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Nuova caldaia e detrazioni
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<blockquote data-quote="zeusobio" data-source="post: 379600" data-attributes="member: 6816"><p><strong>DETRAZIONI PROROGATE PER TUTTO IL 2014</strong>.grazie alla “legge di stabilità” (L. n. 147 del 27/12/13):</p><p>- <strong>DETRAZIONE DEL 50%</strong> (Recupero del patrimonio edilizio)</p><p>Fra gli interventi ammessi alla detrazione del 50%, vi è il caso della sostituzione della vecchia caldaia con una nuova tradizionale (ma anche con una a condensazione o a biomassa, o pompa di calore).</p><p>- <strong>DETRAZIONE 65%</strong> per le “riqualificazioni energetiche” degli edifici esistenti (ad es. sostituzione caldaia con modello a condensazione o pompa di calore, installazione di pannelli solari termici). Per ottenere lo sgravio è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale da cui risultino: </p><p>■ causale del versamento</p><p>■ codice fiscale del soggetto che paga</p><p>■ codice fiscale o numero di partita IVA del beneficiario del pagamento.</p><p>In merito alla causale del versamento va indicato: "spese per ristrutturazione edilizia 50% ai sensi art. 16-bis TUIR e D.L. n. 83/2012 convertito in Legge n. 134/2012".</p><p>I contribuenti, devono conservare, oltre alla ricevuta del bonifico, le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese effettuate. Questi documenti, che devono essere intestati alle persone che fruiscono della detrazione, potrebbero infatti essere richiesti dagli uffici finanziari che controllano le loro dichiarazioni dei redditi (andrà compilato l'apposito campo nel Modello 730/2014 redditi 2013 - pp. 43-49 "<a href="http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/be1690804e36f06c89b399c28f4a2606/730_2013_istruzioni_v2.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=be1690804e36f06c89b399c28f4a2606" target="_blank"><u>Istruzioni per la compilazione</u></a>"). Non è necessario produrre alcuna dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa ai lavori di sostituzione della caldaia, poiché fa fede la "dichiarazione di conformità" rilasciata dall'installatore.</p><p><strong>DETRAZIONE DEL 65%</strong> (Riqualificazione energetica)</p><p>Dal 6 giugno 2013, per le caldaie a<a href="http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/tecno/caldaie_condensazione.pdf" target="_blank"><u> condensazione (con valvole termostatiche)</u></a> o caldaie a <a href="http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/tecno/caldaie_biomassa.pdf" target="_blank"><u>biomassa</u></a> (nel caso specifico della caldaia a biomassa, l'intervento deve avvenire nell'ambito della riqualificazione globale dell'edificio, non della singola unità immobiliare: <a href="http://www.acs.enea.it/faq.pdf" target="_blank"><u>si veda FAQ 42 dell'ENEA</u></a>), l’agevolazione fiscale è del 65% (non più del 55%). Un ulteriore aspetto tecnico da ricordare: è esclusa dalla detrazione del 65% la trasformazione dell'impianto di climatizzazione invernale da centralizzato ad individuale o autonomo (si veda il punto 3.4 della <a href="http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2007/maggio+2007/circolare+36+del+31+05+2007/circ_36_2.pdf" target="_blank"><u>Circolare n. 36 del 31.05.2007 dell'Agenzia delle Entrate</u></a>).</p><p><strong>DOCUMENTAZIONE PER IL 65% </strong></p><p>A differenza della <strong>detrazione fiscale del 50%, per ottenere la quale non bisogna fare alcun tipo di comunicazione</strong>, nel caso della detrazione del 65% per caldaie a condensazione o pompe di calore, è necessario trasmettere all'ENEA il cosiddetto "<a href="http://www.tecnocivis.it/images/stories/allegato_E_decreto_edifici.pdf" target="_blank"><u>Allegato E</u></a>" (entro 90 giorni dalla fine dei lavori. </p><p>Riguardo, infine, alla causale del bonifico per la detrazione IRPEF del 65% per caldaia a condensazione (o pompa di calore), si indicherà: "Intervento di risparmio energetico - detrazione 65% ai sensi dell'art. 1, comma 347 Legge 296/2006".