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Testo
<blockquote data-quote="Umberto Granducato" data-source="post: 170439" data-attributes="member: 245"><p>Parli di un 584 del codice civile (parla di matrimonio...), quello che dici tu è l'art 584 del <u>codice di procedura civile </u><img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/people/wink.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=";)" title="Occhiolino ;)" data-shortname=";)" /></p><p>L'art 584 del codice di procedura civile è stato modificato dalla legge n.80 del 14/05/2005. Il nuovo art 584 è questo:</p><p><em><strong>Art. 584.</strong> - (Offerte dopo l'incanto). - Avvenuto l'incanto,possono ancora essere fatte offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera <u>di un quinto quello raggiunto nell'incanto</u>. Le offerte di cui al primo comma si fanno mediante deposito in cancelleria nelle forme di cui all'articolo 571, prestando cauzione</em></p><p><em>per una somma pari al doppio della cauzione versata ai sensi dell'articolo 580. Il giudice, verificata la regolarita' delle offerte, indice la gara, della quale il cancelliere da' pubblico avviso a norma dell'articolo 570 e comunicazione all'aggiudicatario, fissando il termine perentorio entro il quale possono essere fatte ulteriori offerte a norma del secondo comma. Alla gara possono partecipare, oltre gli offerenti in aumento di cui ai commi precedenti e l'aggiudicatario, anche gli offerenti al precedente incanto che, entro il termine fissato dal giudice, abbiano integrato la cauzione nella misura di cui al secondo comma. Nel caso di diserzione della gara indetta a norma del terzo</em></p><p><em>comma, l'aggiudicazione diventa definitiva, ed il giudice pronuncia a carico degli offerenti di cui al primo comma la perdita della cauzione, il cui importo e' trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dall'esecuzione.</em></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Umberto Granducato, post: 170439, member: 245"] Parli di un 584 del codice civile (parla di matrimonio...), quello che dici tu è l'art 584 del [U]codice di procedura civile [/U];) L'art 584 del codice di procedura civile è stato modificato dalla legge n.80 del 14/05/2005. Il nuovo art 584 è questo: [I][B]Art. 584.[/B] - (Offerte dopo l'incanto). - Avvenuto l'incanto,possono ancora essere fatte offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera [U]di un quinto quello raggiunto nell'incanto[/U]. Le offerte di cui al primo comma si fanno mediante deposito in cancelleria nelle forme di cui all'articolo 571, prestando cauzione per una somma pari al doppio della cauzione versata ai sensi dell'articolo 580. Il giudice, verificata la regolarita' delle offerte, indice la gara, della quale il cancelliere da' pubblico avviso a norma dell'articolo 570 e comunicazione all'aggiudicatario, fissando il termine perentorio entro il quale possono essere fatte ulteriori offerte a norma del secondo comma. Alla gara possono partecipare, oltre gli offerenti in aumento di cui ai commi precedenti e l'aggiudicatario, anche gli offerenti al precedente incanto che, entro il termine fissato dal giudice, abbiano integrato la cauzione nella misura di cui al secondo comma. Nel caso di diserzione della gara indetta a norma del terzo comma, l'aggiudicazione diventa definitiva, ed il giudice pronuncia a carico degli offerenti di cui al primo comma la perdita della cauzione, il cui importo e' trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dall'esecuzione.[/I] [/QUOTE]
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