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<blockquote data-quote="Architetto" data-source="post: 700113" data-attributes="member: 9196"><p>La norma è sanitaria, anche perchè non molti sanno che il DM 05.07.1975 è in realtà il DMS Decreto Ministero della Sanità, ed ecco perchè molti R.E.C. rimandano le applicazioni degli aspetti igienico sanitari al R.I., anche se diversi lo fanno proprio inserendolo all'interno del R.E.C.</p><p>Le aree ribassate con controsoffitti che riducono l'altezza minima di m. 2,70 sono da dichiarare senza la permanenza di persone (non dipende dalle dimensioni in mq. o cubatura, ma dal rendere tali zone in aree di passaggio/transito o ambienti che non rientrano nella permanenza costante (abitabilità); tra questi si possono avere i corridoi, ripostigli con altezze che possono ridursi sino a m. 2,10 ed i bagni sino a m. 2,40; ovviamente tutto dipende da comune a comune e dai diversi Regolamenti d'Igiene territoriali, perchè non tutti sono uguali.</p><p>Infine, l'art. 34 2 ter del DPR 380/01 e smi, è stato abrogato; anche l'art. 34 bis dello stesso decreto (introdotto dalla L. 120/2020) indica: «... <em>Il mancato rispetto dell’altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro para-metro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo</em> ...» deve essere visto in ragione del Regolamento Edilizio e delle sue N.T.A., perchè non dappertutto è applicabile, per le ragioni di cui sopra.</p><p>Spero di esser stato d'aiuto nel dissipare il dubbio.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Architetto, post: 700113, member: 9196"] La norma è sanitaria, anche perchè non molti sanno che il DM 05.07.1975 è in realtà il DMS Decreto Ministero della Sanità, ed ecco perchè molti R.E.C. rimandano le applicazioni degli aspetti igienico sanitari al R.I., anche se diversi lo fanno proprio inserendolo all'interno del R.E.C. Le aree ribassate con controsoffitti che riducono l'altezza minima di m. 2,70 sono da dichiarare senza la permanenza di persone (non dipende dalle dimensioni in mq. o cubatura, ma dal rendere tali zone in aree di passaggio/transito o ambienti che non rientrano nella permanenza costante (abitabilità); tra questi si possono avere i corridoi, ripostigli con altezze che possono ridursi sino a m. 2,10 ed i bagni sino a m. 2,40; ovviamente tutto dipende da comune a comune e dai diversi Regolamenti d'Igiene territoriali, perchè non tutti sono uguali. Infine, l'art. 34 2 ter del DPR 380/01 e smi, è stato abrogato; anche l'art. 34 bis dello stesso decreto (introdotto dalla L. 120/2020) indica: «... [I]Il mancato rispetto dell’altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro para-metro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo[/I] ...» deve essere visto in ragione del Regolamento Edilizio e delle sue N.T.A., perchè non dappertutto è applicabile, per le ragioni di cui sopra. Spero di esser stato d'aiuto nel dissipare il dubbio. [/QUOTE]
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