</p><p><strong>IVA </strong>PER LA SOSTITUZIONE DI CALDAIE Si ricorda che, in generale, per la sostituzione della caldaia c'è il regime di <strong>IVA agevolata al 10%.</strong></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="zeusobio, post: 379600, member: 6816"] [B]DETRAZIONI PROROGATE PER TUTTO IL 2014[/B].grazie alla “legge di stabilità” (L. n. 147 del 27/12/13): - [B]DETRAZIONE DEL 50%[/B] (Recupero del patrimonio edilizio) Fra gli interventi ammessi alla detrazione del 50%, vi è il caso della sostituzione della vecchia caldaia con una nuova tradizionale (ma anche con una a condensazione o a biomassa, o pompa di calore). - [B]DETRAZIONE 65%[/B] per le “riqualificazioni energetiche” degli edifici esistenti (ad es. sostituzione caldaia con modello a condensazione o pompa di calore, installazione di pannelli solari termici). Per ottenere lo sgravio è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale da cui risultino: ■ causale del versamento ■ codice fiscale del soggetto che paga ■ codice fiscale o numero di partita IVA del beneficiario del pagamento. In merito alla causale del versamento va indicato: "spese per ristrutturazione edilizia 50% ai sensi art. 16-bis TUIR e D.L. n. 83/2012 convertito in Legge n. 134/2012". I contribuenti, devono conservare, oltre alla ricevuta del bonifico, le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese effettuate. Questi documenti, che devono essere intestati alle persone che fruiscono della detrazione, potrebbero infatti essere richiesti dagli uffici finanziari che controllano le loro dichiarazioni dei redditi (andrà compilato l'apposito campo nel Modello 730/2014 redditi 2013 - pp. 43-49 "[URL='http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/be1690804e36f06c89b399c28f4a2606/730_2013_istruzioni_v2.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=be1690804e36f06c89b399c28f4a2606'][U]Istruzioni per la compilazione[/U][/URL]"). Non è necessario produrre alcuna dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa ai lavori di sostituzione della caldaia, poiché fa fede la "dichiarazione di conformità" rilasciata dall'installatore. [B]DETRAZIONE DEL 65%[/B] (Riqualificazione energetica) Dal 6 giugno 2013, per le caldaie a[URL='http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/tecno/caldaie_condensazione.pdf'][U] condensazione (con valvole termostatiche)[/U][/URL] o caldaie a [URL='http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/tecno/caldaie_biomassa.pdf'][U]biomassa[/U][/URL] (nel caso specifico della caldaia a biomassa, l'intervento deve avvenire nell'ambito della riqualificazione globale dell'edificio, non della singola unità immobiliare: [URL='http://www.acs.enea.it/faq.pdf'][U]si veda FAQ 42 dell'ENEA[/U][/URL]), l’agevolazione fiscale è del 65% (non più del 55%). Un ulteriore aspetto tecnico da ricordare: è esclusa dalla detrazione del 65% la trasformazione dell'impianto di climatizzazione invernale da centralizzato ad individuale o autonomo (si veda il punto 3.4 della [URL='http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2007/maggio+2007/circolare+36+del+31+05+2007/circ_36_2.pdf'][U]Circolare n. 36 del 31.05.2007 dell'Agenzia delle Entrate[/U][/URL]). [B]DOCUMENTAZIONE PER IL 65% [/B] A differenza della [B]detrazione fiscale del 50%, per ottenere la quale non bisogna fare alcun tipo di comunicazione[/B], nel caso della detrazione del 65% per caldaie a condensazione o pompe di calore, è necessario trasmettere all'ENEA il cosiddetto "[URL='http://www.tecnocivis.it/images/stories/allegato_E_decreto_edifici.pdf'][U]Allegato E[/U][/URL]" (entro 90 giorni dalla fine dei lavori. Riguardo, infine, alla causale del bonifico per la detrazione IRPEF del 65% per caldaia a condensazione (o pompa di calore), si indicherà: "Intervento di risparmio energetico - detrazione 65% ai sensi dell'art. 1, comma 347 Legge 296/2006". [B]IVA [/B]PER LA SOSTITUZIONE DI CALDAIE Si ricorda che, in generale, per la sostituzione della caldaia c'è il regime di [B]IVA agevolata al 10%.[/B] [/QUOTE]
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