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l'Agente Immobiliare e le Nuove Normative
Obbligo di IPE (Indice di Prestazione Energetica) negli annunci di vendita e locazione
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Testo
<blockquote data-quote="SGTorino" data-source="post: 309912"><p><span style="font-size: 13px"><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="color: #5d5d5d"><span style="font-family: 'Verdana'">Con il <a href="http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013;63" target="_blank"><span style="color: #949494"><strong><span style="color: blue">Decreto Legge n. 63/2013</span></strong></span></a>, pubblicato sulla G.U. n 130/2013 ed entrato in vigore il <strong>06 giugno 2013</strong>, il Governo ha introdotto <strong>nuove d</strong></span><span style="font-family: 'Verdana'"><strong>isposizioni</strong> per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, <strong>sulla prestazione energetica nell'edilizia</strong>, al fine di definire le procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea in materia.</span></span></span></span></p><p><span style="font-size: 13px"><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="color: #5d5d5d"><span style="font-family: 'Verdana'">Premesso che l'<strong>art. 6 comma 1</strong> esordisce stabilendo che: "</span><span style="font-family: 'Verdana'"><em>L'attestato di certificazione energetica degli edifici e' denominato: "<strong>attestato di prestazione energetica</strong>" ed e' rilasciato per gli edifici o le unita' immobiliari costruiti, venduti o locati ad un nuovo locatario...(omissis)...", </em></span><span style="font-family: 'Verdana'">in particolare, qui si vuole evidenziare il disposto contenuto nel successivo<strong> comma 8</strong> dello stesso articolo, ove si legge:" </span><span style="font-family: 'Verdana'"><em>Nel caso di <strong><u>offerta di vendita o di locazione</u></strong>, i corrispondenti <strong>annunci</strong> tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali <strong>riportano l'indice di prestazione energetica</strong>dell'involucro edilizio e globale dell'edificio o dell'unità immobiliare <strong>e la classe energetica corrispondente</strong></em>".</span></span></span></span></p><p><span style="font-size: 13px"><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="color: #5d5d5d"><span style="font-family: 'Verdana'">In caso di omessa pubblicazione, l'<strong>art. 12 comma 10</strong> del citato decreto prevede:" </span><span style="font-family: 'Verdana'"><em><strong>In caso di violazione</strong> dell'obbligo di riportare i parametri energetici nell'annuncio di <u><strong>offerta di vendita o locazione</strong></u>, come previsto dall'articolo 6, comma 8, il responsabile dell'annuncio è punito con la<strong>sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro</strong></em>".</span></span></span></span></p><p><span style="font-size: 13px"><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="color: #5d5d5d"><span style="font-family: 'Verdana'">Lo stesso giorno, con un <a href="http://www.confedilizia.it/CS%2006.06.2013%20(1%20pag.).pdf" target="_blank"><span style="color: #949494"><strong><span style="color: blue">Comunicato Stampa</span></strong></span></a>, la Confedilizia è voluta entrare subito nel merito del provvedimento, mettendo a disposizione un breve <a href="http://www.confedilizia.it/ATTESTATO%20ENERGETICO,%20GLI%20OBBLIGHI%20PREVISTI.pdf" target="_blank"><strong><span style="color: blue">Vademecum</span></strong></a> e sostenendo che le disposizioni contenute nel decreto non debbano considerarsi di immediata applicazione, poiché <u>il nuovo testo di legge prevede, al comma 12 dell'art. 6 già citato, l’emanazione di un decreto interministeriale per l’adeguamento del precedente provvedimento sulla documentazione energetica, fissando criteri e contenuti obbligatori del nuovo Attestato di prestazione energetica</u>.