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Per quali tipi di attività è obbligatorio avere un bagno per Disabili?
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<blockquote data-quote="STEFANO ARCH" data-source="post: 636029" data-attributes="member: 79116"><p>Buongiorno a tutti.</p><p>C'è qualcosa che non capisco.</p><p>Sto seguendo una pratica per una "nuova apertura" (nel senso di subentro dopo un periodo di 8 mesi di cessazione di attività), di un BAR.</p><p>Il BAR è stato licenziato (con Autorizzazione Sanitaria) nel 2005 (prima i locali ospitavano una lavanderia).</p><p>Dal 2005 al febbraio 2019 è stato continuativamente in funzione, poi ha cessato l'attività.</p><p>Ora, un mio cliente lo "riapre".</p><p>Il locale, in totale, è di lordi mq60 (compreso tutto, area somministrazione, bagni, deposito, etc...).</p><p>Sono presenti n.2 servizi igienici:</p><p>- 1 a disposizione del pubblico (per uomini o donne)</p><p>- 1 "privato", per il personale.</p><p>Nessuno dei due è "a norma disabili".</p><p>Per raggiungerli, oltretutto, è necessario scendere 5 gradini dalla prima sala, attraversare un'altra saletta e risalire 3 gradini per aceder ai servizi igienici.</p><p></p><p>Il tecnico che seguì la pratica allora, pratica che andò a buon fine (nel 2005) e fu rilasciata autorizzazione sanitaria e licenza, dichiarò la conformità citando:</p><p></p><p><strong><em>Barriere architettoniche</em></strong></p><p><em>Come previsto dall’art. 3.4 punto e) del D.M. n. 236 del 14 giugno 1989, il requisito della visitabilità viene garantito in quanto sono accessibili gli spazi di relazione dove il cittadino entra in rapporto con la funzione svolta (zona Bar).</em></p><p> </p><p>La Norma citata recita:</p><p></p><p><strong><u>D.M. 14 giugno 1989, n. 236</u></strong></p><p><strong>3.4.</strong> <strong>Ogni unità immobiliare, <u>qualsiasi sia la sua destinazione</u>, deve essere visitabile, fatte salve le seguenti precisazioni: </strong></p><p><strong>e)</strong> nelle unità immobiliari <u>sedi di attività aperte al pubblico</u>, il requisito della visitabilità si intende soddisfatto se, <u><strong>nei casi in cui sono previsti spazi di relazione nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta, questi sono accessibili</strong></u>; <strong><u>in tal caso deve essere prevista l'accessibilità anche ad almeno un servizio igienico</u></strong>.</p><p>Nelle unità immobiliari <strong><u>sedi di attività aperte al pubblico</u></strong>, <strong><u>di superficie netta inferiore a 250 mq</u></strong>, <strong><u>il requisito della visitabilità si intende soddisfatto se sono accessibili gli spazi di relazione, caratterizzanti le sedi stesse, nelle quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta</u></strong>;</p><p></p><p>Quindi, è corretto sostenere che, con il nuovo ingresso del mio cliente, la situazione sia tuttora "conforme alle norme", come lo era nel 2005.</p><p>Giusto?</p><p></p><p>Perchè, allora, leggo (qui ed altrove) che, in realtà dovrebbe avere 1 bagno disabili, dal momento che il locale, in totale, è di lordi mq60 (cioè inferiore a mq250) e sulla scorta di ciò fu autorizzato nel 2005???</p><p></p><p>Ringrazio chi mi risponderà.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="STEFANO ARCH, post: 636029, member: 79116"] Buongiorno a tutti. C'è qualcosa che non capisco. Sto seguendo una pratica per una "nuova apertura" (nel senso di subentro dopo un periodo di 8 mesi di cessazione di attività), di un BAR. Il BAR è stato licenziato (con Autorizzazione Sanitaria) nel 2005 (prima i locali ospitavano una lavanderia). Dal 2005 al febbraio 2019 è stato continuativamente in funzione, poi ha cessato l'attività. Ora, un mio cliente lo "riapre". Il locale, in totale, è di lordi mq60 (compreso tutto, area somministrazione, bagni, deposito, etc...). Sono presenti n.2 servizi igienici: - 1 a disposizione del pubblico (per uomini o donne) - 1 "privato", per il personale. Nessuno dei due è "a norma disabili". Per raggiungerli, oltretutto, è necessario scendere 5 gradini dalla prima sala, attraversare un'altra saletta e risalire 3 gradini per aceder ai servizi igienici. Il tecnico che seguì la pratica allora, pratica che andò a buon fine (nel 2005) e fu rilasciata autorizzazione sanitaria e licenza, dichiarò la conformità citando: [B][I]Barriere architettoniche[/I][/B] [I]Come previsto dall’art. 3.4 punto e) del D.M. n. 236 del 14 giugno 1989, il requisito della visitabilità viene garantito in quanto sono accessibili gli spazi di relazione dove il cittadino entra in rapporto con la funzione svolta (zona Bar).[/I] La Norma citata recita: [B][U]D.M. 14 giugno 1989, n. 236[/U] 3.4.[/B] [B]Ogni unità immobiliare, [U]qualsiasi sia la sua destinazione[/U], deve essere visitabile, fatte salve le seguenti precisazioni: e)[/B] nelle unità immobiliari [U]sedi di attività aperte al pubblico[/U], il requisito della visitabilità si intende soddisfatto se, [U][B]nei casi in cui sono previsti spazi di relazione nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta, questi sono accessibili[/B][/U]; [B][U]in tal caso deve essere prevista l'accessibilità anche ad almeno un servizio igienico[/U][/B]. Nelle unità immobiliari [B][U]sedi di attività aperte al pubblico[/U][/B], [B][U]di superficie netta inferiore a 250 mq[/U][/B], [B][U]il requisito della visitabilità si intende soddisfatto se sono accessibili gli spazi di relazione, caratterizzanti le sedi stesse, nelle quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta[/U][/B]; Quindi, è corretto sostenere che, con il nuovo ingresso del mio cliente, la situazione sia tuttora "conforme alle norme", come lo era nel 2005. Giusto? Perchè, allora, leggo (qui ed altrove) che, in realtà dovrebbe avere 1 bagno disabili, dal momento che il locale, in totale, è di lordi mq60 (cioè inferiore a mq250) e sulla scorta di ciò fu autorizzato nel 2005??? Ringrazio chi mi risponderà. [/QUOTE]
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