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<blockquote data-quote="akaihp" data-source="post: 45698" data-attributes="member: 9790"><p>in <strong>quasi</strong> tutta Italia. Mai essere categorici nell'edilizia italiana con potere legislativo concorrente in materia di governo del territorio.</p><p></p><p>Ad esempio:</p><p><span style="color: DarkSlateGray"><p style="margin-left: 20px"><em>LR 19/2009</em></p></span></p><p style="margin-left: 20px"><span style="color: DarkSlateGray"><em>Art. 4</em></p></span></p><p style="margin-left: 20px"><span style="color: DarkSlateGray"><em>(Definizioni degli interventi edilizi) </em></p></span></p><p style="margin-left: 20px"><span style="color: DarkSlateGray">...</p></span></p><p style="margin-left: 20px"><span style="color: DarkSlateGray">2. Ai fini della presente legge gli interventi non aventi rilevanza urbanistica ma solo rilevanza edilizia comprendono tutte le opere eseguite su terreno inedificato o sul patrimonio edilizio esistente che non comportano l'alterazione del carico insediativo o del carico urbanistico. Tali interventi sono riconducibili alle seguenti categorie:</p></span></p><p style="margin-left: 20px"><span style="color: DarkSlateGray">a) manutenzione ordinaria, consistenti in:</p></span></p><p style="margin-left: 20px"><span style="color: DarkSlateGray">1) riparazione, rinnovamento e sostituzione di finiture, infissi, serramenti e parti non strutturali degli edifici o delle unita' immobiliari e delle aree di pertinenza, ivi compresi l'eliminazione, lo spostamento e la realizzazione di aperture e pareti divisorie interne che non costituiscano elementi costitutivi dell'edificio e sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, che non comportino aumento del numero delle unita' immobiliari o che implichino incremento degli standard urbanistici;</p></span></p><p style="margin-left: 20px"><span style="color: DarkSlateGray">...</p></span></p><p style="margin-left: 20px"><span style="color: DarkSlateGray"><em>Art. 16</em></p></span></p><p style="margin-left: 20px"><span style="color: DarkSlateGray"><em>(Attivita' edilizia libera)</em></p></span></p><p style="margin-left: 20px"><span style="color: DarkSlateGray">1. Ai sensi dell' articolo 4, comma 2, lettera d) , <strong>non necessitano di preventivo controllo tecnico-amministrativo </strong>le seguenti attivita' di rilevanza edilizia:</p></span></p><p style="margin-left: 20px"><span style="color: DarkSlateGray">a) interventi di manutenzione ordinaria;</p></span></p><p style="margin-left: 20px"><span style="color: DarkSlateGray">b) interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non alterino la sagoma dell'edificio;</p></span></p><p style="margin-left: 20px"><span style="color: DarkSlateGray">...</p></span></p><p style="margin-left: 20px"><span style="color: DarkSlateGray">f) opere caratterizzate da precarieta' strutturale e funzionale, dirette a soddisfare esigenze contingenti e temporanee per lo svolgimento di attivita', di manifestazioni culturali e sportive soggette unicamente alle autorizzazioni previste dal Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e destinate a essere immediatamente rimosse al cessare della necessita', nonche' tutte le strutture temporanee di cantiere finalizzate all'esecuzione degli interventi realizzabili in attivita' edilizia libera;</p></span></p><p style="margin-left: 20px"><span style="color: DarkSlateGray">g) mutamenti di destinazione d'uso degli immobili attuati senza esecuzione di opere edilizie in altra consentita dallo strumento urbanistico comunale;</p></span></p><p style="margin-left: 20px"><span style="color: DarkSlateGray">...</p></span></p><p style="margin-left: 20px"><span style="color: DarkSlateGray">i) realizzazione di pertinenze di edifici o di unita' immobiliari esistenti che non comportino volumetria e destinate ad arredi da giardino o terrazzo, barbecue e tutti gli interventi di ornamento dell'edificio o sue pertinenze;</p></span></p><p style="margin-left: 20px"><span style="color: DarkSlateGray">j) realizzazione di tettoie o pavimentazione di aree pertinenziali degli edifici o unita' immobiliari esistenti, anche destinate a parcheggio, che comportino un'occupazione complessiva massima di 20 metri quadrati rispettivamente di superficie coperta o di superficie utile per unita' immobiliare;</p></span></p><p style="margin-left: 20px"><span style="color: DarkSlateGray">k) realizzazione di pertinenze di edifici o unita' immobiliari esistenti che comportino volumetria, bussole, verande, serre e depositi attrezzi e simili, nei limiti del 10 per cento del volume utile dell'edificio o dell'unita' immobiliare esistenti, se a destinazione residenziale, o nei limiti del 5 per cento della superficie utile dell'edificio o dell'unita' immobiliare esistenti se a uso diverso dalla residenza; tali interventi non possono comunque comportare un aumento superiore a 100 metri cubi della volumetria utile della costruzione originaria;</p></span></p><p style="margin-left: 20px"><span style="color: DarkSlateGray">l) interventi per il risparmio energetico su edifici o unita' immobiliari esistenti anche se comportano limitate modifiche volumetriche di cui all' articolo 37 , nel rispetto della legge regionale 23/2005 ;</p></span></p><p style="margin-left: 20px"><span style="color: DarkSlateGray">m) installazione di impianti solari termici o fotovoltaici integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda, senza serbatoi di accumulo esterni o i cui componenti non modifichino la sagoma degli edifici stessi e la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto stesso; installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, purche' non ricadenti in zona A e B0 o singoli edifici a esse equiparati, come individuate dagli strumenti;</p></span></p><p style="margin-left: 20px"><span style="color: DarkSlateGray">...