</span></span></span></span></p><p><span style="font-size: 13px"><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="color: #5d5d5d"><span style="font-family: 'Verdana'"><strong>In conseguenza di ciò, pur dopo l’emanazione del decreto-legge, Confedilizia ritiene che si debbano continuare ad osservare le previgenti norme nazionali o regionali </strong>(per il Piemonte, ad esempio, l'attuale normativa prevede l'obbligo dell'indicazione solo per gli annunci di vendita e non per quelli di locazione e non è stata ancora prevista una sanzione in caso di violazione)<strong>, in attesa che l'attuale Attestato di Certificazione Energetica (ACE) venga sostituito dal più complesso Attestato di Prestazione Energetica (APE)</strong>, in quanto manca ancora un decreto interministeriale che ne fissi i criteri ed i contenuti obbligatori.</span></span></span></span></p><p><span style="font-size: 13px"><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="color: #5d5d5d"><span style="font-family: 'Verdana'">La <strong>validità</strong> dell'attestato resta comunque fissata in <strong>10 anni</strong> dalla data del rilascio, salvo lavori effettuati successivamente sull'immobile, che comportino un diverso classamento dello stesso.</span></span></span></span></p><p><span style="font-size: 13px"><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="color: #5d5d5d"><span style="font-family: 'Verdana'">Confedilizia, per voce del suo presidente Sforza Fogliani, ricordando che l</span><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="color: #333333">a direttiva europea prevede che gli Stati membri possano rinviare fino al 31 dicembre 2015 l’applicazione delle disposizioni concernenti la messa a disposizione e consegna degli Attestati di prestazione energetica, ha auspicato che, di tutto ciò, se ne tenga conto in sede di conversione del decreto in legge.</span></span></span></span></span></p><p><span style="font-size: 13px"><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="color: #5d5d5d"><span style="font-family: 'Verdana'"><strong>Nel dubbio ed in attesa di inevitabili futuri chiarimenti al riguardo</strong>, onde evitare di ricadere in spiacevoli casi di "pronta e solerte applicazione" della norma da parte dei singoli Enti locali preposti al controllo, si consiglia di continuare a seguire scrupolosamente i dettami delle singole legislazioni regionali e, in assenza, di quelle previgenti nazionali, integrandole, ove del caso, con l'attuale decreto (indicazione dell'IPE anche per gli annunci di locazione) e valutando anche l'opportunità di informarsi, presso gli uffici dei singoli Comuni sul cui territorio è ubicato l'immobile, se saranno applicate fin da subito le sanzioni previste dalla nuova normativa.</span></span></span></span></p><p><span style="font-size: 13px"><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="color: #5d5d5d"><span style="font-family: 'Verdana'">D'altronde non v'è dubbio che il decreto sia, a tutti gli effetti di legge, pienamente in vigore e che gli articoli che prevedono l'obbligo e la sanzione facciano espresso riferimento all'<em>"indice di prestazione energetica"</em>, alla<em>"classe energetica corrispondente"</em> ed ai <em>"parametri energetici"</em> e non già al nuovo attesto (APE) anche se da quest'ultimo Confedilizia ha preso lo spunto per denunciare, ai fini dell'applicazione dell'intero impianto normativo, l'assenza dei decreti attuativi.</span></span></span></span></p><p><span style="font-size: 13px"><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="color: #5d5d5d"><span style="font-family: 'Verdana'">Per completezza di informazione, vengono riportati qui di seguito due passaggi del decreto che, a giudizio di chi scrive, rivestono un'importanza primaria sia in sede di buona gestione del proprio cespite immobiliare, sia in fase di trattativa di vendita o di locazione.