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Testo
<blockquote data-quote="peppegio74" data-source="post: 271995" data-attributes="member: 47642"><p>Mi sono appena letto parte della normativa della 122/2010.</p><p> </p><p>Cito un articolo preso dal servizio di aggiornamento dei notai a riguardo della normativa indicata:</p><p> </p><p>"La norma deve essere suddivisa in due parti:</p><ol> <li data-xf-list-type="ol">nella prima parte si persegue la <strong>“<em>conformità oggettiva</em>”</strong> degli immobili (la Circolare 2/2010 parla di “coerenza oggettiva”), cioè la conformità degli immobili esistenti alle risultanze del catasto;</li> <li data-xf-list-type="ol">nella seconda parte si persegue invece la <strong>“<em>conformità soggettiva</em>”</strong> (o “coerenza soggettiva”, nel linguaggio dell’A.T.), cioè la corrispondenza tra le risultanze del catasto e quelle dei Registri Immobiliari.</li> </ol><p>Si sottolinea subito una importante distinzione: la conformità oggettiva è documentata attraverso una dichiarazione resa in atto dalla parte che dispone dell’immobile (o in alternativa da un tecnico abilitato); la conformità soggettiva è invece oggetto di un accertamento demandato dalla norma al notaio"</p><p> </p><p>"Il notaio <strong>prima della stipula </strong>deve <strong>individuare gli intestatari catastali e verificare la conformità con le risultanze dei registri immobiliari.</strong></p><p>Ciò rende in primo luogo inammissibile la dispensa del notaio dall’esecuzione delle ispezioni ipotecarie e catastali.</p><p>Gli accertamenti fatti dal notaio non devono obbligatoriamente essere menzionati in atto, ma la loro menzione si ritiene opportuna."</p><p> </p><p>"<strong>Il mancato rispetto dei doveri di accertamento da parte del notaio non determina la nullità dell’atto, ma la sua responsabilità disciplinare e professionale."</strong></p><p> </p><p>Quindi, il notaio dovrebbe aver incaricato un suo tecnico per le verifiche urbanistiche, come dice dell'angelo.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="peppegio74, post: 271995, member: 47642"] Mi sono appena letto parte della normativa della 122/2010. Cito un articolo preso dal servizio di aggiornamento dei notai a riguardo della normativa indicata: "La norma deve essere suddivisa in due parti: [LIST=1] [*]nella prima parte si persegue la [B]“[I]conformità oggettiva[/I]”[/B] degli immobili (la Circolare 2/2010 parla di “coerenza oggettiva”), cioè la conformità degli immobili esistenti alle risultanze del catasto; [*]nella seconda parte si persegue invece la [B]“[I]conformità soggettiva[/I]”[/B] (o “coerenza soggettiva”, nel linguaggio dell’A.T.), cioè la corrispondenza tra le risultanze del catasto e quelle dei Registri Immobiliari. [/LIST] Si sottolinea subito una importante distinzione: la conformità oggettiva è documentata attraverso una dichiarazione resa in atto dalla parte che dispone dell’immobile (o in alternativa da un tecnico abilitato); la conformità soggettiva è invece oggetto di un accertamento demandato dalla norma al notaio" "Il notaio [B]prima della stipula [/B]deve [B]individuare gli intestatari catastali e verificare la conformità con le risultanze dei registri immobiliari.[/B] Ciò rende in primo luogo inammissibile la dispensa del notaio dall’esecuzione delle ispezioni ipotecarie e catastali. Gli accertamenti fatti dal notaio non devono obbligatoriamente essere menzionati in atto, ma la loro menzione si ritiene opportuna." "[B]Il mancato rispetto dei doveri di accertamento da parte del notaio non determina la nullità dell’atto, ma la sua responsabilità disciplinare e professionale."[/B] Quindi, il notaio dovrebbe aver incaricato un suo tecnico per le verifiche urbanistiche, come dice dell'angelo. [/QUOTE]
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