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Testo
<blockquote data-quote="studiopci" data-source="post: 244904" data-attributes="member: 10285"><p>Committente o no , ha dichiarato in atto che la piantina catastale è perfettamente uguale alla situazione di fatto,</p><p><em>" l’art. 19, comma 14, del decreto , legge n. 78 del 31/05/2010, convertito in legge n. 122 del 2010, ha aggiunto il comma 1-bis all’art. 29 della legge n. 52 del 1985 che prevede che gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi a oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su immobili già esistenti, a esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, a pena di nullità, per le unità immobiliari urbane sia l<strong>’identificazione catastale</strong>, sia il riferimento alle planimetrie depositate in catasto, nonché la <strong>dichiarazione</strong>, resa in atti dagli intestatari, <strong>della conformità</strong> allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. " </em></p><p>per cui delle due l'una o Fabrizio64x ha dichiarato il falso in atto pubblico oppure Fabrizio64x si è accollato un onere non suo ... La legge guarda i fatti e non le chiacchiere, non mi sento di consigliare a Fabrizio64 di citare in giudizio l'impresa, sulla scorta di alcune foto che dimostrano un abuso, l'impresa potrebbe dichiarare che ne è fabrizio64 il committente è la prova potrebbe tranquillamente essere la dichiarazione di conformità catastale resa in atto, salvo poi dimostrare il contrario.</p><p>La realtà è in questi fatti Fabrizio avrebbe dovuto, una volta riscontrata l'irregolarità, stoppare il tutto e pretendere la regolarizzazione dall'impresa, rogitando si è reso correo e la scrittura privata che ha sottoscritto è pari ad un foglio di carta igienica, in quanto riporta un accordo di sanatoria di reato, e questo è contro legge. Ora Fabrizio64x deve solo sperare che l'impresa mantenga l'accordo preso aldilà di tutto, in mancanza dovrà provvedere da solo alla regolarizzazione. Fabrizio</p><p> </p><p>P.S. l'atto è nullo se non contiene dichiarazione di conformità resa dal compratore o da tecnico specializzato.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="studiopci, post: 244904, member: 10285"] Committente o no , ha dichiarato in atto che la piantina catastale è perfettamente uguale alla situazione di fatto, [I]" l’art. 19, comma 14, del decreto , legge n. 78 del 31/05/2010, convertito in legge n. 122 del 2010, ha aggiunto il comma 1-bis all’art. 29 della legge n. 52 del 1985 che prevede che gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi a oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su immobili già esistenti, a esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, a pena di nullità, per le unità immobiliari urbane sia l[B]’identificazione catastale[/B], sia il riferimento alle planimetrie depositate in catasto, nonché la [B]dichiarazione[/B], resa in atti dagli intestatari, [B]della conformità[/B] allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. " [/I] per cui delle due l'una o Fabrizio64x ha dichiarato il falso in atto pubblico oppure Fabrizio64x si è accollato un onere non suo ... La legge guarda i fatti e non le chiacchiere, non mi sento di consigliare a Fabrizio64 di citare in giudizio l'impresa, sulla scorta di alcune foto che dimostrano un abuso, l'impresa potrebbe dichiarare che ne è fabrizio64 il committente è la prova potrebbe tranquillamente essere la dichiarazione di conformità catastale resa in atto, salvo poi dimostrare il contrario. La realtà è in questi fatti Fabrizio avrebbe dovuto, una volta riscontrata l'irregolarità, stoppare il tutto e pretendere la regolarizzazione dall'impresa, rogitando si è reso correo e la scrittura privata che ha sottoscritto è pari ad un foglio di carta igienica, in quanto riporta un accordo di sanatoria di reato, e questo è contro legge. Ora Fabrizio64x deve solo sperare che l'impresa mantenga l'accordo preso aldilà di tutto, in mancanza dovrà provvedere da solo alla regolarizzazione. Fabrizio P.S. l'atto è nullo se non contiene dichiarazione di conformità resa dal compratore o da tecnico specializzato. [/QUOTE]
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