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<blockquote data-quote="Pennylove" data-source="post: 359324" data-attributes="member: 31598"><p>L’art. 1, co. 14 della Legge n°94/2009, modificando l’art. 12, co. 5-bis del D.Lgs. n°286/1998 (Testo unico sull’immigrazione), ha chiarito che sussiste il reato, con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni (e tra i soggetti attivi del reato va ricompreso anche l’eventuale mediatore che ha agevolato la conclusione del contratto), soltanto se il cittadino extracomunitario è in una condizione di irregolarità al momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione e che vi sia il fine di conseguire un ingiusto profitto, imponendo cioè condizioni inique consistenti in richieste di un canone palesemente elevato rispetto a quello normalmente praticato sul mercato. </p><p></p><p>Qualora il cittadino straniero disponga regolarmente del titolo per soggiornare nel nostro Paese al momento della stipula o del rinnovo del contratto, la perdita o il mancato rinnovo del titolo di soggiorno non comporta alcuna conseguenza per il locatore sotto il profilo penale, né influisce sulle sorti del contratto.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Pennylove, post: 359324, member: 31598"] L’art. 1, co. 14 della Legge n°94/2009, modificando l’art. 12, co. 5-bis del D.Lgs. n°286/1998 (Testo unico sull’immigrazione), ha chiarito che sussiste il reato, con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni (e tra i soggetti attivi del reato va ricompreso anche l’eventuale mediatore che ha agevolato la conclusione del contratto), soltanto se il cittadino extracomunitario è in una condizione di irregolarità al momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione e che vi sia il fine di conseguire un ingiusto profitto, imponendo cioè condizioni inique consistenti in richieste di un canone palesemente elevato rispetto a quello normalmente praticato sul mercato. Qualora il cittadino straniero disponga regolarmente del titolo per soggiornare nel nostro Paese al momento della stipula o del rinnovo del contratto, la perdita o il mancato rinnovo del titolo di soggiorno non comporta alcuna conseguenza per il locatore sotto il profilo penale, né influisce sulle sorti del contratto. [/QUOTE]
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