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Testo
<blockquote data-quote="peopeo" data-source="post: 582879" data-attributes="member: 26910"><p>Domanda: è lecita, secondo voi, la pertinenza edificata all'interno della fascia di rispetto per come è strutturato il PRGC in questione rispetto alle norme nazionali e regionali?</p><p></p><p>Grazie dell'aiuto.</p></blockquote><p></p><p>Da come è strutturata la norma di piano, parrebbe in effetti presente la possibilità di realizzazione di costruzioni pertinenziali (box auto, tettoie), ad una distanza inferiore ai 12,50 m dal corso d'acqua fissati dal PRGC per le edificazioni in generale. Inoltre:</p><p>- Il RD 523/04 stabilisce a livello nazionale una distanza minima di 10 m dai corsi d'acqua "demaniali" che può essere derogata dal PRGC in quanto costituente disciplina locale richiamata dal medesimo RD523/04</p><p>- la Regione Piemonte ha disciplinato con la Circolare 1998/14/lap/pet tale possibilità di deroga, che risulta applicabile unicamente entro i centri abitati ed a condizione che il PRGC sia dotato di indagini idrauliche volte ad accertare la sicurezza del corso d'acqua, ammettendo quindi, se tecnicamente possibile, distanze per i fabbricati anche inferiori ai 10 m dalla sponda fissati a livello nazionale dal RD523/04.</p><p>In sintesi quindi, con la tua tettoia dovresti poter arrivare:</p><p>- comunque a meno di 12,50 m dal corso d'acqua ma non oltre i 10 m</p><p>- anche a meno di 10 m dal corso d'acqua solo se il PRGC contiene le indagini idrauliche richiamate dagli indirizzi regionali, con definizione di una distanza inferiore.</p><p>Ti allego la circolare.</p><p>[/QUOTE]</p>
[QUOTE="peopeo, post: 582879, member: 26910"] Domanda: è lecita, secondo voi, la pertinenza edificata all'interno della fascia di rispetto per come è strutturato il PRGC in questione rispetto alle norme nazionali e regionali? Grazie dell'aiuto.[/QUOTE] Da come è strutturata la norma di piano, parrebbe in effetti presente la possibilità di realizzazione di costruzioni pertinenziali (box auto, tettoie), ad una distanza inferiore ai 12,50 m dal corso d'acqua fissati dal PRGC per le edificazioni in generale. Inoltre: - Il RD 523/04 stabilisce a livello nazionale una distanza minima di 10 m dai corsi d'acqua "demaniali" che può essere derogata dal PRGC in quanto costituente disciplina locale richiamata dal medesimo RD523/04 - la Regione Piemonte ha disciplinato con la Circolare 1998/14/lap/pet tale possibilità di deroga, che risulta applicabile unicamente entro i centri abitati ed a condizione che il PRGC sia dotato di indagini idrauliche volte ad accertare la sicurezza del corso d'acqua, ammettendo quindi, se tecnicamente possibile, distanze per i fabbricati anche inferiori ai 10 m dalla sponda fissati a livello nazionale dal RD523/04. In sintesi quindi, con la tua tettoia dovresti poter arrivare: - comunque a meno di 12,50 m dal corso d'acqua ma non oltre i 10 m - anche a meno di 10 m dal corso d'acqua solo se il PRGC contiene le indagini idrauliche richiamate dagli indirizzi regionali, con definizione di una distanza inferiore. Ti allego la circolare. [/QUOTE]
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