Forum
Nuovi Messaggi
Cerca...
Servizi
Nuova Discussione
Novità
Nuovi Messaggi
Nuovi Messaggi Profilo
Ultime Attività
Iscritti
Visitatori online
Nuovi Messaggi Profilo
Cerca tra i Messaggi Profilo
? Aiuto
Chi siamo
Faccine
Codici BB
Traguardi
Utilizzo dei Cookie
Termini e Condizioni d'uso del sito
Accedi
Registrati
Novità
Cerca
Cerca
Cerca solo tra i titoli
Da:
Nuovi Messaggi
Cerca...
Menu
Accedi
Registrati
Installa l'app
Installa
L'Esperto Immobiliare Risponde
Locazione Comodato Nuda Proprietà e Usufrutto
Occupazione abusiva di un locale privato
JavaScript è disabilitato. Per una migliore esperienza di navigazione attivalo nel tuo programma o nella tua app per navigare prima di procedere.
Stai usando un browser molto obsoleto. Puoi incorrere in problemi di visualizzazione di questo e altri siti oltre che in problemi di sicurezza. .
Dovresti aggiornarlo oppure usare
usarne uno alternativo, moderno e sicuro
.
Rispondi alla discussione
Registrati in 30 Secondi
Registrarsi è gratis ed elimina la pubblicità
Testo
<blockquote data-quote="Pennylove" data-source="post: 440088" data-attributes="member: 31598"><p>Le situazioni ipotizzabili, in assenza di informazioni più chiare e precise, sono molteplici (al pari delle azioni esperibili da parte tua), con ricadute (e tempistiche) processuali di non scarso rilievo. Parto da due assunti.</p><p></p><p>Il primo: che il locale in questione sia incontrovertibilmente di tua proprietà.</p><p></p><p>Il secondo: che non sia in gioco un contratto in forma verbale o che, comunque, tra le maglie di questa presunta occupazione non possa rinvenirsi un titolo cessato o ancora <em>in itinere</em>. Parto cioè dall’assunto di un titolo insussistente <em>ab origine</em>.</p><p></p><p>Ora, se così è (in caso contrario, rimango in attesa di chiarimenti), dovrai – a mezzo di un legale – proporre un’azione personale di restituzione della cosa o di rilascio. Il legale dovrà fondare la sua azione sull’originaria inesistenza di un titolo alla detenzione del bene da parte di chi attualmente ne dispone, previo accertamento di tale mancanza ed attuare il diritto personale alla consegna del bene.</p><p></p><p>La mediazione obbligatoria - se, come sembra, non attiene ad una azione di rivendicazione sul bene stesso – non pare applicabile all’azione di restituzione, data la sua natura personale (e non reale), salvo che tu (e solo tu puoi saperlo) non faccia valere non il tuo diritto di proprietà, ma un titolo contrattuale di rilascio risalente ad una locazione o a un comodato.</p><p></p><p>L’azione personale di restituzione - salvo non si tratti di controversia in materia di locazione o comodato di immobili, nel qual caso si ricade nell’art. 21 (<em>Foro per le cause relative ai diritti reali e ad azioni possessorie</em>) cod. proc. civ. – può essere proposta ai giudici competenti in applicazione delle regole ordinarie stabilite dall’art. 18 (<em>Foro generale delle persone fisiche</em>) cod. proc. civ.</p><p></p><p>Nel caso della domanda di semplice restituzione, tu non hai l’onere di fornire la prova del tuo diritto di proprietà, ma puoi limitarti a provare la tua qualità di proprietario, deducendo l’insussistenza del titolo giuridico legittimante la detenzione del bene da parte degli occupanti, fornendo, tanto per fare qualche esempio, una denuncia di successione, un atto di compravendita o donazione non risalenti al ventennio antecedente (termine di compimento dell’usucapione).