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Polizza fidejussoria costruttore nel caso di una permuta
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Testo
<blockquote data-quote="ingelman" data-source="post: 321305" data-attributes="member: 9646"><p>Rosa sei stata chiarissima , hai ripetuto per ben tre volte lo stesso post <img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/people/innocent.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=":innocente:" title="Innocente :innocente:" data-shortname=":innocente:" /> me lo sono imparato a memoria pure io <img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/people/wink.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=";)" title="Occhiolino ;)" data-shortname=";)" /></p><p> </p><p> </p><p> </p><p></p><p>Solitamente in questo tipo di operazioni si stipula un contratto di Permuta di cosa presente (terreno) contro cosa futura (i due appartamenti).</p><p> </p><p>E' chiaro che il costruttore si intesterà il terreno sul quale andrà a mettere in atto tutte quelle operazioni preliminari (richiesta di autorizzazioni e permessi a costruire etc) fino alla realizzazione di tutto il complesso comprese le due unità che saranno e sono il corrispettivo della contro prestazione.</p><p> </p><p>Quindi mi sembra ovvio che il proprietario del terreno (che ha ceduto precedentemente senza ricevere ancora il corrispettivo) deve essere tutelato</p><p> </p><p>da Quì l'Obbligo della Polizza Fidejussoria</p><p> </p><p>In caso di fallimento dell'impresa (anche se nel contratto viene sempre inserita la clausola risolutiva in caso di mancata consegna dei beni oggetto della permuta futura) , nulla può fare se non iscrivere il proprio credito nello stato del passivo del fallimento, e sopportarsi tutto l'iter fallimentare con la speranza di rientrare in possesso di qualcosa (non certo più il terreno)</p><p> </p><p>spero di essere stato chiaro anch'io anche se non ho postato tre volte <img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/people/innocent.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=":innocente:" title="Innocente :innocente:" data-shortname=":innocente:" /></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="ingelman, post: 321305, member: 9646"] Rosa sei stata chiarissima , hai ripetuto per ben tre volte lo stesso post :fischio: me lo sono imparato a memoria pure io ;-) Solitamente in questo tipo di operazioni si stipula un contratto di Permuta di cosa presente (terreno) contro cosa futura (i due appartamenti). E' chiaro che il costruttore si intesterà il terreno sul quale andrà a mettere in atto tutte quelle operazioni preliminari (richiesta di autorizzazioni e permessi a costruire etc) fino alla realizzazione di tutto il complesso comprese le due unità che saranno e sono il corrispettivo della contro prestazione. Quindi mi sembra ovvio che il proprietario del terreno (che ha ceduto precedentemente senza ricevere ancora il corrispettivo) deve essere tutelato da Quì l'Obbligo della Polizza Fidejussoria In caso di fallimento dell'impresa (anche se nel contratto viene sempre inserita la clausola risolutiva in caso di mancata consegna dei beni oggetto della permuta futura) , nulla può fare se non iscrivere il proprio credito nello stato del passivo del fallimento, e sopportarsi tutto l'iter fallimentare con la speranza di rientrare in possesso di qualcosa (non certo più il terreno) spero di essere stato chiaro anch'io anche se non ho postato tre volte :fischio: [/QUOTE]
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