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Padre deceduto: non sono stati avvisati i figli nè la ex-moglie ancora viva
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<blockquote data-quote="Bastimento" data-source="post: 455373" data-attributes="member: 6214"><p>Rimaniamo ai fatti, ed evitiamo commenti. Il tema è piuttosto intrigante e credo siano necessari approfondimenti.</p><p></p><p>Non mi convince la prescrizione e la scadenza della petizione.</p><p>vedi </p><p><a href="http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-secondo/titolo-i/capo-ix/art533.html" target="_blank">Art. 533 codice civile - Nozione - Brocardi.it</a></p><p></p><p><span style="font-size: 18px"><strong>Dispositivo dell'art. 533 Codice Civile</strong></span></p><p><a href="http://www.brocardi.it/fonti.html" target="_blank">Fonti</a> → <a href="http://www.brocardi.it/codice-civile/" target="_blank">Codice Civile</a> → <a href="http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-secondo/" target="_blank">LIBRO SECONDO - Delle successioni</a> → <a href="http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-secondo/titolo-i/" target="_blank">Titolo I - Disposizioni generali sulle successioni (artt. 456-564)</a> → <a href="http://www.brocardi.it/codice-civile/titolo-i/libro-secondo/capo-ix/" target="_blank">Capo IX - Della petizione di eredità</a></p><p>L'erede <a href="http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-secondo/titolo-i/capo-ix/art533.html#nota_1721" target="_blank">(1)</a> può chiedere il riconoscimento della sua qualità ereditaria contro chiunque possiede tutti o parte dei <a href="http://www.brocardi.it/dizionario/1122.html" target="_blank">beni</a> ereditari <a href="http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-secondo/titolo-i/capo-ix/art533.html#nota_1722" target="_blank">(2)</a> a <a href="http://www.brocardi.it/dizionario/3135.html" target="_blank">titolo</a> di erede o senza titolo alcuno <a href="http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-secondo/titolo-i/capo-ix/art533.html#nota_1723" target="_blank">(3)</a>, allo scopo di ottenere la restituzione dei beni medesimi <a href="http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-secondo/titolo-i/capo-ix/art533.html#nota_16016" target="_blank">(4)</a> [<a href="http://www.brocardi.it/articoli/205.html" target="_blank">71</a>, <a href="http://www.brocardi.it/articoli/207.html" target="_blank">73</a>, <a href="http://www.brocardi.it/articoli/650.html" target="_blank">534</a>, <a href="http://www.brocardi.it/articoli/651.html" target="_blank">535</a>, <a href="http://www.brocardi.it/articoli/2898.html" target="_blank">2652</a> n. 7 c.c., <a href="http://www.brocardi.it/articoli/3540.html" target="_blank">22</a>c.p.c.].</p><p>L'azione è <a href="http://www.brocardi.it/dizionario/765.html" target="_blank">imprescrittibile</a> [<a href="http://www.brocardi.it/articoli/1064.html" target="_blank">948</a>, <a href="http://www.brocardi.it/articoli/3183.html" target="_blank">2934</a> c.c.], salvi gli effetti dell'<a href="http://www.brocardi.it/dizionario/1776.html" target="_blank">usucapione</a> [<a href="http://www.brocardi.it/articoli/1273.html" target="_blank">1158</a> ss. c.c.] rispetto ai singoli beni </p><p></p><p>Non condivido nemmeno l'esclusione della ex-moglie (salvo sia intervenuto un divorzio, cosa non citata)</p><p></p><p></p><p><span style="font-size: 18px"><strong>Dispositivo dell'art. 536 Codice Civile</strong></span></p><p><a href="http://www.brocardi.it/fonti.html" target="_blank">Fonti</a> → <a href="http://www.brocardi.it/codice-civile/" target="_blank">Codice Civile</a> → <a href="http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-secondo/" target="_blank">LIBRO SECONDO - Delle successioni</a> → <a href="http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-secondo/titolo-i/" target="_blank">Titolo I - Disposizioni generali sulle successioni (artt. 456-564)</a> → <a href="http://www.brocardi.it/codice-civile/titolo-i/libro-secondo/capo-x/" target="_blank">Capo X - Dei legittimari</a> → <a href="http://www.brocardi.it/codice-civile/capo-x/titolo-i/libro-secondo/sezione-i/" target="_blank">Sezione I - Dei diritti riservati ai legittimari</a></p><p></p><p></p><p>Le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti <a href="http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-secondo/titolo-i/capo-x/sezione-i/art536.html#nota_1732" target="_blank">(1)</a> nella successione sono: il coniuge [<a href="http://www.brocardi.it/articoli/664.html" target="_blank">548</a> c.c.], i figli [<em>legittimi, i figli naturali</em>] <a href="http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-secondo/titolo-i/capo-x/sezione-i/art536.html#nota_16018" target="_blank">(2)</a> <a href="http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-secondo/titolo-i/capo-x/sezione-i/art536.html#nota_1733" target="_blank">(3)</a>, gli ascendenti [<em>legittimi</em>] <a href="http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-secondo/titolo-i/capo-x/sezione-i/art536.html#nota_1734" target="_blank">(4)</a>.