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L'Esperto Immobiliare Risponde
Compravendita, Professionisti, Aste e Pignoramenti
Possibile vendita immobile ma il compratore ha paura di doverlo restituire in caso di fallimento?..c
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<blockquote data-quote="francesco1" data-source="post: 91619" data-attributes="member: 20405"><p>Scusate l’intrusione, mi sembra che dal 2005 i tempi della revocatoria fallimentare siano stati dimezzati. </p><p>Se il venditore è soggetto fallibile vi è il rischio concreto per l’acquirente di inciampare nella revocatoria fallimentare ma questo rischio si è molto attenuato con le modifiche legislative del 2005 ed è stato anche chiarito. </p><p>Gli atti con i quali il fallito ha venduto beni di sua proprietà al prezzo di mercato possono essere revocati solo se effettuati nei sei mesi precedenti la dichiarazione di fallimento (e non più nell'anno precedente), e il curatore fallimentare deve dimostrare che l'acquirente era a conoscenza dello stato di insolvenza, cioè che il venditore era incapace di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni, dunque il fallimento era prossimo (d.l. 35/2005, convertito nella legge 80/2005). </p><p>Se però la vendita è avvenuta a un prezzo ridotto, cioè quando il prezzo pagato è inferiore di almeno un quarto rispetto al valore di mercato del bene venduto, può essere revocata se effettuata nell'anno anteriore alla sentenza di fallimento (prima il termine era di due anni. Questo è un aspetto che deve essere attentamente considerato prima di dichiarare davanti al notaio un prezzo inferiore al reale. </p><p>Il legislatore inoltre ha voluto azzerare completamente il rischio per chi acquista la prima casa. Oggi non è soggetta all'azione revocatoria la vendita al "giusto prezzo" di un immobile destinato a costituire l'abitazione principale dell'acquirente, o di suoi parenti e affini entro il terzo grado. </p><p>Quanto sopra potrebbe tranquillizzare l'acquirente e sarebbe anche importante dimostrare che non vi è un evidente stato di insolvenza (protesti, revoca cai, operatività fidi...). Ovviamente dichiarando il giusto prezzo in atto a tutela di entrambi.</p><p>ti auguro di superare questa fase critica nel migliore dei modi.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="francesco1, post: 91619, member: 20405"] Scusate l’intrusione, mi sembra che dal 2005 i tempi della revocatoria fallimentare siano stati dimezzati. Se il venditore è soggetto fallibile vi è il rischio concreto per l’acquirente di inciampare nella revocatoria fallimentare ma questo rischio si è molto attenuato con le modifiche legislative del 2005 ed è stato anche chiarito. Gli atti con i quali il fallito ha venduto beni di sua proprietà al prezzo di mercato possono essere revocati solo se effettuati nei sei mesi precedenti la dichiarazione di fallimento (e non più nell'anno precedente), e il curatore fallimentare deve dimostrare che l'acquirente era a conoscenza dello stato di insolvenza, cioè che il venditore era incapace di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni, dunque il fallimento era prossimo (d.l. 35/2005, convertito nella legge 80/2005). Se però la vendita è avvenuta a un prezzo ridotto, cioè quando il prezzo pagato è inferiore di almeno un quarto rispetto al valore di mercato del bene venduto, può essere revocata se effettuata nell'anno anteriore alla sentenza di fallimento (prima il termine era di due anni. Questo è un aspetto che deve essere attentamente considerato prima di dichiarare davanti al notaio un prezzo inferiore al reale. Il legislatore inoltre ha voluto azzerare completamente il rischio per chi acquista la prima casa. Oggi non è soggetta all'azione revocatoria la vendita al "giusto prezzo" di un immobile destinato a costituire l'abitazione principale dell'acquirente, o di suoi parenti e affini entro il terzo grado. Quanto sopra potrebbe tranquillizzare l'acquirente e sarebbe anche importante dimostrare che non vi è un evidente stato di insolvenza (protesti, revoca cai, operatività fidi...). Ovviamente dichiarando il giusto prezzo in atto a tutela di entrambi. ti auguro di superare questa fase critica nel migliore dei modi. [/QUOTE]
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