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<blockquote data-quote="m.barelli" data-source="post: 260188" data-attributes="member: 9363"><p>Dove c’è un affidamento di lavori con il rischio di cadute dall’alto <em>(altezza superiore a 2,00 ml) </em>è obbligatoria da parte del Committente la Notifica preliminare alla ASL ai sensi dell’art. 99 del D.l.vo 81/08 coordinato con il D.L.vo 106/09 e tale comunicazione è un presupposto essenziale per la detrazione fiscale. Tale comunicazione va fatta tassativamente prima dell’inizio dei lavori sempre per la anzidetta normativa sulla sicurezza.</p><p> </p><p>Si possono rilevare quindi due aspetti</p><p> </p><p><span style="font-family: 'Courier New'">-</span>uno sostanziale, certamente la sola notifica preliminare non aumenta il livello di sicurezza e non è obbligatoria se il Proprietario di casa sale sul tetto; però se il Proprietario di casa è Committente di una o più Ditte per lavori in copertura sicuramente deve fare la notifica preliminare <em>(da sola però questa non aumenta il livello di sicurezza) </em>insieme agli altri obblighi sulla sicurezza riportati sul D.L.vo 81/08 <em>(questi sì aumentano il livello della sicurezza) </em>e da verificare meglio in quanto modulati secondo secondo le caratteristiche dei lavori anche per appalti privati <em>(art. 90 D.l.vo 81/08)</em>.</p><p> </p><p><span style="font-family: 'Courier New'">-</span>uno formale e cioè l’Agenzia delle Entrate non bada tanto a dettagli e sottigliezze e per lavori sul tetto si aspetta comunque la notifica preliminare come sottolinea ampiamente nelle relative sue istruzioni. Cioè vale per essa il semplice ragionamento: se ci sono bonifici per lavori in copertura, ci sono affidamenti in appalto quindi deve esserci la notifica preliminare per lavori in quota superiore a 2,00 ml. Non entra però nel merito degli altri adempimenti sostanziali sulla sicurezza previsti dalla normativa.</p><p> </p><p>Un saluto</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="m.barelli, post: 260188, member: 9363"] Dove c’è un affidamento di lavori con il rischio di cadute dall’alto [I](altezza superiore a 2,00 ml) [/I]è obbligatoria da parte del Committente la Notifica preliminare alla ASL ai sensi dell’art. 99 del D.l.vo 81/08 coordinato con il D.L.vo 106/09 e tale comunicazione è un presupposto essenziale per la detrazione fiscale. Tale comunicazione va fatta tassativamente prima dell’inizio dei lavori sempre per la anzidetta normativa sulla sicurezza. Si possono rilevare quindi due aspetti [FONT=Courier New]-[/FONT]uno sostanziale, certamente la sola notifica preliminare non aumenta il livello di sicurezza e non è obbligatoria se il Proprietario di casa sale sul tetto; però se il Proprietario di casa è Committente di una o più Ditte per lavori in copertura sicuramente deve fare la notifica preliminare [I](da sola però questa non aumenta il livello di sicurezza) [/I]insieme agli altri obblighi sulla sicurezza riportati sul D.L.vo 81/08 [I](questi sì aumentano il livello della sicurezza) [/I]e da verificare meglio in quanto modulati secondo secondo le caratteristiche dei lavori anche per appalti privati [I](art. 90 D.l.vo 81/08)[/I]. [FONT=Courier New]-[/FONT]uno formale e cioè l’Agenzia delle Entrate non bada tanto a dettagli e sottigliezze e per lavori sul tetto si aspetta comunque la notifica preliminare come sottolinea ampiamente nelle relative sue istruzioni. Cioè vale per essa il semplice ragionamento: se ci sono bonifici per lavori in copertura, ci sono affidamenti in appalto quindi deve esserci la notifica preliminare per lavori in quota superiore a 2,00 ml. Non entra però nel merito degli altri adempimenti sostanziali sulla sicurezza previsti dalla normativa. Un saluto [/QUOTE]
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