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<blockquote data-quote="gcaval" data-source="post: 153566" data-attributes="member: 14014"><p>Il contratto concluso è la proposta controfirmata con successiva messa a conoscenza del proponente. Solito art. 1326 del codice civile. Non c'entra nulla il rogito. L'art. 7, come dice Silvana, è quello della proposta.</p><p></p><p>Jennifer85, devi riportare l'esatta dicitura della clausola che chiami "salvo buon fine", per capire meglio di cosa si tratta. </p><p></p><p>In generale, la clausola di buon fine per il mutuo, se non si specifica qual è l'importo, prevede che il contratto sia efficace una volta che la banca dice che può erogare il mutuo. Ossia, non è facoltà del proponente decidere se quel mutuo gli va bene oppure no. Tanto più che è risaputo che da due anni a questa parte le banche non concedono più il 100%, ma nella migliore delle ipotesi, l'80%. In molti casi anche meno. Quindi, salvo particolari specificazioni nella clausola sospensiva, la proponente diviene inadempiente e perde la caparra.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="gcaval, post: 153566, member: 14014"] Il contratto concluso è la proposta controfirmata con successiva messa a conoscenza del proponente. Solito art. 1326 del codice civile. Non c'entra nulla il rogito. L'art. 7, come dice Silvana, è quello della proposta. Jennifer85, devi riportare l'esatta dicitura della clausola che chiami "salvo buon fine", per capire meglio di cosa si tratta. In generale, la clausola di buon fine per il mutuo, se non si specifica qual è l'importo, prevede che il contratto sia efficace una volta che la banca dice che può erogare il mutuo. Ossia, non è facoltà del proponente decidere se quel mutuo gli va bene oppure no. Tanto più che è risaputo che da due anni a questa parte le banche non concedono più il 100%, ma nella migliore delle ipotesi, l'80%. In molti casi anche meno. Quindi, salvo particolari specificazioni nella clausola sospensiva, la proponente diviene inadempiente e perde la caparra. [/QUOTE]
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