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<blockquote data-quote="alessandro66" data-source="post: 377374" data-attributes="member: 10536"><p>Cioè, sai che non può farlo o presumi che non possa farlo? E comunque...non conosci le norme che tutelano il tuo lavoro?...<img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/people/rolling_eyes.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=":occhi_al_cielo:" title="Occhi al cielo :occhi_al_cielo:" data-shortname=":occhi_al_cielo:" /><img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/people/disappointed.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=":disappunto:" title="Disappunto :disappunto:" data-shortname=":disappunto:" /></p><p>L'art 1755 che ti è stato indicato stabilisce che entrambe le parti (venditore e acquirente) devono pagare la provvigione al mediatore qualora si concluda l'affare grazie al suo intervento...ma nel caso specifico e fatto salvo quanto previsto dal suddetto articolo, quello che ti interessa maggiormente e che devi sottolineare al proprietario che, erroneamente o in malafede, presume di poter fare come gli pare una volta scaduto l'incarico (che, per inciso, non c'entra una beneamata mazza con il diritto alla provvigione), è quanto sancito dall' art. 2950, ovvero che tale diritto si prescriva in un anno dal momento in cui il mediatore ha avuto conoscenza dell'avvenuta conclusione dell'affare (ovviamente tra il venditore e il cliente acquirente che gli hai procurato tu e col quale lo hai posto in relazione).</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="alessandro66, post: 377374, member: 10536"] Cioè, sai che non può farlo o presumi che non possa farlo? E comunque...non conosci le norme che tutelano il tuo lavoro?...:roll::wall: L'art 1755 che ti è stato indicato stabilisce che entrambe le parti (venditore e acquirente) devono pagare la provvigione al mediatore qualora si concluda l'affare grazie al suo intervento...ma nel caso specifico e fatto salvo quanto previsto dal suddetto articolo, quello che ti interessa maggiormente e che devi sottolineare al proprietario che, erroneamente o in malafede, presume di poter fare come gli pare una volta scaduto l'incarico (che, per inciso, non c'entra una beneamata mazza con il diritto alla provvigione), è quanto sancito dall' art. 2950, ovvero che tale diritto si prescriva in un anno dal momento in cui il mediatore ha avuto conoscenza dell'avvenuta conclusione dell'affare (ovviamente tra il venditore e il cliente acquirente che gli hai procurato tu e col quale lo hai posto in relazione). [/QUOTE]
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