</p><p>Ai figli [<em>legittimi</em>] sono equiparati [<em>i legittimati e</em>]gli adottivi <a href="http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-secondo/titolo-i/capo-x/sezione-i/art536.html#nota_16018" target="_blank">(2)</a> <a href="http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-secondo/titolo-i/capo-x/sezione-i/art536.html#nota_1736" target="_blank">(6)</a> [<a href="http://www.brocardi.it/articoli/407.html" target="_blank">291</a> ss, <a href="http://www.brocardi.it/articoli/420.html" target="_blank">304</a> c.c.].</p><p>A favore dei discendenti [<em>dei figli legittimi o naturali</em>] <a href="http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-secondo/titolo-i/capo-x/sezione-i/art536.html#nota_16018" target="_blank">(2)</a>, i quali vengono alla successione in luogo di questi [<a href="http://www.brocardi.it/articoli/583.html" target="_blank">467</a> c.c.], la legge riserva gli stessi diritti che sono riservati ai figli [<em>legittimi o naturali</em>] <a href="http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-secondo/titolo-i/capo-x/sezione-i/art536.html#nota_16018" target="_blank">(2)</a> <a href="http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-secondo/titolo-i/capo-x/sezione-i/art536.html#nota_16018" target="_blank">(2)</a> <a href="http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-secondo/titolo-i/capo-x/sezione-i/art536.html#nota_16019" target="_blank">(7)</a>.</p><p></p><p>Come conoscere gli eventuali beni immobili intestati al padre?</p><p>:Risponderei facendo una visura alla conservatoria dei registri immobiliari: preliminarmente (non sono sicuro se fattibile a posteriori ...) una visura catastale storica sul nominativo/codice fiscale del genitore defunto)</p><p></p><p></p><p>Premesso questo, sul quale potrei anche sbagliare interpretazione, verrei a considerazioni pratiche.</p><p></p><p>Un genitore non può diseredare i figli, salvo pochi casi di indegnità.</p><p>I patti successori tra vivi non hanno alcun valore</p><p></p><p>Ma c'è un ma! ... le compravendite tra vivi non possono essere messe in discussione: il fatto che il notaio dica che la casa del padre è stata intestata alla convivente il giorno prima del decesso, immagino sia dedotta da un atto di compravendita e non da una dichiarazione o scrittura privata.</p><p></p><p>Qui condivido che anche se fosse stata una vendita simulata, oggi sarebbe difficile dimostrare il contrario: una causa, con ricerca a ritroso della fonte dei corrispettivi liquidi versati ed incassati credo sia infruttuosa. Così come risalire ad eventuali disponibilità liquide su conto corrente.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Bastimento, post: 455373, member: 6214"] Rimaniamo ai fatti, ed evitiamo commenti. Il tema è piuttosto intrigante e credo siano necessari approfondimenti. Non mi convince la prescrizione e la scadenza della petizione. vedi [url="http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-secondo/titolo-i/capo-ix/art533.html"]Art. 533 codice civile - Nozione - Brocardi.it[/url] [SIZE=5][B]Dispositivo dell'art. 533 Codice Civile[/B][/SIZE] [URL='http://www.brocardi.it/fonti.html']Fonti[/URL] → [URL='http://www.brocardi.it/codice-civile/']Codice Civile[/URL] → [URL='http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-secondo/']LIBRO SECONDO - Delle successioni[/URL] → [URL='http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-secondo/titolo-i/']Titolo I - Disposizioni generali sulle successioni (artt. 456-564)[/URL] → [URL='http://www.brocardi.it/codice-civile/titolo-i/libro-secondo/capo-ix/']Capo IX - Della petizione di eredità[/URL] L'erede [URL='http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-secondo/titolo-i/capo-ix/art533.html#nota_1721'](1)[/URL] può chiedere il riconoscimento della sua qualità ereditaria contro chiunque possiede tutti o parte dei [URL='http://www.brocardi.it/dizionario/1122.html']beni[/URL] ereditari [URL='http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-secondo/titolo-i/capo-ix/art533.html#nota_1722'](2)[/URL] a [URL='http://www.brocardi.it/dizionario/3135.html']titolo[/URL] di erede o senza titolo alcuno [URL='http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-secondo/titolo-i/capo-ix/art533.html#nota_1723'](3)[/URL], allo scopo di ottenere la restituzione dei beni medesimi [URL='http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-secondo/titolo-i/capo-ix/art533.html#nota_16016'](4)[/URL] [[URL='http://www.brocardi.it/articoli/205.html']71[/URL], [URL='http://www.brocardi.it/articoli/207.html']73[/URL], [URL='http://www.brocardi.it/articoli/650.html']534[/URL], [URL='http://www.brocardi.it/articoli/651.html']535[/URL], [URL='http://www.brocardi.it/articoli/2898.html']2652[/URL] n. 7 c.c., [URL='http://www.brocardi.it/articoli/3540.html']22[/URL]c.p.c.]