</p><p></p><p>La domanda diretta ad ottenere la rimozione di una situazione lesiva del diritto di proprietà, quando è fondata sull’insussistenza originaria del titolo, assume la veste dell’azione di reintegrazione in forma specifica, art. 2058 (<em>Risarcimento in forma specifica</em>) cod. civ., di natura personale, costituendo violazione aquiliana (derivante dalla violazione della norma generale che non si deve recar danno agli altri e non dalla violazione di una norma specifica di legge o di contratto) riconducibile all’art. 2043 (<em>Risarcimento per fatto illecito</em>) cod. civ. del diritto di proprietà, che va, come tale, reintegrato ai sensi del citato art. 2058 (Cass. n°7984/1991).</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Pennylove, post: 440088, member: 31598"] Le situazioni ipotizzabili, in assenza di informazioni più chiare e precise, sono molteplici (al pari delle azioni esperibili da parte tua), con ricadute (e tempistiche) processuali di non scarso rilievo. Parto da due assunti. Il primo: che il locale in questione sia incontrovertibilmente di tua proprietà. Il secondo: che non sia in gioco un contratto in forma verbale o che, comunque, tra le maglie di questa presunta occupazione non possa rinvenirsi un titolo cessato o ancora [I]in itinere[/I]. Parto cioè dall’assunto di un titolo insussistente [I]ab origine[/I]. Ora, se così è (in caso contrario, rimango in attesa di chiarimenti), dovrai – a mezzo di un legale – proporre un’azione personale di restituzione della cosa o di rilascio. Il legale dovrà fondare la sua azione sull’originaria inesistenza di un titolo alla detenzione del bene da parte di chi attualmente ne dispone, previo accertamento di tale mancanza ed attuare il diritto personale alla consegna del bene. La mediazione obbligatoria - se, come sembra, non attiene ad una azione di rivendicazione sul bene stesso – non pare applicabile all’azione di restituzione, data la sua natura personale (e non reale), salvo che tu (e solo tu puoi saperlo) non faccia valere non il tuo diritto di proprietà, ma un titolo contrattuale di rilascio risalente ad una locazione o a un comodato. L’azione personale di restituzione - salvo non si tratti di controversia in materia di locazione o comodato di immobili, nel qual caso si ricade nell’art. 21 ([I]Foro per le cause relative ai diritti reali e ad azioni possessorie[/I]) cod. proc. civ. – può essere proposta ai giudici competenti in applicazione delle regole ordinarie stabilite dall’art. 18 ([I]Foro generale delle persone fisiche[/I]) cod. proc. civ. Nel caso della domanda di semplice restituzione, tu non hai l’onere di fornire la prova del tuo diritto di proprietà, ma puoi limitarti a provare la tua qualità di proprietario, deducendo l’insussistenza del titolo giuridico legittimante la detenzione del bene da parte degli occupanti, fornendo, tanto per fare qualche esempio, una denuncia di successione, un atto di compravendita o donazione non risalenti al ventennio antecedente (termine di compimento dell’usucapione). La domanda diretta ad ottenere la rimozione di una situazione lesiva del diritto di proprietà, quando è fondata sull’insussistenza originaria del titolo, assume la veste dell’azione di reintegrazione in forma specifica, art. 2058 ([I]Risarcimento in forma specifica[/I]) cod. civ., di natura personale, costituendo violazione aquiliana (derivante dalla violazione della norma generale che non si deve recar danno agli altri e non dalla violazione di una norma specifica di legge o di contratto) riconducibile all’art. 2043 ([I]Risarcimento per fatto illecito[/I]) cod. civ. del diritto di proprietà, che va, come tale, reintegrato ai sensi del citato art. 2058 (Cass. n°7984/1991). [/QUOTE]
Riporta citazioni…
Verifica Anti SPAM
Invia risposta
L'Esperto Immobiliare Risponde
Locazione Comodato Nuda Proprietà e Usufrutto
Occupazione abusiva di un locale privato
Alto