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<blockquote data-quote="ludovica83" data-source="post: 589425" data-attributes="member: 45256"><p>Bella, allego io il testo (sperando di fare cosa gradita)</p><p>... <u><strong>a patto che il coniglio non si mangi un altro utente... </strong></u><strong><u>(o non mangiate me...)</u></strong></p><p></p><p><em>Fonte: <a href="http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1989/02/09/089G0062/sg" target="_blank">Gazzetta Ufficiale</a></em></p><p> Art. 3.</p><p> 1. L'iscrizione nel ruolo abilita all'esercizio dell'attivita' di</p><p>mediazione su tutto il territorio della Repubblica, nonche' a</p><p>svolgere ogni attivita' complementare o necessaria per la conclusione</p><p>dell'affare.</p><p> 2. L'iscrizione nel ruolo e' a titolo personale; l'iscritto non</p><p>puo' delegare le funzioni relative all'esercizio della mediazione, se</p><p>non ad altro agente di affari in mediazione iscritto nel ruolo.</p><p> 3. Agli agenti immobiliari iscritti nell'apposita sezione del ruolo</p><p>possono essere affidati incarichi di perizie e consulenza tecnica in</p><p>materia immobiliare da parte di enti pubblici.</p><p> 4. Essi hanno titolo per essere inclusi nel ruolo dei periti e</p><p>degli esperti, tenuto dalle camere di commercio, industria,</p><p>artigianato e agricoltura, nonche' negli elenchi dei consulenti</p><p>tecnici presso i tribunali.</p><p> 5. Tutti coloro che esercitano, a qualsiasi titolo, le attivita'</p><p>disciplinate dalla presente legge per conto di imprese organizzate,</p><p>anche in forma societaria, per l'esercizio dell'attivita' di</p><p>mediazione debbono essere iscritti nel ruolo.</p><p>----- ----- ---------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----</p><p>Si precisa però...</p><p><em>Fonte: <a href="http://www.an.camcom.gov.it/20141023/agenti-affari-mediazione-l-321089-n-39" target="_blank">AGENTI DI AFFARI IN MEDIAZIONE (L. 3/2/1089, n. 39) | Camera di Commercio di Ancona</a></em></p><p></p><p>Per iniziare l'attività di agente di affari in mediazione, non occorre più la preventiva iscrizione al Ruolo agenti.</p><p></p><p><strong>Il ruolo è stato abolito con l'art. 74, comma 1 del D.lgs. 26 marzo 2010, n. 59 ( </strong>è stato aggiornato in via transitoria nel corso del 2011, in vista di un ribaltamento automatico delle posizioni dal ruolo soppresso al Registro Imprese per quelle attive e al REA per le non attive, ma il successivo art.11 del decreto di attuazione del 26/10/2011 ha, invece, imposto in capo agli iscritti l’onere di effettuare l'aggiornamento della propria posizione nel registro delle imprese e nel Rea entro il 30 settembre del 2013, pena l'inibizione alla continuazione dell'attività mediante apposito provvedimento del Conservatore. Con successiva circolare del 5/2/2014, ha precluso la possibilità ai non operativi di effettuare l’aggiornamento, mentre per le posizioni attive al Registro Imprese sono state previste le sanzioni per coloro che avrebbero presentato la pratica dopo la scadenza: diritti interi e il pagamento per il primo mese di ritardo di euro 10,00 e di 51,33 dopo il 30 ottobre 2013 per ciascun legale rappresentante, <strong>tuttavia l’iscrizione nell’ex ruolo rimane abilitante fino al 12 maggio del 2016) . </strong></p><p></p><p>Basta presentare, con modalità telematica, <strong>Segnalazione certificata di inizio attività</strong> ( modello mediatori compilato nella sezione SCIA) al Registro delle imprese <strong>indicando i requisiti morali e professionali</strong> in capo al titolare dell'impresa individuale o al legale rappresentante della società (qualora nella società ci siano più legali rappresentanti i requisiti devono essere posseduti da tutti i legali rappresentanti), <strong>gli estremi della polizza assicurativa stipulata a copertura dei rischi professionali ed a tutela dei clienti. </strong></p><p></p><p><strong>Trattandosi di una SCIA non è possibile dichiarare una data retroattiva ed è obbligatoria la firma digitale del dichiarante (che dovrà coincidere appunto con il titolare/ legale rappresentante)</strong></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="ludovica83, post: 589425, member: 45256"] Bella, allego io il testo (sperando di fare cosa gradita) ... [U][B]a patto che il coniglio non si mangi un altro utente... [/B][/U][B][U](o non mangiate me...)