Forum
Nuovi Messaggi
Cerca...
Servizi
Nuova Discussione
Novità
Nuovi Messaggi
Nuovi Messaggi Profilo
Ultime Attività
Iscritti
Visitatori online
Nuovi Messaggi Profilo
Cerca tra i Messaggi Profilo
? Aiuto
Chi siamo
Faccine
Codici BB
Traguardi
Utilizzo dei Cookie
Termini e Condizioni d'uso del sito
Accedi
Registrati
Novità
Cerca
Cerca
Cerca solo tra i titoli
Da:
Nuovi Messaggi
Cerca...
Menu
Accedi
Registrati
Installa l'app
Installa
L'Esperto Immobiliare Risponde
Locazione Comodato Nuda Proprietà e Usufrutto
Obbligatorietà ACE o APE per i contratti di Locazione
JavaScript è disabilitato. Per una migliore esperienza di navigazione attivalo nel tuo programma o nella tua app per navigare prima di procedere.
Stai usando un browser molto obsoleto. Puoi incorrere in problemi di visualizzazione di questo e altri siti oltre che in problemi di sicurezza. .
Dovresti aggiornarlo oppure usare
usarne uno alternativo, moderno e sicuro
.
Rispondi alla discussione
Registrati in 30 Secondi
Registrarsi è gratis ed elimina la pubblicità
Testo
<blockquote data-quote="Pennylove" data-source="post: 336792" data-attributes="member: 31598"><p>Se il tuo contratto ha avuto inizio dopo il 4 agosto 2013 (vale a dire dopo l’entrata in vigore del decreto legge n°63/2013, come convertito, con modificazioni, dalla legge n°90/2013) si applicano le nuove disposizioni in materia di APE che prevedono che:</p><p> </p><p><em><em><em>a)</em></em></em> Nei contratti di locazione deve essere inserita apposita clausola con la quale il conduttore dia atto di aver ricevuto la documentazione, comprensiva di APE, in ordine alla prestazione energetica dell’immobile locato: ciò comporta che il locatore deve consegnare l’APE al nuovo locatario, fornendo evidenza della futura prestazione energetica dell’immobile locato;</p><p> </p><p><em><em><em>b)</em></em></em> L’APE deve essere allegato al contratto di locazione, pena nullità assoluta dell’atto stesso.</p><p> </p><p>Pertanto, non si può pattuire di fare a meno dell’APE, in quanto – allo stato attuale – il contratto privo di APE sarebbe nullo, il che significa che il contratto sarebbe privo di effetti giuridici.</p><p> </p><p>Occorrerebbe, al riguardo, però, fare un’ulteriore precisazione:</p><p> </p><p>Riguardo alla lettera <em>a)</em>, all’esemplare dell’APE che il locatore deve consegnare al locatario va allegata una copia del libretto di impianto, come previsto dall’art. 6, comma 5 del D.Lgs. 192/2005 (modificato dal decreto legge sopracitato) che dispone che i libretti di impianto (che devono essere conservati presso l’immobile in cui è collocato l’impianto termico e aggiornati periodicamente in sede di controllo dell’impianto stesso) siano allegati, in originale o in copia, all’APE;</p><p> </p><p>Riguardo alla lettera <em>b)</em>, l’esemplare dell’APE da allegare al contratto può essere privo del libretto di impianto.</p><p> </p><p>L’APE, in quanto allegato fisico, non va inoltrato, in via telematica, all’Agenzia delle Entrate: il canale telematico non è in grado di gestire, dal punto di vista “materiale”, documentazione esterna al contratto (ciò vale per tutti i software di compilazione attualmente predisposti dall’Agenzia delle Entrate).</p><p> </p><p><em>Siria</em>, inoltre, non gestisce l’allegato neppure sotto il versante fiscale (nella sezione “CONTRATTO” non trovi la casella “ALLEGATI” che trovi, invece, nei software di compilazione <em>Contratti di locazione </em>e<em> Locazioni web</em>). Pertanto, in tale fattispecie, puoi gestire l’APE nei due modi (cartaceo o virtuale) illustrati al # 9 .</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Pennylove, post: 336792, member: 31598"] Se il tuo contratto ha avuto inizio dopo il 4 agosto 2013 (vale a dire dopo l’entrata in vigore del decreto legge n°63/2013, come convertito, con modificazioni, dalla legge n°90/2013) si applicano le nuove disposizioni in materia di APE che prevedono che: [I][I][I]a)[/I][/I][/I] Nei contratti di locazione deve essere inserita apposita clausola con la quale il conduttore dia atto di aver ricevuto la documentazione, comprensiva di APE, in ordine alla prestazione energetica dell’immobile locato: ciò comporta che il locatore deve consegnare l’APE al nuovo locatario, fornendo evidenza della futura prestazione energetica dell’immobile locato; [I][I][I]b)[/I][/I][/I] L’APE deve essere allegato al contratto di locazione, pena nullità assoluta dell’atto stesso. Pertanto, non si può pattuire di fare a meno dell’APE, in quanto – allo stato attuale – il contratto privo di APE sarebbe nullo, il che significa che il contratto sarebbe privo di effetti giuridici. Occorrerebbe, al riguardo, però, fare un’ulteriore precisazione: Riguardo alla lettera [I]a)[/I], all’esemplare dell’APE che il locatore deve consegnare al locatario va allegata una copia del libretto di impianto, come previsto dall’art. 6, comma 5 del D.Lgs. 192/2005 (modificato dal decreto legge sopracitato) che dispone che i libretti di impianto (che devono essere conservati presso l’immobile in cui è collocato l’impianto termico e aggiornati periodicamente in sede di controllo dell’impianto stesso) siano allegati, in originale o in copia, all’APE; Riguardo alla lettera [I]b)[/I], l’esemplare dell’APE da allegare al contratto può essere privo del libretto di impianto. L’APE, in quanto allegato fisico, non va inoltrato, in via telematica, all’Agenzia delle Entrate: il canale telematico non è in grado di gestire, dal punto di vista “materiale”, documentazione esterna al contratto (ciò vale per tutti i software di compilazione attualmente predisposti dall’Agenzia delle Entrate). [I]Siria[/I], inoltre, non gestisce l’allegato neppure sotto il versante fiscale (nella sezione “CONTRATTO” non trovi la casella “ALLEGATI” che trovi, invece, nei software di compilazione [I]Contratti di locazione [/I]e[I] Locazioni web[/I]). Pertanto, in tale fattispecie, puoi gestire l’APE nei due modi (cartaceo o virtuale) illustrati al # 9 . [/QUOTE]
Riporta citazioni…
Verifica Anti SPAM
Invia risposta
L'Esperto Immobiliare Risponde
Locazione Comodato Nuda Proprietà e Usufrutto
Obbligatorietà ACE o APE per i contratti di Locazione
Alto