. L'azione è [URL='http://www.brocardi.it/dizionario/765.html']imprescrittibile[/URL] [[URL='http://www.brocardi.it/articoli/1064.html']948[/URL], [URL='http://www.brocardi.it/articoli/3183.html']2934[/URL] c.c.], salvi gli effetti dell'[URL='http://www.brocardi.it/dizionario/1776.html']usucapione[/URL] [[URL='http://www.brocardi.it/articoli/1273.html']1158[/URL] ss. c.c.] rispetto ai singoli beni Non condivido nemmeno l'esclusione della ex-moglie (salvo sia intervenuto un divorzio, cosa non citata) [SIZE=5][B]Dispositivo dell'art. 536 Codice Civile[/B][/SIZE] [URL='http://www.brocardi.it/fonti.html']Fonti[/URL] → [URL='http://www.brocardi.it/codice-civile/']Codice Civile[/URL] → [URL='http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-secondo/']LIBRO SECONDO - Delle successioni[/URL] → [URL='http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-secondo/titolo-i/']Titolo I - Disposizioni generali sulle successioni (artt. 456-564)[/URL] → [URL='http://www.brocardi.it/codice-civile/titolo-i/libro-secondo/capo-x/']Capo X - Dei legittimari[/URL] → [URL='http://www.brocardi.it/codice-civile/capo-x/titolo-i/libro-secondo/sezione-i/']Sezione I - Dei diritti riservati ai legittimari[/URL] Le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti [URL='http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-secondo/titolo-i/capo-x/sezione-i/art536.html#nota_1732'](1)[/URL] nella successione sono: il coniuge [[URL='http://www.brocardi.it/articoli/664.html']548[/URL] c.c.], i figli [[I]legittimi, i figli naturali[/I]] [URL='http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-secondo/titolo-i/capo-x/sezione-i/art536.html#nota_16018'](2)[/URL] [URL='http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-secondo/titolo-i/capo-x/sezione-i/art536.html#nota_1733'](3)[/URL], gli ascendenti [[I]legittimi[/I]] [URL='http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-secondo/titolo-i/capo-x/sezione-i/art536.html#nota_1734'](4)[/URL]. Ai figli [[I]legittimi[/I]] sono equiparati [[I]i legittimati e[/I]]gli adottivi [URL='http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-secondo/titolo-i/capo-x/sezione-i/art536.html#nota_16018'](2)[/URL] [URL='http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-secondo/titolo-i/capo-x/sezione-i/art536.html#nota_1736'](6)[/URL] [[URL='http://www.brocardi.it/articoli/407.html']291[/URL] ss, [URL='http://www.brocardi.it/articoli/420.html']304[/URL] c.c.]. A favore dei discendenti [[I]dei figli legittimi o naturali[/I]] [URL='http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-secondo/titolo-i/capo-x/sezione-i/art536.html#nota_16018'](2)[/URL], i quali vengono alla successione in luogo di questi [[URL='http://www.brocardi.it/articoli/583.html']467[/URL] c.c.], la legge riserva gli stessi diritti che sono riservati ai figli [[I]legittimi o naturali[/I]] [URL='http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-secondo/titolo-i/capo-x/sezione-i/art536.html#nota_16018'](2)[/URL] [URL='http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-secondo/titolo-i/capo-x/sezione-i/art536.html#nota_16018'](2)[/URL] [URL='http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-secondo/titolo-i/capo-x/sezione-i/art536.html#nota_16019'](7)[/URL]. Come conoscere gli eventuali beni immobili intestati al padre? :Risponderei facendo una visura alla conservatoria dei registri immobiliari: preliminarmente (non sono sicuro se fattibile a posteriori ...) una visura catastale storica sul nominativo/codice fiscale del genitore defunto) Premesso questo, sul quale potrei anche sbagliare interpretazione, verrei a considerazioni pratiche. Un genitore non può diseredare i figli, salvo pochi casi di indegnità. I patti successori tra vivi non hanno alcun valore Ma c'è un ma! ... le compravendite tra vivi non possono essere messe in discussione: il fatto che il notaio dica che la casa del padre è stata intestata alla convivente il giorno prima del decesso, immagino sia dedotta da un atto di compravendita e non da una dichiarazione o scrittura privata. Qui condivido che anche se fosse stata una vendita simulata, oggi sarebbe difficile dimostrare il contrario: una causa, con ricerca a ritroso della fonte dei corrispettivi liquidi versati ed incassati credo sia infruttuosa. Così come risalire ad eventuali disponibilità liquide su conto corrente. [/QUOTE]
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