</span></span></span></span></p><p><span style="font-size: 13px"><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="color: #5d5d5d"><span style="font-family: 'Verdana'">Sempre l'art. 6, al comma 10 recita:</span><span style="font-family: 'Verdana'"> "</span><span style="font-family: 'Verdana'"><em>L'obbligo di dotare l'edificio di un attestato di prestazione energetica viene meno ove sia già disponibile un attestato in corso </em><em>di validità, rilasciato conformemente alla direttiva 2002/91/CE</em>" (l'attuale A.C.E.).</span></span></span></span></p><p><span style="font-size: 13px"><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="color: #5d5d5d"><span style="font-family: 'Verdana'">Il precedente comma 3 dispone invece: "</span><span style="font-family: 'Verdana'"><em><strong>Nei contratti di vendita o nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unita' immobiliari e' inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in </strong></em><em><strong>ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici</strong></em>".</span></span></span></span></p><p><span style="font-size: 13px"><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="color: #5d5d5d"><span style="font-family: 'Verdana'">Infocentocase</span></span></span></span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="SGTorino, post: 309912"] [SIZE=13px][FONT=Verdana][COLOR=#5d5d5d][FONT=Verdana]Con il [URL='http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013;63'][COLOR=#949494][B][COLOR=blue]Decreto Legge n. 63/2013[/COLOR][/B][/COLOR][/URL], pubblicato sulla G.U. n 130/2013 ed entrato in vigore il [B]06 giugno 2013[/B], il Governo ha introdotto [B]nuove d[/B][/FONT][FONT=Verdana][B]isposizioni[/B] per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, [B]sulla prestazione energetica nell'edilizia[/B], al fine di definire le procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea in materia.[/FONT] [FONT=Verdana]Premesso che l'[B]art. 6 comma 1[/B] esordisce stabilendo che: "[/FONT][FONT=Verdana][I]L'attestato di certificazione energetica degli edifici e' denominato: "[B]attestato di prestazione energetica[/B]" ed e' rilasciato per gli edifici o le unita' immobiliari costruiti, venduti o locati ad un nuovo locatario...(omissis)...", [/I][/FONT][FONT=Verdana]in particolare, qui si vuole evidenziare il disposto contenuto nel successivo[B] comma 8[/B] dello stesso articolo, ove si legge:" [/FONT][FONT=Verdana][I]Nel caso di [B][U]offerta di vendita o di locazione[/U][/B], i corrispondenti [B]annunci[/B] tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali [B]riportano l'indice di prestazione energetica[/B]dell'involucro edilizio e globale dell'edificio o dell'unità immobiliare [B]e la classe energetica corrispondente[/B][/I]".[/FONT][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=13px][FONT=Verdana][COLOR=#5d5d5d][FONT=Verdana]In caso di omessa pubblicazione, l'[B]art. 12 comma 10[/B] del citato decreto prevede:"[I] [/I][/FONT][FONT=Verdana][I][B]In caso di violazione[/B] dell'obbligo di riportare i parametri energetici nell'annuncio di [U][B]offerta di vendita o locazione[/B][/U], come previsto dall'articolo 6, comma 8, il responsabile dell'annuncio è punito con la[B]sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro[/B][/I]".[/FONT][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=13px][FONT=Verdana][COLOR=#5d5d5d][FONT=Verdana]Lo stesso giorno, con un [URL='http://www.confedilizia.it/CS%2006.06.2013%20(1%20pag.).pdf'][COLOR=#949494][B][COLOR=blue]Comunicato Stampa[/COLOR][/B][/COLOR][/URL], la Confedilizia è voluta entrare subito nel merito del provvedimento, mettendo a disposizione un breve [URL='http://www.confedilizia.it/ATTESTATO%20ENERGETICO,%20GLI%20OBBLIGHI%20PREVISTI.pdf'][B][COLOR=blue]Vademecum[/COLOR][/B][/URL] e sostenendo che le disposizioni contenute nel decreto non debbano considerarsi di immediata applicazione, poiché [U]il nuovo testo di legge prevede, al comma 12 dell'art. 6 già citato, l’emanazione di un decreto interministeriale per l’adeguamento del precedente provvedimento sulla documentazione energetica, fissando criteri e contenuti obbligatori del nuovo Attestato di prestazione energetica[/U].