Forum
Nuovi Messaggi
Cerca...
Servizi
Nuova Discussione
Novità
Nuovi Messaggi
Nuovi Messaggi Profilo
Ultime Attività
Iscritti
Visitatori online
Nuovi Messaggi Profilo
Cerca tra i Messaggi Profilo
? Aiuto
Chi siamo
Faccine
Codici BB
Traguardi
Utilizzo dei Cookie
Termini e Condizioni d'uso del sito
Accedi
Registrati
Novità
Cerca
Cerca
Cerca solo tra i titoli
Da:
Nuovi Messaggi
Cerca...
Menu
Accedi
Registrati
Installa l'app
Installa
L'Esperto Immobiliare Risponde
Locazione Comodato Nuda Proprietà e Usufrutto
PENALE PAZZESCA recesso anticipato!
JavaScript è disabilitato. Per una migliore esperienza di navigazione attivalo nel tuo programma o nella tua app per navigare prima di procedere.
Stai usando un browser molto obsoleto. Puoi incorrere in problemi di visualizzazione di questo e altri siti oltre che in problemi di sicurezza. .
Dovresti aggiornarlo oppure usare
usarne uno alternativo, moderno e sicuro
.
Rispondi alla discussione
Registrati in 30 Secondi
Registrarsi è gratis ed elimina la pubblicità
Testo
<blockquote data-quote="Pennylove" data-source="post: 416582" data-attributes="member: 31598"><p>Francamente non mi è mai capitato finora di imbattermi in una formulazione contrattuale di questo tipo. Nei contratti ad uso abitativo “liberi” a volte è previsto l’inserimento di una clausola attributiva di recesso al conduttore, da esercitarsi in qualsiasi momento, indipendentemente dalla sopravvenienza di gravi e urgenti motivi (art. 4, co. 1, legge n°392/1978), ma, in considerazione dell’agevolazione fatta dal locatore al conduttore, il medesimo si obbliga, per patto espresso, a recedere dal contratto a partire ad esempio dalla fine del primo anno, sempre con il termine semestrale di preavviso, come a dire “<em>Te ne puoi andare quando vuoi, ma mi devi garantire il pagamento di almeno 12 mensilità</em>”, disposizione quest’ultima che sarebbe impossibile pattuire in un contratto del tipo assistito che deve riprodurre testualmente i modelli ministeriali di cui al DM 30 dicembre 2002 ovvero in un contratto ad uso diverso dall’abitazione, dove vige l’art. 79 della legge n°392/1978 che incide negativamente sull’autonomia contrattuale delle parti, di cui al co. 1 dell’art. 1322 del codice civile, nel senso che la limita fortemente.</p><p></p><p>Venendo al caso di specie, ad avviso di chi scrive, il patto contrattuale in discorso finalizzato a "blindare" la durata contrattuale (su cui peraltro va posta l’attenzione del conduttore, richiamandolo alla fine del contratto e che richiede una firma in più) potrebbe ritenersi legittimo e vincolante, in presenza di recesso <em>sine causa</em> (vedi sopra), ma espone il locatore a impugnazione e relativo contenzioso in sede conciliativa (mediazione) e, nel caso in cui si verificasse l’impossibilità di raggiungere un accordo bonario, in sede giudiziale, ma in tale sede un giudice difficilmente disporrebbe il riconoscimento al locatore di più dei 6 mensilità prescritte per legge, che è il tempo ritenuto adeguato, se non proprio sicuro, dal Legislatore per consentire al locatore di risistemare l’immobile precedentemente locato e trovare un altro inquilino che gli corrisponda lo stesso canone, e cioè quello stabilito dalla legge.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Pennylove, post: 416582, member: 31598"] Francamente non mi è mai capitato finora di imbattermi in una formulazione contrattuale di questo tipo. Nei contratti ad uso abitativo “liberi” a volte è previsto l’inserimento di una clausola attributiva di recesso al conduttore, da esercitarsi in qualsiasi momento, indipendentemente dalla sopravvenienza di gravi e urgenti motivi (art. 4, co. 1, legge n°392/1978), ma, in considerazione dell’agevolazione fatta dal locatore al conduttore, il medesimo si obbliga, per patto espresso, a recedere dal contratto a partire ad esempio dalla fine del primo anno, sempre con il termine semestrale di preavviso, come a dire “[I]Te ne puoi andare quando vuoi, ma mi devi garantire il pagamento di almeno 12 mensilità[/I]”, disposizione quest’ultima che sarebbe impossibile pattuire in un contratto del tipo assistito che deve riprodurre testualmente i modelli ministeriali di cui al DM 30 dicembre 2002 ovvero in un contratto ad uso diverso dall’abitazione, dove vige l’art. 79 della legge n°392/1978 che incide negativamente sull’autonomia contrattuale delle parti, di cui al co. 1 dell’art. 1322 del codice civile, nel senso che la limita fortemente. Venendo al caso di specie, ad avviso di chi scrive, il patto contrattuale in discorso finalizzato a "blindare" la durata contrattuale (su cui peraltro va posta l’attenzione del conduttore, richiamandolo alla fine del contratto e che richiede una firma in più) potrebbe ritenersi legittimo e vincolante, in presenza di recesso [I]sine causa[/I] (vedi sopra), ma espone il locatore a impugnazione e relativo contenzioso in sede conciliativa (mediazione) e, nel caso in cui si verificasse l’impossibilità di raggiungere un accordo bonario, in sede giudiziale, ma in tale sede un giudice difficilmente disporrebbe il riconoscimento al locatore di più dei 6 mensilità prescritte per legge, che è il tempo ritenuto adeguato, se non proprio sicuro, dal Legislatore per consentire al locatore di risistemare l’immobile precedentemente locato e trovare un altro inquilino che gli corrisponda lo stesso canone, e cioè quello stabilito dalla legge. [/QUOTE]
Riporta citazioni…
Verifica Anti SPAM
Invia risposta
L'Esperto Immobiliare Risponde
Locazione Comodato Nuda Proprietà e Usufrutto
PENALE PAZZESCA recesso anticipato!
Alto