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Testo
<blockquote data-quote="studiopci" data-source="post: 193736" data-attributes="member: 10285"><p>Credo che senza entrare nel merito della giustezza o meno dell'esclusiva, una cosa sia chiara , pippo28 ha firmato un contratto , quindi un obbligazione pertanto nel momento in cui ha sottoscritto un altro contratto di vendita per lo stesso bene , si è reso inadempiente nei confronti della prima agenzia Immobiliare per non aver rispettato l'esclusiva.</p><p>Tale nozione è definita nel nostro ordinamento giuridico dall'art. 1218 del codice civile.</p><p>In sostanza, ogni obbligazione e contratto devono essere adempiuti secondo criteri di correttezza e diligenza, pena il risarcimento del danno (art. 1223 codice civile),</p><p>Tale interpretazione dell'art. 1218 c.c. trova, infatti, giustificazione nella integrazione con gli art. 1175 (reciproco dovere di correttezza) e 1176 (criterio della diligenza) del codice civile.</p><p>Naturalmente, come previsto dallo stesso articolo 1218 il contraente non adempiente al contratto ben può provare che l'inadempimento non è dovuto al suo comportamento, ma a causa a lui non imputabile e non subire, così, le conseguenze del risarcimento del danno.</p><p>Un temperamento, inteso come la logica conseguenza della coincidenza della giustizia sostanziale con la giustizia formale, è previsto, inoltre, dal codice civile, allorchè, all'art. 1460 del codice civile prevede che una parte non è tenuta all'inadempimento del contratto se l'altra non ha adempiuto alla propria obbligazione: tale difesa è definita come eccezione di inadempimento (inadimplenti non ademplendum est).</p><p>In sostanza, si può provare che inadempiente al contratto per primo è stato l'altro contraente e proporre così l'eccezione (al fine di ottenere il risarcimento del danno): ciascuna delle parti di un contratto con prestazioni corrispettive può non adempiere la propria obbligazione ove l'altra parte si rifiuti di adempiere la propria.</p><p>Quindi , secondo me, è giusta la richiesta della prima agenzia ed il consiglio che mi sento di dare è quello di trovare un accordo con la prima e ritirare il mandato con la seconda, anche perchè nullo.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="studiopci, post: 193736, member: 10285"] Credo che senza entrare nel merito della giustezza o meno dell'esclusiva, una cosa sia chiara , pippo28 ha firmato un contratto , quindi un obbligazione pertanto nel momento in cui ha sottoscritto un altro contratto di vendita per lo stesso bene , si è reso inadempiente nei confronti della prima agenzia Immobiliare per non aver rispettato l'esclusiva. Tale nozione è definita nel nostro ordinamento giuridico dall'art. 1218 del codice civile. In sostanza, ogni obbligazione e contratto devono essere adempiuti secondo criteri di correttezza e diligenza, pena il risarcimento del danno (art. 1223 codice civile), Tale interpretazione dell'art. 1218 c.c. trova, infatti, giustificazione nella integrazione con gli art. 1175 (reciproco dovere di correttezza) e 1176 (criterio della diligenza) del codice civile. Naturalmente, come previsto dallo stesso articolo 1218 il contraente non adempiente al contratto ben può provare che l'inadempimento non è dovuto al suo comportamento, ma a causa a lui non imputabile e non subire, così, le conseguenze del risarcimento del danno. Un temperamento, inteso come la logica conseguenza della coincidenza della giustizia sostanziale con la giustizia formale, è previsto, inoltre, dal codice civile, allorchè, all'art. 1460 del codice civile prevede che una parte non è tenuta all'inadempimento del contratto se l'altra non ha adempiuto alla propria obbligazione: tale difesa è definita come eccezione di inadempimento (inadimplenti non ademplendum est). In sostanza, si può provare che inadempiente al contratto per primo è stato l'altro contraente e proporre così l'eccezione (al fine di ottenere il risarcimento del danno): ciascuna delle parti di un contratto con prestazioni corrispettive può non adempiere la propria obbligazione ove l'altra parte si rifiuti di adempiere la propria. Quindi , secondo me, è giusta la richiesta della prima agenzia ed il consiglio che mi sento di dare è quello di trovare un accordo con la prima e ritirare il mandato con la seconda, anche perchè nullo. [/QUOTE]
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