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<blockquote data-quote="sgaravagli" data-source="post: 704820" data-attributes="member: 38424"><p>facciamo chiarezza sull'argomento la legge prevede che gli atti di compravendita siano nulli se non vi è allineamento catastale e urbanistico, tuttavia vi è una eccezione se le difformità sono di lieve entità e non modificano la rendita catastale la compravendita si può' fare...... sono escluse dalla norma i diritti reali di garanzia, (il mutuo)....</p><p>riporto sotto un estratto della norma che ti potrebbe aiutare....</p><p></p><p>"Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, <strong><u><em>ad esclusione dei diritti reali di garanzia,</em></u></strong> devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione può essere sostituita da un’attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari".</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="sgaravagli, post: 704820, member: 38424"] facciamo chiarezza sull'argomento la legge prevede che gli atti di compravendita siano nulli se non vi è allineamento catastale e urbanistico, tuttavia vi è una eccezione se le difformità sono di lieve entità e non modificano la rendita catastale la compravendita si può' fare...... sono escluse dalla norma i diritti reali di garanzia, (il mutuo).... riporto sotto un estratto della norma che ti potrebbe aiutare.... "Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, [B][U][I]ad esclusione dei diritti reali di garanzia,[/I][/U][/B] devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione può essere sostituita da un’attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari". [/QUOTE]
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