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<blockquote data-quote="CheCasa!" data-source="post: 591790" data-attributes="member: 56079"><p>Mi limito ad alcune precisazioni su questo punto... visto che mi sembra che sugli aspetti tecnici ci siano stati interventi anche molto specifici...</p><p></p><p>Non si parla di norme ma di disposizioni del notariato che i distretti riuniti di Forlì e Rimini hanno introdotto dal 1° gennaio del 2017.</p><p>Proprio perchè non si tratta di una norma, la relazione può essere omessa, dispensandone il notaio, o risulta possibile rogitare al di fuori della regione (ad esempio su Pesaro) visto che nelle Marche questa disposizione non è (ancora) presente.</p><p></p><p>La mancanza della relazione non invalida ovviamente l'atto ma può determinare delle conseguenze disciplinari a carico del notaio che non abbia inserito apposite clausole liberatorie all'interno del rogito.</p><p></p><p>La relazione può essere redatta anche se l'immobile risulta "imperfetto", ed è possibile rogitare/vendere un immobile anche in presenza di piccole difformità, stabilendo che la sanatoria delle stesse sia posta a carico, ad esempio, dell'acquirente e realizzata dopo il rogito. In questo caso il notaio richiede al tecnico di certificare che l'abuso rientri trai cosiddetti minori e le modalità di regolarizzazione. In caso di difformità catastali la discriminante è data dal fatto che le difformità impattino o meno sulla rendita catastale.</p><p></p><p>Per quanto riguarda l'abitabilità può esserne indicata l'assenza che non rappresenta elemento ostativo alla cessione sempre che l'acquirente ne sia stato edotto per tempo...</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="CheCasa!, post: 591790, member: 56079"] Mi limito ad alcune precisazioni su questo punto... visto che mi sembra che sugli aspetti tecnici ci siano stati interventi anche molto specifici... Non si parla di norme ma di disposizioni del notariato che i distretti riuniti di Forlì e Rimini hanno introdotto dal 1° gennaio del 2017. Proprio perchè non si tratta di una norma, la relazione può essere omessa, dispensandone il notaio, o risulta possibile rogitare al di fuori della regione (ad esempio su Pesaro) visto che nelle Marche questa disposizione non è (ancora) presente. La mancanza della relazione non invalida ovviamente l'atto ma può determinare delle conseguenze disciplinari a carico del notaio che non abbia inserito apposite clausole liberatorie all'interno del rogito. La relazione può essere redatta anche se l'immobile risulta "imperfetto", ed è possibile rogitare/vendere un immobile anche in presenza di piccole difformità, stabilendo che la sanatoria delle stesse sia posta a carico, ad esempio, dell'acquirente e realizzata dopo il rogito. In questo caso il notaio richiede al tecnico di certificare che l'abuso rientri trai cosiddetti minori e le modalità di regolarizzazione. In caso di difformità catastali la discriminante è data dal fatto che le difformità impattino o meno sulla rendita catastale. Per quanto riguarda l'abitabilità può esserne indicata l'assenza che non rappresenta elemento ostativo alla cessione sempre che l'acquirente ne sia stato edotto per tempo... [/QUOTE]
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