</p></span></p><p style="margin-left: 20px"><span style="color: DarkSlateGray">p) recinzioni, muri di cinta e cancellate a chiusura di fondi privati, purche' non ricadenti in zona A e B0 o singoli edifici ad esse equiparati o che non interessino la fascia di rispetto della viabilita' pubblica o aperta al pubblico; le recinzioni utilizzate in zona agricola per il pascolo degli animali non stabilmente ancorate al terreno;</p></span></p><p style="margin-left: 20px"><span style="color: DarkSlateGray">...</p></span></p><p style="margin-left: 20px"><span style="color: DarkSlateGray"></p><p></span></p><p>Quello riportato sopra è anche eccessivo e appartiene ad una regione a statuto speciale ma spulciando tra le leggi regionali e i regolamenti comunali si scoprono consuetudini e norme incredibili.</p><p></p><p>Sempre meglio chiedere specifiche sul luogo in cui si trova l'immobile.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="akaihp, post: 45698, member: 9790"] in [B]quasi[/B] tutta Italia. Mai essere categorici nell'edilizia italiana con potere legislativo concorrente in materia di governo del territorio. Ad esempio: [COLOR="DarkSlateGray"][INDENT][I]LR 19/2009 Art. 4 (Definizioni degli interventi edilizi) [/I] ... 2. Ai fini della presente legge gli interventi non aventi rilevanza urbanistica ma solo rilevanza edilizia comprendono tutte le opere eseguite su terreno inedificato o sul patrimonio edilizio esistente che non comportano l'alterazione del carico insediativo o del carico urbanistico. Tali interventi sono riconducibili alle seguenti categorie: a) manutenzione ordinaria, consistenti in: 1) riparazione, rinnovamento e sostituzione di finiture, infissi, serramenti e parti non strutturali degli edifici o delle unita' immobiliari e delle aree di pertinenza, ivi compresi l'eliminazione, lo spostamento e la realizzazione di aperture e pareti divisorie interne che non costituiscano elementi costitutivi dell'edificio e sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, che non comportino aumento del numero delle unita' immobiliari o che implichino incremento degli standard urbanistici; ... [I]Art. 16 (Attivita' edilizia libera)[/I] 1. Ai sensi dell' articolo 4, comma 2, lettera d) , [B]non necessitano di preventivo controllo tecnico-amministrativo [/B]le seguenti attivita' di rilevanza edilizia: a) interventi di manutenzione ordinaria; b) interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non alterino la sagoma dell'edificio; ... f) opere caratterizzate da precarieta' strutturale e funzionale, dirette a soddisfare esigenze contingenti e temporanee per lo svolgimento di attivita', di manifestazioni culturali e sportive soggette unicamente alle autorizzazioni previste dal Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e destinate a essere immediatamente rimosse al cessare della necessita', nonche' tutte le strutture temporanee di cantiere finalizzate all'esecuzione degli interventi realizzabili in attivita' edilizia libera; g) mutamenti di destinazione d'uso degli immobili attuati senza esecuzione di opere edilizie in altra consentita dallo strumento urbanistico comunale; ... i) realizzazione di pertinenze di edifici o di unita' immobiliari esistenti che non comportino volumetria e destinate ad arredi da giardino o terrazzo, barbecue e tutti gli interventi di ornamento dell'edificio o sue pertinenze; j) realizzazione di tettoie o pavimentazione di aree pertinenziali degli edifici o unita' immobiliari esistenti, anche destinate a parcheggio, che comportino un'occupazione complessiva massima di 20 metri quadrati rispettivamente di superficie coperta o di superficie utile per unita' immobiliare; k) realizzazione di pertinenze di edifici o unita' immobiliari esistenti che comportino volumetria, bussole, verande, serre e depositi attrezzi e simili, nei limiti del 10 per cento del volume utile dell'edificio o dell'unita' immobiliare esistenti, se a destinazione residenziale, o nei limiti del 5 per cento della superficie utile dell'edificio o dell'unita' immobiliare esistenti se a uso diverso dalla residenza; tali interventi non possono comunque comportare un aumento superiore a 100 metri cubi della volumetria utile della costruzione originaria; l) interventi per il risparmio energetico su edifici o unita' immobiliari esistenti anche se comportano limitate modifiche volumetriche di cui all' articolo 37 , nel rispetto della legge regionale 23/2005 ; m) installazione di impianti solari termici o fotovoltaici integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda, senza serbatoi di accumulo esterni o i cui componenti non modifichino la sagoma degli edifici stessi e la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto stesso; installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, purche' non ricadenti in zona A e B0 o singoli edifici a esse equiparati, come individuate dagli strumenti; ... p) recinzioni, muri di cinta e cancellate a chiusura di fondi privati, purche' non ricadenti in zona A e B0 o singoli edifici ad esse equiparati o che non interessino la fascia di rispetto della viabilita' pubblica o aperta al pubblico; le recinzioni utilizzate in zona agricola per il pascolo degli animali non stabilmente ancorate al terreno; ... [/INDENT][/COLOR] Quello riportato sopra è anche eccessivo e appartiene ad una regione a statuto speciale ma spulciando tra le leggi regionali e i regolamenti comunali si scoprono consuetudini e norme incredibili. Sempre meglio chiedere specifiche sul luogo in cui si trova l'immobile. [/QUOTE]
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