[/U][/B] [I]Fonte: [URL='http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1989/02/09/089G0062/sg']Gazzetta Ufficiale[/URL][/I] Art. 3. 1. L'iscrizione nel ruolo abilita all'esercizio dell'attivita' di mediazione su tutto il territorio della Repubblica, nonche' a svolgere ogni attivita' complementare o necessaria per la conclusione dell'affare. 2. L'iscrizione nel ruolo e' a titolo personale; l'iscritto non puo' delegare le funzioni relative all'esercizio della mediazione, se non ad altro agente di affari in mediazione iscritto nel ruolo. 3. Agli agenti immobiliari iscritti nell'apposita sezione del ruolo possono essere affidati incarichi di perizie e consulenza tecnica in materia immobiliare da parte di enti pubblici. 4. Essi hanno titolo per essere inclusi nel ruolo dei periti e degli esperti, tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonche' negli elenchi dei consulenti tecnici presso i tribunali. 5. Tutti coloro che esercitano, a qualsiasi titolo, le attivita' disciplinate dalla presente legge per conto di imprese organizzate, anche in forma societaria, per l'esercizio dell'attivita' di mediazione debbono essere iscritti nel ruolo. ----- ----- ---------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- Si precisa però... [I]Fonte: [URL='http://www.an.camcom.gov.it/20141023/agenti-affari-mediazione-l-321089-n-39']AGENTI DI AFFARI IN MEDIAZIONE (L. 3/2/1089, n. 39) | Camera di Commercio di Ancona[/URL][/I] Per iniziare l'attività di agente di affari in mediazione, non occorre più la preventiva iscrizione al Ruolo agenti. [B]Il ruolo è stato abolito con l'art. 74, comma 1 del D.lgs. 26 marzo 2010, n. 59 ( [/B]è stato aggiornato in via transitoria nel corso del 2011, in vista di un ribaltamento automatico delle posizioni dal ruolo soppresso al Registro Imprese per quelle attive e al REA per le non attive, ma il successivo art.11 del decreto di attuazione del 26/10/2011 ha, invece, imposto in capo agli iscritti l’onere di effettuare l'aggiornamento della propria posizione nel registro delle imprese e nel Rea entro il 30 settembre del 2013, pena l'inibizione alla continuazione dell'attività mediante apposito provvedimento del Conservatore. Con successiva circolare del 5/2/2014, ha precluso la possibilità ai non operativi di effettuare l’aggiornamento, mentre per le posizioni attive al Registro Imprese sono state previste le sanzioni per coloro che avrebbero presentato la pratica dopo la scadenza: diritti interi e il pagamento per il primo mese di ritardo di euro 10,00 e di 51,33 dopo il 30 ottobre 2013 per ciascun legale rappresentante, [B]tuttavia l’iscrizione nell’ex ruolo rimane abilitante fino al 12 maggio del 2016) . [/B] Basta presentare, con modalità telematica, [B]Segnalazione certificata di inizio attività[/B] ( modello mediatori compilato nella sezione SCIA) al Registro delle imprese [B]indicando i requisiti morali e professionali[/B] in capo al titolare dell'impresa individuale o al legale rappresentante della società (qualora nella società ci siano più legali rappresentanti i requisiti devono essere posseduti da tutti i legali rappresentanti), [B]gli estremi della polizza assicurativa stipulata a copertura dei rischi professionali ed a tutela dei clienti. [/B] [B]Trattandosi di una SCIA non è possibile dichiarare una data retroattiva ed è obbligatoria la firma digitale del dichiarante (che dovrà coincidere appunto con il titolare/ legale rappresentante)[/B] [/QUOTE]
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