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<blockquote data-quote="il_dalfo" data-source="post: 588839" data-attributes="member: 74968"><p>Forse potrebbe trattarsi, gergalmente parlando, di un AI (codice ateco 68.31.00) che si occupa solo del punto 2 (consulenze). Per quanto sia meglio definibile come consulente immobiliare, il codice ateco lo annovera tra le attività di mediazione immobiliare. Mi pare avessimo già sviscerato che in questo caso non ci fosse bisogno del patentino e poteva fare fattura direttamente al cliente (forse, in sto caso si fa pagare dall'altra parte).</p><p></p><p></p><p>come sopra</p><p></p><p></p><p>Non proprio: con la "firma su delega" è possibile. Non è necessario riprodurre la firma del delegante (in questo caso l'AI vero e proprio) basta lo scarabocchio. Inoltre qui è stato usato anche il timbro dell'agenzia (se ho letto giusto). Lo scarabocchio illeggibile è quindi da assumersi come fatto dal delegante (AI). Alcune rapide precisazioni:</p><p>- solo il presunto autore della firma può contestarne l’autenticità, dichiarando che la sigla non gli appartiene. Ma non deve anche dimostrarlo;</p><p>- spetta infatti all’altra parte contrattuale dare prova che la firma presente sulla scrittura privata è di colui che risulta essersi obbligato e non un falso realizzato da altri soggetti.</p><p>- se una persona firma al posto di un’altra senza che questa abbia mai fornito alcuna autorizzazione, il contratto è nullo e può essere impugnato su ricorso del soggetto falsamente rappresentato (ma non su richiesta dell’altro contraente);</p><p>- viceversa, se una persona firma al posto di un’altra con l’autorizzazione di questa, il contratto non può essere impugnato da nessuno dei due contraenti</p><p>- chiunque può delegare un’altra persona a firmare, per conto proprio, un contratto o un altro documento (purché non si tratti, ovviamente, di atti pubblici per i quali è sempre necessario che il pubblico ufficiale certifichi la presenza e l’identità della persona);</p><p>- l’altra parte contrattuale è tenuta ad adempiere al contratto anche se consapevole che a firmarlo è stato un soggetto delegato: così, ad esempio, l’incaricato di un servizio non potrà interrompere la prestazione a metà solo deducendo la non autenticità della sottoscrizione;</p><p></p><p></p><p>Non proprio: un consulente immobiliare può emettere fattura direttamente al cliente a cui da consulenza (in teoria non può fare consulenza anche all'altra parte perché sarebbe da considerare mediazione, ma se uno consiglia te per la casa e l'altro per il garage.... mah, lasciamola alle toghe che è sempre tutto un po' ingarbugliato)</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="il_dalfo, post: 588839, member: 74968"] Forse potrebbe trattarsi, gergalmente parlando, di un AI (codice ateco 68.31.00) che si occupa solo del punto 2 (consulenze). Per quanto sia meglio definibile come consulente immobiliare, il codice ateco lo annovera tra le attività di mediazione immobiliare. Mi pare avessimo già sviscerato che in questo caso non ci fosse bisogno del patentino e poteva fare fattura direttamente al cliente (forse, in sto caso si fa pagare dall'altra parte). come sopra Non proprio: con la "firma su delega" è possibile. Non è necessario riprodurre la firma del delegante (in questo caso l'AI vero e proprio) basta lo scarabocchio. Inoltre qui è stato usato anche il timbro dell'agenzia (se ho letto giusto). Lo scarabocchio illeggibile è quindi da assumersi come fatto dal delegante (AI). Alcune rapide precisazioni: - solo il presunto autore della firma può contestarne l’autenticità, dichiarando che la sigla non gli appartiene. Ma non deve anche dimostrarlo; - spetta infatti all’altra parte contrattuale dare prova che la firma presente sulla scrittura privata è di colui che risulta essersi obbligato e non un falso realizzato da altri soggetti. - se una persona firma al posto di un’altra senza che questa abbia mai fornito alcuna autorizzazione, il contratto è nullo e può essere impugnato su ricorso del soggetto falsamente rappresentato (ma non su richiesta dell’altro contraente); - viceversa, se una persona firma al posto di un’altra con l’autorizzazione di questa, il contratto non può essere impugnato da nessuno dei due contraenti - chiunque può delegare un’altra persona a firmare, per conto proprio, un contratto o un altro documento (purché non si tratti, ovviamente, di atti pubblici per i quali è sempre necessario che il pubblico ufficiale certifichi la presenza e l’identità della persona); - l’altra parte contrattuale è tenuta ad adempiere al contratto anche se consapevole che a firmarlo è stato un soggetto delegato: così, ad esempio, l’incaricato di un servizio non potrà interrompere la prestazione a metà solo deducendo la non autenticità della sottoscrizione; Non proprio: un consulente immobiliare può emettere fattura direttamente al cliente a cui da consulenza (in teoria non può fare consulenza anche all'altra parte perché sarebbe da considerare mediazione, ma se uno consiglia te per la casa e l'altro per il garage.... mah, lasciamola alle toghe che è sempre tutto un po' ingarbugliato) [/QUOTE]
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