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Testo
<blockquote data-quote="pampa98" data-source="post: 40077" data-attributes="member: 10178"><p>Ciao Robertone...sempre attivo....!!!</p><p>L'art. 2950 cc è inserito nel capo che si occupa delle prescrizioni brevi. Brevi nel senso di temporalmente inferiori a quella ordinaria per consentire alle parti di avere certezza in tempo più "limitato" che non i 10 anni di rito.</p><p>Ma la prescrizione implica comunque l'esistenza di un diritto regolarmente sorto in capo al creditore.</p><p>Il diritto dell'agente sorge al momento della conclusione dell'affare (e qui vedasi se rogito, proposta accettata, preliminare....)</p><p>Occorrerà quindi preliminarmente stabilire se il diritto esiste e in quale data è sorto. Da quel momento si fa onere all'agente di attivarsi per ottenere il pagamento di quanto spettantegli pena la prescrizione breve del suo diritto.</p><p>Nel caso di dolo da parte del debitore che abbia concluso l'affare tacendolo all'agente soccorre l'art 2941 n. 8.</p><p>In questo caso vale la conoscibilità dell'affare e quindi la trascrizione di un atto valido (oggi direi anche del preliminare).</p><p>Ale</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="pampa98, post: 40077, member: 10178"] Ciao Robertone...sempre attivo....!!! L'art. 2950 cc è inserito nel capo che si occupa delle prescrizioni brevi. Brevi nel senso di temporalmente inferiori a quella ordinaria per consentire alle parti di avere certezza in tempo più "limitato" che non i 10 anni di rito. Ma la prescrizione implica comunque l'esistenza di un diritto regolarmente sorto in capo al creditore. Il diritto dell'agente sorge al momento della conclusione dell'affare (e qui vedasi se rogito, proposta accettata, preliminare....) Occorrerà quindi preliminarmente stabilire se il diritto esiste e in quale data è sorto. Da quel momento si fa onere all'agente di attivarsi per ottenere il pagamento di quanto spettantegli pena la prescrizione breve del suo diritto. Nel caso di dolo da parte del debitore che abbia concluso l'affare tacendolo all'agente soccorre l'art 2941 n. 8. In questo caso vale la conoscibilità dell'affare e quindi la trascrizione di un atto valido (oggi direi anche del preliminare). Ale [/QUOTE]
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