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<blockquote data-quote="H&amp;F" data-source="post: 235424" data-attributes="member: 46145"><p>Come promesso, torno con nuovi elementi trovati a supporto di quello che avevo imparato a suo tempo.</p><p><strong>Pubblicazione :</strong></p><p>L'agente di affari in mediazione. Guida alla professione e agli esami per l'iscrizione a ruolo. sesta edizione,maggio 2004.</p><p><strong>Editore :</strong> Il Sole 24 ORE</p><p>Capitolo 10 La compravendita e la donazione.</p><p>pag. 106 6° capoverso :</p><p><strong>Il Codice civile detta regole diverse per la </strong><em><strong>vendita di cose mobili e per la vendita di cose</strong> <strong>immobili.</strong></em><strong> Ce ne occuperemo nei prossimi paragrafi.</strong></p><p> </p><p>prosegue</p><p>§ 10.4 La vendita di cose mobili.</p><p>pag.108</p><p>lattera D)</p><p><em>Particolari forme di vendita di cose mobili. </em></p><p> </p><p>Rientrano in questo ambito</p><p>-la vendita con riserva di gradimanto (art. 1520 cc)</p><p>-la vendita a prova (art.1521 cc)</p><p>-la vendita su campione (art. 1522 cc)</p><p>-la vendita su documenti (artt. 1527 e segg. cc.)</p><p>-la vendita a termine dei titolo di credito (art. 1531 e segg. cc)</p><p>-<strong>la vendita con</strong> <strong>con riserva di proprietà (artt. 1523 e segg. cc)</strong></p><p> </p><p>seguono schematiche informazioni sulle varie tipologie richiamate.</p><p> </p><p>§ 10.5 La vendita di cose immobili</p><p>NdR : non si accenna minimamente all'applicazione di nessuno degli articoli del codice civile citati per la vendita dei beni mobili.</p><p> </p><p>Questo libro potrebbe già essere da molti di voi conosciuto ed addirittura in vostro possesso.</p><p>----------------</p><p>Ripeto il mio punto di vista : si può costruire un contratto con gli stessi effetti ma sarebbe, a mio parere, un grave errore fare riferimento all'art. 1523 e segg. cc perchè si cadrebbe in una casistica impropria ed inapplicabile.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="H&F, post: 235424, member: 46145"] Come promesso, torno con nuovi elementi trovati a supporto di quello che avevo imparato a suo tempo. [B]Pubblicazione :[/B] L'agente di affari in mediazione. Guida alla professione e agli esami per l'iscrizione a ruolo. sesta edizione,maggio 2004. [B]Editore :[/B] Il Sole 24 ORE Capitolo 10 La compravendita e la donazione. pag. 106 6° capoverso : [B]Il Codice civile detta regole diverse per la [/B][I][B]vendita di cose mobili e per la vendita di cose[/B] [B]immobili.[/B][/I][B] Ce ne occuperemo nei prossimi paragrafi.[/B] prosegue § 10.4 La vendita di cose mobili. pag.108 lattera D) [I]Particolari forme di vendita di cose mobili. [/I] Rientrano in questo ambito -la vendita con riserva di gradimanto (art. 1520 cc) -la vendita a prova (art.1521 cc) -la vendita su campione (art. 1522 cc) -la vendita su documenti (artt. 1527 e segg. cc.) -la vendita a termine dei titolo di credito (art. 1531 e segg. cc) -[B]la vendita con[/B] [B]con riserva di proprietà (artt. 1523 e segg. cc)[/B] seguono schematiche informazioni sulle varie tipologie richiamate. § 10.5 La vendita di cose immobili NdR : non si accenna minimamente all'applicazione di nessuno degli articoli del codice civile citati per la vendita dei beni mobili. Questo libro potrebbe già essere da molti di voi conosciuto ed addirittura in vostro possesso. ---------------- Ripeto il mio punto di vista : si può costruire un contratto con gli stessi effetti ma sarebbe, a mio parere, un grave errore fare riferimento all'art. 1523 e segg. cc perchè si cadrebbe in una casistica impropria ed inapplicabile. [/QUOTE]
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