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Testo
<blockquote data-quote="studiopci" data-source="post: 200238" data-attributes="member: 10285"><p>per rispondere ad Umberto... la ratio della sentenza pronunciata dalla Cassazione è sostanzialmente perchè, secondo legge un contratto che rimanda ad una altro contratto è nullo ... il contratto è uno... e tale deve essere per tutta la sua durata , ed il discorso della proposta che diventa contratto è un discorso di forma... senza citare tutti gli articoli di legge che più volte abbiamo riportato, l'iter ( chiamiamolo così ) del negozio giuridico della compravendita di immobili, prevede tre fasi :</p><p>1° definizione della trattativa</p><p>2° compromesso</p><p>3° rogito notarile per il trasferimento della proprietà</p><p>la fase della trattativa è quella fase ben nota nella quale si decidono tempi, modi, e modalità dell'acquisto... nel compromesso abbiamo l'ufficializzazione di questi accordi , mediante la sottoscrizione di una scrittura privata nella quale dobbiamo per legge rispettare la stessa forma ( cioè scritta ) del rogito notarile e che sancisce obblighi ben precisi in capo agli attori, in ultimo abbiamo il travaso del compromesso nel rogito notarile.</p><p>Il nodo , che a volte induce in errore, non è che la proposta è per definizione un compromesso... ma che se la proposta è redatta per forma e contenuto come un compromesso ... allora lo diventa e pertanto rimandare in quella sede ad un ulteriore scrittura privata, incorre nella nullità del negozio giuridico, ma se la proposta ( PdA o lettera d'intenti che dir si voglia ) non riveste tali caratteristiche ... allora non avendo titolo di scrittura privata impegnativa deve rimandare ad un atto privato che abbia titolo di obbligazione... faccio un esempio :</p><p>- <strong>Proposta semplice</strong> : io xxxx ho visitato il tuo immobile l'ho trovato di mio interesse è vorrei acquistarlo al prezzo di € xxxxxx , questa deve obbligatoriamente rimandare ad una scrittura privata di definizione del negozio .</p><p>- <strong>Proposta che diventa compromesso</strong> :Il sig. xxxxx , il giorno xx/xx/xxxx ha visitato l'immobile di proprietà di xxxxxxx sito in via xxxxxx, riportato al catasto con ( tutti i dati catastali ) propone di acquistarlo alla cifra di € xxxx , con queste modalità ( le modalità , contanti , mutuo, ecc.ecc. ) data del rogito , clausole sospensive ( mutuo, regolarità tecnica, urbanistica, ecc.ecc. ) e cosi via , firma accettazione ed tutto il resto ... allora questa proposta che all'inizio è unilaterale nel momento in cui viene accettata, trasmessa e portata a conoscenza, diventa un compromesso e pertanto non può rimandare ad un altro compromesso pena nullità.</p><p>Eventuali pagamenti successivi o integrazioni alla proposta devono essere allegati alla proposta / compromesso originale a meno che non comportino modifiche sostanziali al compromesso originario , in questo caso ( e solo in questo ) si deve procedere ad una nuova scrittura privata ( compromesso ) che annulla la e sostituisce la precedente. A mio avviso ogni altro iter incorre nella nullità... ricordiamo che varie sentenze hanno annullato le <strong>proposte semplici</strong> proprio perchè la giurisprudenza non le ritiene vincolanti per la forma in cui sono state redatte ( non riportavano i dati identificativi dei proprietari, le modalità, le forme di pagamento , le clausole , e niente altro ) . Fabrizio</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="studiopci, post: 200238, member: 10285"] per rispondere ad Umberto... la ratio della sentenza pronunciata dalla Cassazione è sostanzialmente perchè, secondo legge un contratto che rimanda ad una altro contratto è nullo ... il contratto è uno... e tale deve essere per tutta la sua durata , ed il discorso della proposta che diventa contratto è un discorso di forma... senza citare tutti gli articoli di legge che più volte abbiamo riportato, l'iter ( chiamiamolo così ) del negozio giuridico della compravendita di immobili, prevede tre fasi : 1° definizione della trattativa 2° compromesso 3° rogito notarile per il trasferimento della proprietà la fase della trattativa è quella fase ben nota nella quale si decidono tempi, modi, e modalità dell'acquisto... nel compromesso abbiamo l'ufficializzazione di questi accordi , mediante la sottoscrizione di una scrittura privata nella quale dobbiamo per legge rispettare la stessa forma ( cioè scritta ) del rogito notarile e che sancisce obblighi ben precisi in capo agli attori, in ultimo abbiamo il travaso del compromesso nel rogito notarile. Il nodo , che a volte induce in errore, non è che la proposta è per definizione un compromesso... ma che se la proposta è redatta per forma e contenuto come un compromesso ... allora lo diventa e pertanto rimandare in quella sede ad un ulteriore scrittura privata, incorre nella nullità del negozio giuridico, ma se la proposta ( PdA o lettera d'intenti che dir si voglia ) non riveste tali caratteristiche ... allora non avendo titolo di scrittura privata impegnativa deve rimandare ad un atto privato che abbia titolo di obbligazione... faccio un esempio : - [B]Proposta semplice[/B] : io xxxx ho visitato il tuo immobile l'ho trovato di mio interesse è vorrei acquistarlo al prezzo di € xxxxxx , questa deve obbligatoriamente rimandare ad una scrittura privata di definizione del negozio . - [B]Proposta che diventa compromesso[/B] :Il sig. xxxxx , il giorno xx/xx/xxxx ha visitato l'immobile di proprietà di xxxxxxx sito in via xxxxxx, riportato al catasto con ( tutti i dati catastali ) propone di acquistarlo alla cifra di € xxxx , con queste modalità ( le modalità , contanti , mutuo, ecc.ecc. ) data del rogito , clausole sospensive ( mutuo, regolarità tecnica, urbanistica, ecc.ecc. ) e cosi via , firma accettazione ed tutto il resto ... allora questa proposta che all'inizio è unilaterale nel momento in cui viene accettata, trasmessa e portata a conoscenza, diventa un compromesso e pertanto non può rimandare ad un altro compromesso pena nullità. Eventuali pagamenti successivi o integrazioni alla proposta devono essere allegati alla proposta / compromesso originale a meno che non comportino modifiche sostanziali al compromesso originario , in questo caso ( e solo in questo ) si deve procedere ad una nuova scrittura privata ( compromesso ) che annulla la e sostituisce la precedente. A mio avviso ogni altro iter incorre nella nullità... ricordiamo che varie sentenze hanno annullato le [B]proposte semplici[/B] proprio perchè la giurisprudenza non le ritiene vincolanti per la forma in cui sono state redatte ( non riportavano i dati identificativi dei proprietari, le modalità, le forme di pagamento , le clausole , e niente altro ) . Fabrizio [/QUOTE]
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