste un privilegio speciale da parte dello stato?..qual e` la differenza fra il recupero dell'imposta di registro e l'eventuale privilegio speciale dello stato?..grazie T[U]esto risposta[/U]: Gentile contribuente, nella fattispecie rappresentata non si ravvisa una responsabilità in capo al soggetto acquirente. In base all'art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/1986, per i trasferimenti di case di abitazione non di lusso, si applica l'imposta di registro nella misura agevolata del 3%. L'agevolazione fiscale di cui trattasi, tuttavia, decade, tra l'altro, se l'immobile viene ceduto prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del suo acquisto, salvo il caso di acquisto, entro un anno, di altro immobile da adibire a propria abitazione principale [cfr. nota II-bis), dell'art. 1 della citata Tariffa]. Come precisato più volte dall'Amministrazione finanziaria (da ultimo con circolare n. 38/2005, paragrafo 5) "l'imposta, dovuta a seguito della decadenza dall'agevolazione, ha natura complementare". Trattandosi di imposta complementare, si rende applicabile il disposto dell'art. 57, comma 4, del D.P.R. 131/1986, il quale stabilisce che l'imposta complementare, dovuta per un fatto imputabile soltanto ad una delle parti contraenti, è a carico esclusivamente di quest'ultima. Con riferimento al quesito in esame, pertanto, tale carico fiscale non incombe, in via solidale, anche sull'acquirente dell'abitazione in quanto l'accadimento indicato nel quesito stesso non costituisce fatto ad esso imputabile. Si precisa che ai sensi dell'art. 56, comma 4, del citato DPR 131/1986 lo Stato ha privilegio secondo le norme stabilite dal codice civile. Il privilegio si estingue con il decorso di cinque anni dalla data di registrazione. Cordiali saluti[/I] [/QUOTE]
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