simozoo

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Salve,
mi appresto a presentare pratica edilizia per la realizzazione di un fabbricato pertinenziale ad uso magazzino/garage asservito ad una villetta mono-familiare.

Tale intervento (regione Piemonte) è individuato dal PRGC all'interno della fascia di rispetto di un canale consorziale. Lo stesso PRGC prescrive, e cito letteralmente:
"- le nuove edificazioni adibite ad uso residenziale e/o produttivo rispettino la distanza di 12,50 m dalla sponda
- la fascia di rispetto come sopra definita sia esclusivamente adibita a verde ornamentale o coltivo, a parcheggio, a viabilità spondale, a strutture pertinenziali"

Sebbene per me fosse palese che il caso in esame ricadesse nell'ultimo stralcio di frase, il tecnico comunale sostiene che "struttura pertinenziale" si riferisca ad un fabbricato a pertinenza di qualcosa legato alle prime voci (verde ornamentale, parcheggio, ecc..). Dalla sua parte egli cita inoltre due norme:
1) RD 523/1904 art.96 f), che impone l'inedificabilità assoluta entro 10 m dalla sponda. Preciso io, però, che tale norma sembrerebbe fissare il suddetto limite "in mancanza di discipline locali", che nel mio caso esistono a livello di PRGC.
2) art.27 e 29 della LR 57/77 (regione Piemonte), che dice "Nelle fasce di rispetto, di cui ai commi 1 e 2, è fatto divieto di nuove costruzioni; è ammessa la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili, piantumazioni e sistemazioni a verde, coltivazioni agricole e parcheggi pubblici."

So per certo che edificazioni di pertinenze simili entro la stessa fascia di rispetto sono state autorizzate dallo stesso Comune negli ultimi 10 anni. Il tecnico comunale è nuovo.

Domanda: è lecita, secondo voi, la pertinenza edificata all'interno della fascia di rispetto per come è strutturato il PRGC in questione rispetto alle norme nazionali e regionali?

Grazie dell'aiuto.
 

simozoo

Nuovo Iscritto
Professionista
Grazie francesca della risposta.
Ma in quel caso, cosa significherebbe "struttura pertinenziale al verde ornamentale" o "...al parcheggio"?.

A me il dubbio rimane, vista la specificità che ha voluto dare il singolo Comune per le suddette fasce. Se guardo la tavola del PRGC è evidente che nel comune in oggetto sembra esser stata data un'interpretazione precisa.

So per certo che qualcuna delle pertinenze che vi evidenzio nell'immagine allegata sono state realizzate negli ultimi 5-10 anni. Si nota come l'abitazione ricada sempre al di fuori della fascia di rispetto, mentre le pertinenze (garage, magazzini per attrezzi, ecc..) sono parzialmente o addirittura totalmente all'interno.

Imgur
 

angy2015

Membro Assiduo
dal disegno non si capisce cosa siano le pertinenze nella fascia di rispetto, potrebbero anche essere delle tettoie. Inoltre mi pare strano che siano così tante se edificate dopo la normativa.
Io edificherei una tettoia anzichè un garage vista la problematica.
 

peopeo

Membro Attivo
Privato Cittadino
Domanda: è lecita, secondo voi, la pertinenza edificata all'interno della fascia di rispetto per come è strutturato il PRGC in questione rispetto alle norme nazionali e regionali?

Grazie dell'aiuto.[/QUOTE]

Da come è strutturata la norma di piano, parrebbe in effetti presente la possibilità di realizzazione di costruzioni pertinenziali (box auto, tettoie), ad una distanza inferiore ai 12,50 m dal corso d'acqua fissati dal PRGC per le edificazioni in generale. Inoltre:
- Il RD 523/04 stabilisce a livello nazionale una distanza minima di 10 m dai corsi d'acqua "demaniali" che può essere derogata dal PRGC in quanto costituente disciplina locale richiamata dal medesimo RD523/04
- la Regione Piemonte ha disciplinato con la Circolare 1998/14/lap/pet tale possibilità di deroga, che risulta applicabile unicamente entro i centri abitati ed a condizione che il PRGC sia dotato di indagini idrauliche volte ad accertare la sicurezza del corso d'acqua, ammettendo quindi, se tecnicamente possibile, distanze per i fabbricati anche inferiori ai 10 m dalla sponda fissati a livello nazionale dal RD523/04.
In sintesi quindi, con la tua tettoia dovresti poter arrivare:
- comunque a meno di 12,50 m dal corso d'acqua ma non oltre i 10 m
- anche a meno di 10 m dal corso d'acqua solo se il PRGC contiene le indagini idrauliche richiamate dagli indirizzi regionali, con definizione di una distanza inferiore.
Ti allego la circolare.
 

Allegati

  • Circolare LR56art. 29_RD523-1904.pdf
    81,5 KB · Visite: 48

simozoo

Nuovo Iscritto
Professionista
Nell'immagine allegata le strutture evidenziate sono pertinenze in genere, sia tettoie che nuove costruzioni vere e proprie quali autorimesse con altezza anche superiore a 3 metri, magazzini, ecc.. Nel mio caso si tratterebbe appunto non di un box auto (h < 3 metri) ma di un'autorimessa con altezza leggermente superiore, completamente staccata dall'abitazione esistente.

Ringrazio peopeo per l'utile riferimento normativo. Devo accertarmi che il PRGC in questione contenga le indagini idrauliche da te richiamate, perché se così fosse ricadrei nel secondo caso te citato. Purtroppo sul sito non c'è quindi mi tocca contattare l'ufficio tecnico. Vi farò sapere come continua...se nel frattempo altri vogliono dire la loro, ogni opinione è utile.
 

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