[/FONT][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=13px][FONT=Verdana][COLOR=#5d5d5d][FONT=Verdana][B]In conseguenza di ciò, pur dopo l’emanazione del decreto-legge, Confedilizia ritiene che si debbano continuare ad osservare le previgenti norme nazionali o regionali [/B](per il Piemonte, ad esempio, l'attuale normativa prevede l'obbligo dell'indicazione solo per gli annunci di vendita e non per quelli di locazione e non è stata ancora prevista una sanzione in caso di violazione)[B], in attesa che l'attuale Attestato di Certificazione Energetica (ACE) venga sostituito dal più complesso Attestato di Prestazione Energetica (APE)[/B], in quanto manca ancora un decreto interministeriale che ne fissi i criteri ed i contenuti obbligatori.[/FONT] [FONT=Verdana]La [B]validità[/B] dell'attestato resta comunque fissata in [B]10 anni[/B] dalla data del rilascio, salvo lavori effettuati successivamente sull'immobile, che comportino un diverso classamento dello stesso.[/FONT] [FONT=Verdana]Confedilizia, per voce del suo presidente Sforza Fogliani, ricordando che l[/FONT][FONT=Verdana][COLOR=#333333]a direttiva europea prevede che gli Stati membri possano rinviare fino al 31 dicembre 2015 l’applicazione delle disposizioni concernenti la messa a disposizione e consegna degli Attestati di prestazione energetica, ha auspicato che, di tutto ciò, se ne tenga conto in sede di conversione del decreto in legge.[/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=13px][FONT=Verdana][COLOR=#5d5d5d][FONT=Verdana][B]Nel dubbio ed in attesa di inevitabili futuri chiarimenti al riguardo[/B], onde evitare di ricadere in spiacevoli casi di "pronta e solerte applicazione" della norma da parte dei singoli Enti locali preposti al controllo, si consiglia di continuare a seguire scrupolosamente i dettami delle singole legislazioni regionali e, in assenza, di quelle previgenti nazionali, integrandole, ove del caso, con l'attuale decreto (indicazione dell'IPE anche per gli annunci di locazione) e valutando anche l'opportunità di informarsi, presso gli uffici dei singoli Comuni sul cui territorio è ubicato l'immobile, se saranno applicate fin da subito le sanzioni previste dalla nuova normativa.[/FONT] [FONT=Verdana]D'altronde non v'è dubbio che il decreto sia, a tutti gli effetti di legge, pienamente in vigore e che gli articoli che prevedono l'obbligo e la sanzione facciano espresso riferimento all'[I]"indice di prestazione energetica"[/I], alla[I]"classe energetica corrispondente"[/I] ed ai [I]"parametri energetici"[/I] e non già al nuovo attesto (APE) anche se da quest'ultimo Confedilizia ha preso lo spunto per denunciare, ai fini dell'applicazione dell'intero impianto normativo, l'assenza dei decreti attuativi.[/FONT] [FONT=Verdana]Per completezza di informazione, vengono riportati qui di seguito due passaggi del decreto che, a giudizio di chi scrive, rivestono un'importanza primaria sia in sede di buona gestione del proprio cespite immobiliare, sia in fase di trattativa di vendita o di locazione.[/FONT] [FONT=Verdana]Sempre l'art. 6, al comma 10 recita:[/FONT][FONT=Verdana] "[/FONT][FONT=Verdana][I]L'obbligo di dotare l'edificio di un attestato di prestazione energetica viene meno ove sia già disponibile un attestato in corso [/I][I]di validità, rilasciato conformemente alla direttiva 2002/91/CE[/I]" (l'attuale A.C.E.).[/FONT] [FONT=Verdana]Il precedente comma 3 dispone invece: "[/FONT][FONT=Verdana][I][B]Nei contratti di vendita o nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unita' immobiliari e' inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in [/B][/I][I][B]ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici[/B][/I]".[/FONT][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=13px][FONT=Verdana][COLOR=#5d5d5d][FONT=Verdana]Infocentocase[/FONT][/COLOR][/FONT][/SIZE] [/QUOTE]
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